Ricorre la istituzione si sine liberis decesserit quando il testatore ha istituito erede o legatario un soggetto sotto la condizione risolutiva che muoia senza avere altri figli. Si ritiene che l’istituzione si sine liberis decesserit non comporti, di per se´ , una sostituzione fedecommissaria (v. sostituzione, si sine liberis decesserit fedecommissaria) vietata.
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