Enciclopedia giuridica

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Scambi di manodopera e di servizi

Lo scambio di manodopera e servizi è una ipotesi di lavoro prestato al di fuori dello schema tipico del contratto di lavoro. La liceità degli scambi di manodopera e di servizi è sancita dall’art. 2139 c.c. relativo agli scambi di manodopera e di servizi tra piccoli imprenditori agricoli (e confermato dall’art. 12 l. n. 264 del 1946 e dall’art. 10, comma 8o, d.l. n. 7 del 1970). Peraltro la legge rimanda per la disciplina degli scambi di manodopera e di servizi agli usi (usi normativi, operanti quindi come vero diritto oggettivo); e la consuetudine rivela che gli scambi di manodopera e di servizi si conformano allo schema facio ut facias: prestazione lavorativa contro promessa di un’analoga prestazione della controparte. Gli scambi di manodopera e di servizi consentono, da un lato, di evitare che uomini e bestiame possano restare parzialmente inutilizzati per certi periodi di tempo; dall’altro lato, consentono di evitare l’assunzione di personale avventizio, ovvero di acquistare a prezzi esuberanti. L’esame della prassi ha condotto alla constatazione di alcuni elementi tipici della fattispecie: l’occasionalità dello scambio e la contiguità tra gli imprenditori, altrimenti situandosi al di fuori dello schema della consuetudine. Qualora la prestazione lavorativa dell’imprenditore o dei suoi collaboratori perduri nel tempo, ci si trova di fronte ad un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato (ai sensi dell’art. 1, comma 5o, l. n. 1369 del 1960). (v. intermediazione ed interposizione).


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