Enciclopedia giuridica

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Satelliti artificiali

Oggetti posti in orbita nello spazio extrasatelliti artificialiatmosferico che hanno per scopo principale: a) la raccolta di informazioni sulle attività militari e non militari degli Stati; b) l’osservazione scientifica nei settori più vari; c) l’istituzione di collegamenti radiotelevisivi. Ponendo essi in essere attività di carattere incoercibile per gli Stati diversi da quello di lancio nell’ambito di spazi liberi, sono sottoposti all’esclusivo potere di governo di quest’ultimo e le attività sono condotte, secondo il diritto internazionale consuetudinario, nella prospettiva del regime res communis omnium, non essendo ancora ad esse applicabile in concreto il principio del patrimonio comune dell’umanità. Tra i numerosi accordi internazionali in materia spaziale, alcuni sono dedicati in modo specifico a definire il regime convenzionale dei satelliti artificiali. Si pensi all’Accordo del 22 aprile 1969, sul salvataggio degli astronauti, il ritorno degli astronauti e la restituzione degli oggetti lanciati nello spazio extrasatelliti artificialiatmosferico; alla Convenzione del 25 marzo 1972, sulla responsabilità internazionale per danni causati da oggetti spaziali, ed alla Convenzione del 12 novembre 1974, sulla immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extrasatelliti artificialiatmosferico. V. anche navigazione, satelliti artificiali cosmica; orbita geostazionaria; spazio, satelliti artificiali extrasatelliti artificialiatmosferico, cosmico o esterno.

satelliti artificiali geostazionari: in base alla definizione data dal Regolamento dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni (Itu) i satelliti artificiali satelliti artificiali sono satelliti artificiali posti in un’orbita circolare sul piano dell’equatore e che ruotano attorno all’asse terrestre nello stesso senso e con lo stesso periodo di rotazione della terra; di conseguenza essi appaiono immobili se visti dalla terra. Per questa circostanza, gli Stati della fascia equatoriale hanno avanzato, rispetto a tali satelliti, rivendicazioni, respinte dal resto della Comunità internazionale, tendenti al controllo delle attività da essi poste in essere.

registrazione dei satelliti artificiali: collegamento formale tra Stato di lancio e satelliti artificiali consistente nella immatricolazione dei secondi in un registro tenuto dal primo. La Convenzione sull’immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extrasatelliti artificialiatmoferico, aperta alla firma a New York, il 14 gennaio 1975, entrata in vigore il 15 settembre 1976, impone l’obbligo di satelliti artificiali satelliti artificiali al fine di garantire un collegamento con lo Stato al cui registro appartenga l’oggetto lanciato nello spazio. In tal modo lo Stato contraente de quo potrà conservare la potestà ed il controllo su tale oggetto e sul personale di esso, mentre si trova nello spazio o su un corpo celeste. Ciò consente di assicurare un regime di certezza in tema di danni e di rendere possibile il recupero degli oggetti spaziali, il cui valore è assai elevato. Ciascuno oggetto è immatricolato e sottoposto alla legge del proprio paese di origine.

responsabilità per danni causati dai satelliti artificiali: la Convenzione del 25 marzo 1972 precisa la satelliti artificiali satelliti artificiali lanciati nello spazio extrasatelliti artificialiatmosferico. Il Trattato ha per destinatari diretti gli Stati e le organizzazioni internazionali, ossia i soggetti di diritto internazionale. La responsabilità è di tipo oggettivo, al di là di una presunzione di colpa. Questo in considerazione sia dei gravi pericoli insiti nelle attività spaziali sia per garantire ai terzi un effettivo risarcimento dei danni imputando ad un soggetto ben preciso, in questo caso lo Stato di lancio, la responsabilità a prescindere dalle reali precauzioni da quest’ultimo prese. Tuttavia, anche se l’art. 2 della Convenzione non menziona esplicitamente il nesso di causalità che deve intercorrere tra l’azione dello Stato di lancio ed il danno causato, sono previste cause di esonero quando a provocare il danno interviene l’azione di un altro Stato.


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