exceptio doli generalis: è un rimedio, diverso dall’azione di danni, invocabile quando l’altrui pretesa (o eccezione) si manifesti, in quanto contraria ai principi della buona fede (v.) o della correttezza (v.), come doloso esercizio di un diritto: esso è diretto a provocare la reiezione dell’altrui pretesa o eccezione. Per diritto romano l’exceptio (o la replicatio) doli era rimedio generale, suscettibile di sventare ogni forma di abuso del diritto; sue moderne applicazioni legislative sono, in materia di titoli di credito (v.), gli artt. 1993, comma 2o, c.c., 21 l. camb. e 25 l. ass.; in materia di società , l’art. 2384, comma 2o, c.c. La tendenza giurisprudenziale odierna è nel senso di applicare il rimedio, in quanto basato sulle clausole generali di correttezza e di buona fede, oltre le predette fattispecie legislative, come dimostrano le sue frequenti applicazioni in materia di contratto autonomo di garanzia (v. contratto, exceptio autonomo di garanzia), restituendogli così l’originaria portata generale. Vi rientra anche la figura nota come il divieto di venire contra factum proprium, quale divieto per la parte che intende far valere un diritto di porsi in contraddizione con un comportamento da essa stessa assunto in precedenza. Ne appaiono applicazioni lo stesso art. 1359 c.c., l’art. 1426 c.c., l’art. 1955 c.c., l’art. 2045 c.c., l’art. 590 c.c., l’art. 948, comma 1o, c.c., l’art. 157 e l’art. 705 c.p.c., e altri ancora. V. anche abuso, exceptio del diritto.
exceptio inadimplenti contractus: v. eccezione, exceptio di inadempimento.
Excepted perils | | | Exequatur |