Enciclopedia giuridica

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z




Proprietà fondiaria



delimitazione della proprietà fondiaria: il fondo, sia esso fondo rustico o fondo urbano, è delimitato nello spazio tanto in senso orizzontale quanto in senso verticale. La sua delimitazione orizzontale è di carattere geometrico: il fondo ha confini che segnano il limite del diritto del proprietario. Fino al secolo scorso si era utilizzato un criterio geometrico anche per determinare la proprietà in senso verticale: si concepiva il fondo come una sorta di piramide rovesciata avente il vertice al centro della terra e la base all’infinito (in antico: ab inferis usque ad sidera); si era riconosciuto così al proprietario il (sia pure teorico) diritto di godere e di disporre in modo esclusivo di tutto il sottosuolo e di tutto lo spazio sovrastante il suolo. Nel nostro tempo (e proprio a partire da quando il riconoscimento di un simile diritto cessava di avere significato puramente teorico) questo criterio geometrico è stato abbandonato e sostituito con un diverso criterio, suggerito nella seconda metà dell’Ottocento da Jhering, che pone un limite alla estensione della proprietà in senso verticale. La proprietà del suolo si estende sì al sottosuolo e a tutto ciò che questo contiene, escluse, le miniere, le cave e le torbiere, nonche´ le cose di interesse storico, archeologico o artistico (v. beni, proprietà fondiaria pubblici); si estende sì allo spazio sovrastante; ed il proprietario può eseguire scavi nel sottosuolo ed effettuarvi opere, come può utilizzare lo spazio sovrastante innalzando costruzioni, alberi o altro. Ma il suo diritto non è illimitato: il proprietario del suolo non può opporsi ad attività altrui che si svolgano a tale profondità nel sottosuolo o a tale altezza nello spazio sovrastante che egli non abbia interesse ad escluderle (art. 840 c.c.). Il criterio che consente di identificare il limite della proprietà in senso verticale è , dunque, di natura economica: la proprietà si estende fin dove il proprietario del suolo può dimostrare di avere un interesse ad esercitare il suo diritto esclusivo. Oltre questo limite, che è elastico e non misurabile in metri di profondità o di altezza e che è mutevole in rapporto alle diverse forme di utilizzazione dello spazio aereo o del sottosuolo, questi sono da considerarsi, alla stregua dei criteri sopra esposti, come cose comuni di tutti (v. beni, proprietà fondiaria in senso giuridico). Così il proprietario di un fondo situato su una collina non può impedire che, alla base di questa, venga scavata una galleria, se lo scavo è effettuato a tale profondità , rispetto al suo fondo, da non pregiudicare la stabilità delle costruzioni che vi si trovano o che possono essere edificate. Così il proprietario del suolo non può impedire il sorvolo degli aerei, se questo non avviene a quota così per le sue costruzioni. bassa da provocare vibrazioni pericolose


Proprietà      |      Proprietà industriale


 
.