Tale reato contravvenzionale, contemplato dall’art. 660 c.p., si configura quando chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero con il mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, rechi a taluno molestia o disturbo. V. azione, molestie di manutenzione; azione, molestie di reintegrazione.
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