sbarco d’amministrazione: istituto che prevede lo scarico delle merci dalla nave arrivata in porto, per mezzo di un impresa di sbarco regolarmente autorizzata dalle autorità portuali. Lo sbarco sbarco è obbligatorio quando esistono disposizioni emanate da autorità portuali che lo dispongono. La funzione dell’istituto è di prevenire eccessivi sovraffollamenti di imprese scaricatrici sulle banchine dei porti, garantendo così una maggiore funzionalità del porto stesso. Sul vettore grava la responsabilità relativa ai danni o agli ammanchi della merce fino al momento della effettiva riconsegna al destinatario della merce stessa.
sbarco d’ufficio: istituto disciplinato dal c. nav. (art. 454, comma 1o) che prevede lo sbarco coatto delle merci dalla nave nel caso di ritardo o rifiuto del ritiro delle merci stesse da parte del destinatario. Il vettore ha la facoltà di consegnare le merci ad imprese appositamente autorizzate e resta responsabile nei confronti del destinatario fino al momento dell’effettiva riconsegna. Nel trasporto di carico totale o parziale l’istituto trova applicazione solo successivamente allo spirare del termine del dovere di attesa derivante dalle stallie.
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