Enciclopedia giuridica

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Competenza internazionale



competenza internazionale a stipulare i trattati: disciplinata da ogni singolo Stato con norme costituzionali. Comparativisticamente appartiene generalmente ai Capi di Stato; per alcuni, è concorrente con quella del Potere esecutivo (Capi di governo). La competenza del Capo di Stato, un tempo assoluta ed illimitata, ha subito limitazioni e trasformazioni in conformità con i principi democratici, affiancandosi ad essa quella del Potere esecutivo e successivamente quella del Potere legislativo. Infatti, con il tempo si è fortemente ridimensionato lo ius representationis omnimodae del Capo di Stato. Problemi possono sorgere qualora l’organo che stipuli l’accordo, cioè manifesti la volontà dello Stato di aderire al trattato, non abbia competenza a farlo ovvero segua delle procedure diverse da quelle previste dal diritto interno. Nella prassi internazionale non si è formata una norma certa capace di risolvere il problema in via definitiva. La Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969, all’art. 46 stabilisce che qualora il consenso di uno Stato sia stato espresso in violazione del diritto interno, tale situazione di fatto non potrà essere invocata come vizio del consenso a meno che la violazione non sia manifesta e non concerna una regola di diritto interno di importanza fondamentale; la violazione si considera manifesta quando è obiettivamente evidente per qualsiasi Stato che si comporti in materia secondo la prassi abituale e in buona fede. Il problema assume grande rilevanza in un ordinamento come quello italiano nel quale il Governo ha più volte usato la forma semplificata di stipulazione anche per accordi che rientravano in maniera evidente nelle categorie previste dall’art. 80 Cost. (trattati di natura politica; che prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari; che importano variazioni del territorio od oneri finanziari o modificazioni di leggi), per i quali occorreva l’intervento del Parlamento, attraverso la legge di autorizzazione alla ratifica dei trattati, e la ratifica del Presidente della Repubblica. Tra i casi più clamorosi si può annoverare quello della domanda di ammissione dell’Italia alle N.U. avvenuta con un semplice atto del Ministro degli esteri. V. anche accordo internazionale; trattato internazionale. (M.C.C).

competenza internazionale esclusiva dello Stato: espressamente prevista quale clausola inserita in trattati di arbitrato, è volta a deferire alla esclusiva competenza dello Stato la risoluzione delle controversie in materia di alcune questioni riguardanti il regime costituzionale degli Stati, la cittadinanza, l’immigrazione e l’emigrazione, il regime doganale ecc.. Questa clausola, eccettuativa dell’obbligo di ricorrere ad arbitrato, viene considerata capace di svuotare i Trattati di arbitrato di ogni contenuto obbligatorio. V. anche dominio riservato, competenza internazionale nel diritto generale.

competenza internazionale per attribuzione: v. organizzazione internazionale; poteri impliciti.


Competenza del giudice amministrativo      |      Complice


 
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