V. società , sicav di investimento a capitale variabile.
trattamento fiscale delle sicav: si tratta dei fondi comuni aperti a base societaria, conformi ai requisiti delle direttive comunitarie nn. 85/611 e 88/220, la cui disciplina tributaria è stata introdotta dall’art. 14 del d.leg. 25 gennaio 1992, n. 84. Tale disciplina estende alle Sicav il regime fiscale previsto per i fondi comuni di investimento mobiliare aperti di diritto nazionale ovvero la combinazione del regime di imposizione patrimoniale sostitutivo delle ordinarie imposte sui redditi e della ritenuta a titolo d’imposta sui redditi da capitale percepito dalla Sicav. Al fine di assicurare una parità di trattamento con i proventi erogati dai fondi comuni italiani la circostanza che le quote di partecipazione al capitale delle Sicav sono rappresentate da azioni non comporta (art. 14, comma 3o) l’applicabilità agli utili distribuiti dalle Sicav della ritenuta alla fonte sui dividendi (art. 27, d.p.r. n. 600 del 1973) ne´ l’obbligo di comunicazione allo schedario generale dei titoli azionari (l. n. 1745 del 1962).
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