Ev il contratto con il quale un’impresa (v.) distributrice di beni o servizi (franchisee) si obbliga a commercializzare in esclusiva i beni di un’impresa produttrice (franchisor), alle condizioni predisposte e sotto il diretto controllo di quest’ultima. Tale contratto è concluso, solitamente, tra grandi imprese di produzione e piccole imprese di rivendita: il produttore elabora il piano di mercato dei propri prodotti di cui il rivenditore è mero esecutore. Trattasi di contratto atipico, causalmente simile alla concessione di vendita (v.): differisce da questo per la più intensa subordinazione tecnica del franchisee rispetto al concessionario e per il fatto che il franchising mira, con l’obbligo del franchisee di utilizzare i segni distintivi del franchisor, ad ingenerare nel pubblico il convincimento che il primo sia un dipendente del secondo. Il franchisor limita la libertà contrattuale del franchisee sia nei loro reciproci rapporti, sia nei rapporti tra quest’ultimo e i terzi. Gli obblighi del franchisee sono i seguenti: a) di allestire i locali aziendali secondo le direttive del franchisor; b) di formare il personale, organizzare le vendite e la pubblicità secondo le direttive dello stesso; c) di acquistare una quantità minima dei prodotti del franchisor; d) di utilizzare i segni distintivi (v.) del franchisor, nei limiti della licenza connessa al contratto di franchising; e) di proteggere i diritti di privativa ed i segreti industriali del produttore; f) di vendere una determinata quantità di prodotto in una data unità di tempo; g) di corrispondere il corrispettivo in danaro, in parte fisso (detto entry fee) e in parte variabile, determinato in base all’ammontare del giro d’affari del franchisee, risultante dalle sue scritture contabili (c.d. royalties). A sua volta il franchisor si obbliga: 1) a rifornire il franchisee della quantità di beni prevista dal contratto; 2) a concedere a quest’ultimo la licenza d’uso dei propri segni distintivi; 3) a fornire al franchisee assistenza tecnica e commerciale. Il contratto prevede, di regola, l’esclusiva reciproca, cioè l’obbligo di ciascuna parte di non contrarre con imprese concorrenti dell’altra. Il franchising può essere a tempo indeterminato, con previsione della possibilità di recesso per entrambi i contraenti, oppure a tempo determinato, con pattuizione della possibilità di rinnovo; il franchisee non può cedere il contratto se non con il consenso scritto del franchisor ed alle condizioni predeterminate nel contratto di franchising.
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