accordo delle parti del contratto: il contratto è , per l’art. 1321 c.c., l’accordo di due o più parti. Il contratto è bilaterale quando le parti sono due, e necessariamente due, come ad esempio nella vendita (venditore e compratore) o nella locazione (locatore e locatario); è plurilaterale quando le parti possono essere più di due, come nel contratto di società , di associazione o di consorzio, che può anche essere formato da due parti (art. 2247 c.c. per la società ), ma può essere formato da una moltitudine di parti (migliaia o, addirittura, milioni, come accade nelle grandi s.p.a. quotate in borsa o nelle associazioni di massa, come i partiti politici e i sindacati). Si parla, tradizionalmente, anche di contratto unilaterale: tale è il contratto a titolo gratuito (v. contratto, parti del contratto a titolo gratuito), dal quale sorgono obbligazioni a carico di una sola parte. Il concetto di parte del contratto non coincide con quello di persona: per parte si deve intendere centro di interessi; e ciascuna parte di un contratto può essere formata da più persone (cosiddetta parte complessa o plurisoggettiva), come ad esempio nei casi in cui i comproprietari vendano o diano in locazione la cosa comune. Perciò, la vendita o la locazione resta un contratto bilaterale anche se ad essa partecipano più di due persone: come venditori o come locatori o, dal lato opposto, come compratori o come locatari. Esse costituiscono, in ogni caso, un’unica parte venditrice o locatrice, oppure compratrice o locataria.
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