Enciclopedia giuridica

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z




Trascrizione mobiliare

I medesimi atti che, se relativi a beni immobili, sono soggetti a trascrizione nei registri immobiliari (v. trascrizione immobiliare) sono assoggettati ad analoghe forme di pubblicità quando hanno per oggetto beni mobili registrati. Il Pubblico registro automobilistico (v.) (PRA), il registro navale (v. registro, trascrizione mobiliare navale) e quello degli aeromobili (v. registro, trascrizione mobiliare degli aeromobili) assolvono la medesima funzione dei registri immobiliari, rispettivamente per gli autoveicoli e i veicoli a motore in genere (inclusi i motoveicoli di cilindrata superiore a 50 cmc.), per le navi e i galleggianti in genere soggetti a immatricolazione e per gli aeromobili (art. 2683 c.c.). La tenuta del PRA è regolata dal r.d. n. 436 del 1927; la tenuta degli altri due registri dal c. nav. (artt. 146 ss., 753 ss.). L’identità di funzione è segnalata dagli artt. 2685 ss. c.c., che hanno cura di elencare gli atti soggetti a trascrizione mobiliare: la loro trascrizione è richiesta per gli effetti stabiliti dall’art. 2644 c.c. (artt. 2684 c.c., 2686 c.c.) o ha gli effetti stabiliti per i beni immobili (art. 2685 c.c.). Anche qui la trascrizione è solo un onere (v.) per i privati interessati, ma un obbligo per il notaio rogante; anche qui vale il principio della continuità delle trascrizioni (art. 2688 c.c., art. 6 r.d. n. 436 del 1927).

base reale della trascrizione mobiliare: il sistema della trascrizione mobiliare è a base reale, non personale; e ciò semplifica le ricerche nei registri mobiliari. La conoscenza degli elementi di identificazione del bene (il suo numero di matricola) permette a chiunque di accertare rapidamente a chi il bene appartiene, qual è la sua condizione giuridica e quali sono state le sue precedenti vicende traslative, senza bisogno di una preliminare identificazione delle persone, come accade per la trascrizione immobiliare (v. trascrizione immobiliare, base personale della trascrizione mobiliare), alle quali quelle vicende si riferiscono.

titolo per la trascrizione mobiliare: per le vendite mobiliari non è richiesta la forma scritta; sicche´ la trascrizione nel pubblico registro di una vendita verbale può essere eseguita sulla base della dichiarazione unilaterale dell’alienante (art. 13 r.d. n. 1814 del 1927) e, se questi si rifiuta di rilasciarla, l’acquirente potrà ottenere una sentenza che, a norma dell’art. 2932 c.c. (v. esecuzione forzata, trascrizione mobiliare dell’obbligo di concludere un contratto), produca i medesimi effetti.


Trascrizione immobiliare      |      Trasferimento


 
.