Autorizzazione concessa dallo Stato ricevente, attraverso l’accettazione delle credenziali, al fine di permettere ad un agente consolare straniero di iniziare ad esercitare le proprie funzioni. L’art. 12 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963, sulle relazioni consolari, dispone che: 1) il capo dell’Ufficio consolare è ammesso all’esercizio delle sue funzioni sulla base di una autorizzazione dello Stato di residenza denominata exequatur, indipendentemente dalla forma che può assumere. 2) Lo Stato che rifiuta di rilasciare un exequatur non è tenuto a comunicare allo Stato di invio le ragioni del rifiuto. 3) Su riserva delle disposizioni degli artt. 13 e 15, il capo dell’Ufficio consolare non può esercitare le funzioni prima di avere ricevuto l’exequatur. V. anche consoli.
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