Gli Ufficiali di polizia giudiziaria procedono all’assunzione di sommarie informazioni utili per le investigazioni, dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, purche´ non si trovi in stato di arresto o di fermo (art. 350 c.p.p.). Le sommarie informazioni sono assunte con la necessaria assistenza del difensore, il quale tempestivamente avvisato dalla polizia giudiziaria, ha l’obbligo di presenziare al compimento dell’atto. In mancanza di un difensore di fiducia, o in caso di irreperibilità o non comparsa dello stesso, si procede ai sensi dell’art. 97, commi 3 e 4. Sul luogo o nell’immediatezza del fatto, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono assumere sommarie informazioni anche senza l’assistenza del difensore, ma questo comporta un’utilizzazione delle informazioni assunte ai soli fini della prosecuzione delle indagini. La polizia giudiziaria può altresì ricevere dichiarazioni spontanee dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, ma di esse non è consentita l’utilizzazione nel dibattimento, salvo quanto previsto dall’art. 503, comma 3o.
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