accordi tra pubbliche amministrazioni di programma: la legge di riforma delle autonomie locali 241/90 all’art. 27 disciplina detto istituto che è stato esteso anche agli appalti pubblici dall’art. 1, l. 549/95. L’articolo prevede: «la definizione, l’attuazione, di opere, di interventi o programmi di intervento che richiedono l’azione integrata e coordinata di comuni, province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici...». La fase prodromica agli accordi tra pubbliche amministrazioni accordi tra pubbliche amministrazioni è la conferenza di servizi (v.). Gli accordi richiedono l’attività coordinata di più enti locali, regioni ed altre pubbliche amministrazioni per determinare le modalità di programmazione, di esecuzione, i tempi, le forme di finanziamento ed obblighi connessi. Previsto anche in forma più ampia dall’art. 15, l. cit., che lo definisce come «accordo organizzativo» stipulabile da tutti i soggetti pubblici su ogni materia di loro competenza.
Accordi tra Pubblica Amministrazione e privati | | | Accordo |