Nell’ambito del concorso di persone nel reato (v. concorso, complice eventuale di persone nel reato), è denominato complice (o partecipe) colui che pone in essere una condotta (v.) che, di per se´ sola, non integra la fattispecie del reato. Tale figura si contrappone a quella dell’autore, che è colui che pone in essere materialmente l’azione esecutiva del reato. Il complice può partecipare moralmente, nella fase ideativa, preparatoria od anche esecutiva del reato, facendo sorgere o rafforzando l’altrui proposito criminoso, o comunque svolgendo un’opera di sostegno psicologico dell’attività altrui: in tal caso egli viene denominato institore. Oppure può dare al reato un contributo fisico, aiutando materialmente nella preparazione o nell’esecuzione del reato: si configura così la figura dell’ausiliatore.
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