Ev il diritto esclusivo alla utilizzazione economica delle invenzioni industriali (v. invenzione industriale) da parte del loro autore o dell’avente causa di questi.
proprietà industriale nel diritto comunitario: rientra nell’ambito della politica della concorrenza e l’art. 36 del Trattato Cee prevede che divieti o restrizioni all’importazione o al transito siano giustificati anche da motivi di tutela della proprietà industriale e commerciale. Essa comprende i brevetti, i marchi, i modelli, i nomi commerciali, le indicazioni di provenienza e di origine. In materia di brevetti, a livello europeo, esistono due convenzioni: 1) la Convenzione di Monaco sul brevetto europeo del 1973, che istituisce un sistema europeo per il rilascio dei brevetti in base alle seguenti disposizioni: richiesta alternativa di un brevetto europeo, oppure nazionale, che mantiene il proprio valore; creazione di un Ufficio europeo per i brevetti, con sede a Monaco; esame, sia di conformità alle norme prescritte che di originalità dell’invenzione; pubblicazione del brevetto in una delle lingue ufficiali dell’Ufficio (inglese, francese e tedesco); 2) la Convenzione di Lussemburgo del 1975, sul brevetto comunitario, che non ha ancora trovato applicazione per problemi di ordine politico, costituzionale ed anche linguistici. Essa completerebbe la precedente, prevedendo l’istituzione di un diritto unitario dei brevetti; l’applicazione automatica a tutti gli altri Paesi della domanda di brevetto europeo proposta in uno Stato membro; il divieto di dividere il mercato comune in mercati nazionali; la possibilità di circoscrivere lo sfruttamento esclusivo attribuito con il rilascio di un brevetto se le modalità di sfruttamento scelte siano dannose per la collettività ; l’istituzione di un tribunale comune per la risoluzione delle controversie in materia; il mantenimento del solo mercato nazionale, qualora l’autore dell’invenzione non sia interessato ad un mercato più ampio. Comunque, in tema di marchi, la Comunità europea è impegnata nell’opera di riavvicinamento delle legislazioni nazionali e di creazione di un marchio comunitario allo scopo di eliminare quegli ostacoli tecnici alla libera circolazione delle merci ed alla prestazione dei servizi.
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