Ev il contratto con cui un imprenditore (v.), sponsor, al fine di incrementare la notorietà dei propri segni distintivi, corrisponde una somma di danaro o fornisce beni o servizi al gestore di manifestazioni sportive o iniziative culturali, spettacoli televisivi ecc., oppure di un singolo personaggio dello sport o dello spettacolo (sponsoree), perche´ questi pubblicizzi, nei modi previsti dal contratto, i prodotti o l’attività dell’imprenditore. Il contratto è detto sponsorship se lo sponsoree è obbligato ad utilizzare materiale o prodotti dello sponsor: in tal caso lo sponsoree assume anche l’obbligazione di non tenere un comportamento che possa ledere l’immagine commerciale dello sponsor. Ev esclusa ogni responsabilità dello sponsor per danni occorsi nel corso dell’attività oggetto del contratto: essa è riferibile solo allo sponsoree. Ev pure escluso che lo sponsor possa agire nei confronti dei terzi che impediscono la realizzazione delle manifestazioni o spettacoli sponsorizzati; un simile evento può solo legittimare la risoluzione del contratto di sponsorizzazione. Il contratto può anche essere risolto per impossibilità sopravvenuta dell’attività dedotta nello stesso. La prestazione dello sponsoree è una prestazione di mezzi consistente nella divulgazione dei segni distintivi dello sponsor: questi deve il corrispettivo pattuito anche se non realizza il vantaggio pubblicitario sperato. La giurisprudenza costante considera tale contratto atipico meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico (art. 1322, comma 2o, c.c.), considerando che sono degni di tutela tanto gli interessi relativi alla pubblicità dei prodotti industriali, quanto quelli concernenti il finanziamento di manifestazioni culturali o sportive.
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