Ev il contratto con il quale l’appaltatore appalta ad altri, in tutto o in parte, l’opera o il servizio che si è obbligato a realizzare, quale appaltatore, con precedente contratto. L’appaltatore può subappaltare l’opera o il servizio assunto solo se è autorizzato dal committente (art. 1656 c.c.). L’integrazione produttiva (v.) cui il subappalto dà luogo può assumere due diverse configurazioni: il subappalto può avere ad oggetto una parte soltanto delle opere che formano oggetto dell’appalto principale (così l’impresa incaricata di costruire uno stabilimento industriale dà un subappalto le opere edilizie e volge la propria diretta attività alla produzione e installazione delle apparecchiature industriali); ed allora si può parlare di integrazione orizzontale fra più imprese, che cooperano fra loro per realizzare una medesima opera. Ma può accadere che il subappalto abbia il medesimo oggetto dell’appalto principale e che l’impresa subappaltante riservi a se´ solo la direzione dei lavori, dando luogo ad una integrazione verticale fra le due imprese, l’una della quale dirige e l’altra esegue. In questo secondo caso è frequente la clausola del contratto di subappalto che fissa il corrispettivo spettante al subappaltatore con riferimento al corrispettivo fissato nel contratto di appalto principale, detratta una percentuale trattenuta dal subappaltante a titolo di remunerazione della direzione dei lavori e del rischio contrattuale, che nei confronti del committente grava sul subappaltante. Ci si domanda se il corrispettivo del subappalto sia da determinare in rapporto al corrispettivo originariamente pattuito nell’appalto principale o se debba tenersi conto dei suoi successivi incrementi, quali i sovrapprezzi per le varianti in corso d’opera, la revisione prezzi ecc.. Al riguardo va considerato che questi incrementi del corrispettivo originario vanno a comporre anch’essi il corrispettivo contrattuale e che il contratto di subappalto fa riferimento al contratto di appalto principale non come all’originario documento contrattuale, ma come alla fonte dei diritti e delle obbligazioni delle parti, quale risulta del testo originario e delle sue modificazioni successive. In entrambi i casi è consueta la clausola secondo la quale il corrispettivo è versato dal subappaltante al subappaltatore solo dopo che il primo abbia ricevuto dal committente quanto gli è dovuto in forza del contratto principale, e con la stessa valuta di questo pagamento. A questo modo il subappaltatore viene reso partecipe del rischio di insolvenza o di ritardo nell’adempimento del committente, altrimenti incombente solo sul subappaltante. Si parla, nel linguaggio del settore, di subappalto passante con riferimento al subappalto che abbia oggetto identico a quello del contratto principale, che rinvii a questo per la determinazione delle modalità di esecuzione dell’opera, anche con riferimento alle eventuali modificazioni successive del contratto principale, che preveda un corrispettivo determinato in una percentuale del corrispettivo previsto dal contratto principale, che subordini il diritto del subappaltatore al corrispettivo determinato in una percentuale del corrispettivo previsto dal contratto principale, che subordini il diritto del subappaltatore al corrispettivo all’avvenuto pagamento da parte del committente. In questi casi c’è molto di più che un collegamento contrattuale: il contenuto del primo si determina per relationem al secondo. Se poi sia previsto che il subappaltante trasferisca al subappaltatore l’intero corrispettivo versato dal committente principale, allora dovrà dirsi che il nomen iuris del subappalto celi una cessione dell’appalto, congiunta al mandato, dall’appaltatore cessionario all’appaltatore cedente, a riscuotere il corrispettivo dovuto dal committente.
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