dominio riservato nel diritto generale: sfera di competenze puramente interne agli Stati, all’esercizio delle quali il diritto internazionale non pone alcun limite. Si tratta in definitiva della tutela che l’ordinamento internazionale accorda ad ogni Stato da illegittime interferenze di altri Stati per quanto concerne l’esercizio dei poteri funzionali alla propria potestà di governo sulla comunità territoriale ad esso sottoposta. Rientrano quindi nel dominio riservato la scelta del sistema politico ed economico, nonche´ tutti i rapporti tra Stato persona e Stato comunità . La sfera del dominio riservato è molto ampia rispetto al diritto consuetudinario e meno ampia rispetto al diritto convenzionale, in quanto gli Stati autonomamente procedono ad assumere obblighi internazionali, mediante la stipulazione di accordi, che riducono la sfera del dominio riservato. All’epoca attuale, si assiste all’emergere di esigenze di tutela di interessi superiori mediante l’affermarsi di norme generali che sono in grado di erodere in parte la sfera del dominio riservato. Ad esempio, nel settore dei diritti umani, la norma cogente sul rispetto della dignità umana sembra ormai imporre agli Stati uno standard di trattamento non soltanto nei confronti degli stranieri ma anche nei confronti dei propri sudditi.
dominio riservato nella Carta delle N.U.: previsto dall’art. 2, comma 7o, designa quella sfera esclusiva di poteri di governo dello Stato che non può essere invasa da possibili interventi delle N.U. e costituisce, quindi, l’unico limite generale rationae materiae all’attività dell’Organizzazione, limite che può tuttavia essere rimosso in caso di applicazione delle misure previste dal capo VII della Carta. Dispone, infatti, l’art. 7: nessuna disposizione del presente Statuto autorizza le N.U. ad intervenire in questioni che appartengono essenzialmente alla competenza interna di uno Stato, ne´ obbliga i membri a sottoporre tali questioni ad una procedura di regolamento in applicazione del presente Statuto; questo principio non pregiudica però l’applicazione di misure coercitive a norma del capo VII.
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