Il conduttore (v. locazione) può , a sua volta, sublocare, ossia dare in locazione ad altri l’immobile locato, anche senza il consenso del locatore, salvo che la sublocazione non fosse vietata nel contratto. Occorre, invece, il consenso del locatore per la sublocazione di cose mobili (art. 1594 c.c.). Il locatore, non pagato dal conduttore, può agire direttamente nei confronti del subconduttore ed esigere il corrispettivo della sublocazione (art. 1595 c.c.). Diverse regole valgono per la locazione di immobili urbani e per l’affitto. Il conduttore di immobili urbani adibiti ad uso d’abitazione, non può sublocare totalmente l’immobile senza il consenso del locatore. Salvo il patto contrario il conduttore ha la facoltà di sublocare parzialmente l’immobile, previa comunicazione al locatore con lettera raccomandata che indichi la persona del subconduttore, la durata del contratto ed i vani sublocati (art. 2 l. 27 luglio 1978, n. 392). Il conduttore di un immobile urbano adibito ad uso diverso da quello di abitazione può sublocare l’immobile, perche´ venga insieme ceduta o locata l’azienda, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il locatore può opporsi, per gravi motivi, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Nel caso di cessione, il locatore, se non ha liberato il cedente, può agire contro il medesimo qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte (art. 36 l. 27 luglio 1978, n. 392). L’affittuario (v. affitto) non può subaffittare la cosa senza il consenso del locatore. La facoltà di cedere l’affitto comprende quella si subaffittare; la facoltà di subaffittare non comprende quella di cedere l’affitto (art. 1624 c.c.).
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