Ev il contratto associativo agrario nel quale il proprietario di un fondo (concedente) e un coltivatore (mezzadro) si associano per la coltivazione del fondo e la divisione degli utili, conferendo il primo il godimento del fondo, il secondo il lavoro proprio e della propria famiglia (famiglia colonica). Secondo il c.c.: a) la direzione dell’impresa (v.) spettava al concedente; b) senza il consenso di questo, il mezzadro non poteva modificare la composizione della famiglia colonica; c) gli utili venivano divisi in parti uguali. Successive modificazioni legislative (l. n. 756 del 1964) hanno reso la direzione dell’impresa comune alle parti e consentito al mezzadro di modificare, senza consenso del concedente, la composizione della famiglia colonica purche´ non ne risulti compromessa la normale conduzione del fondo, nonche´ attribuito al mezzadro il 58 degli utili. La legge ha vietato la stipulazione di nuovi contratti di mezzadria, in quanto ritenuti non rispondenti alle esigenze di sviluppo agricolo del paese. I contratti di mezzadria stipulati in violazione del divieto sono nulli, ma la nullità non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione. Tale disposizione non ha impedito la stipulazione di nuovi contratti, la cui esecuzione si protrae finche´ una delle parti non ne eccepisca la nullità . Una successiva legge (l. 3 maggio 1982, n. 203, modificata dalla l. 14 febbraio 1990, n. 29) ha introdotto la conversione dei contratti associativi in affitto, che si attua a richiesta di una delle parti. Se è chiesta dal concedente, occorre però il consenso dell’altra parte, altrimenti il contratto si risolve. Il concessionario può , invece, attuare la conversione per atto unilaterale di volontà , anche nel dissenso del concedente, salvo che quest’ultimo non abbia dato adeguato apporto alla conduzione dell’impresa o non sia imprenditore agricolo a titolo principale (v. imprenditore, mezzadria agricolo a titolo principale), secondo quanto dispone la l. 14 febbraio 1990, n. 29.
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