Enciclopedia giuridica

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Parti del processo amministrativo

Il concetto di parte identifica la qualificazione soggettiva di coloro i quali sono titolari del potere di costituire rapporti processuali finalizzati ad ottenere una pronuncia da parte del giudice. Quando vi sono più soggetti dal lato attivo (attori) o più soggetti dal lato passivo (convenuti) oppure più attori o più convenuti, si ha litisconsorzio (v. litisconsorzio, parti del processo amministrativo nel processo amministrativo). La qualità di parte si acquista, normalmente, con la presentazione dell’atto introduttivo del giudizio ma la si può anche acquistare successivamente nelle ipotesi di integrazione del contraddittorio o per effetto di successione nella posizione della parte originaria o, infine, per effetto di un intervento ad adjuvandum o ad opponendum (v. intervento nel processo amministrativo, parti del processo amministrativo ad adjuvandum; intervento nel processo amministrativo, parti del processo amministrativo ad opponendum). La capacità di essere parte è una manifestazione della capacità giuridica e quindi possono essere parti tutte le persone fisiche o giuridiche. Invece, la capacità processuale, intesa come capacità di stare in giudizio e di compiere validamente gli atti processuali, è una manifestazione della capacità d’agire e dunque spetta alle persone che hanno il libero esercizio dei loro diritti.

costituzione delle parti del processo amministrativo: indica la valida instaurazione del rapporto processuale. Il ricorrente (v.) si costituisce nel giudizio di primo grado con il deposito, presso la segreteria del tribunale adito, dell’originale del ricorso (v.), con la prova delle avvenute notifiche (v. notificazione del ricorso amministrativo), e dei documenti. Il deposito deve avvenire, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall’ultima notifica. Il ricorso presentato oltre tale termine è dichiarato irricevibile. La costituzione del ricorrente (v.) mediante deposito del ricorso, deve essere seguita dall’ulteriore formalità della presentazione dell’istanza di discussione del ricorso o di fissazione dell’udienza (v. domanda, parti del processo amministrativo di fissazione di udienza nel processo amministrativo), affinche´ l’organo giudicante possa prendere cognizione della controversia. L’istanza va presentata, a pena di perenzione (v.) del giudizio, entro il termine massimo di due anni dal deposito del ricorso. La costituzione in giudizio del ricorrente nel processo amministrativo ha funzione ed efficacia diverse da quella dell’attore nel processo civile. In quest’ultimo processo la mancata costituzione dell’attore non preclude la pronunzia sul merito. Questa ultima può essere ottenuta dal convenuto con la sua costituzione, qualora egli abbia interesse ad una sentenza negativa sulla domanda. Invece, nel processo amministrativo, la mancata costituzione del ricorrente nei termini stabiliti, impedisce irrimediabilmente ogni decisione sulla domanda (v.), potendo, le parti intimate, soltanto sollecitare una pronuncia del giudice volta a far dichiarare la decadenza del ricorso. Per questo motivo la dottrina sostiene che sia sconosciuto al processo amministrativo l’istituto della contumacia. Il resistente (v.) si costituisce in giudizio nel termine di venti giorni dal deposito del ricorso; poiche´ , però , tale termine ha carattere ordinatorio, l’amministrazione resistente può costituirsi in giudizio fino a poco prima dell’udienza di discussione. Per i controinteressati (v.) valgono le stesse regole viste per l’amministrazione resistente. Essi possono tuttavia anche impugnare il provvedimento per la parte non impugnata o per motivi diversi (v. ricorso, parti del processo amministrativo incidentale).

parti del processo amministrativo formali: sono parti in senso formale, il soggetto che propone al giudice una domanda (v.) e quello nei cui confronti la domanda è proposta. Sono, cioè , coloro che, di fatto, sono soggetti del rapporto processuale indipendentemente dalla circostanza che siano anche le giuste parti e cioè i veri soggetti tra i quali il giudizio si svolge. Le parti formali, per il solo fatto di essere tali, acquisiscono il diritto ad ottenere una sentenza (v.) dal giudice adito. Nel processo amministrativo (v.) sono parti in senso formale e necessario il ricorrente (v.), per il solo fatto di aver proposto il ricorso, nonche´ l’amministrazione che ha emanato il provvedimento impugnato ed il controinteressato (v.) nei cui confronti la domanda viene proposta.

parti del processo amministrativo sostanziali: sono parti in senso sostanziale, il soggetto che può proporre la domanda (v.) e quello nei cui confronti la domanda deve essere proposta; sono cioè i soggetti titolari della legittimazione ad agire (v.) e di quella a contraddire. Questi soggetti acquisiscono il diritto ad ottenere una pronunzia sul merito della controversia. Nel processo amministrativo (v.), di solito, la titolarità del diritto d’azione coincide con la titolarità dell’interesse sostanziale dalla cui lesione sorge il diritto a ricorrere. Il riconoscimento della qualità di parte sostanziale non comporta, però , il riconoscimento della pretesa fatta valere, perche´ , anche se si accerti che la lesione si è verificata nella sfera giuridica del ricorrente (v.), essa avrebbe potuto operare nei confronti di un interesse di fatto o non protetto dall’ordinamento. Dal lato passivo, parte in senso sostanziale è la P.A. che ha emanato il provvedimento impugnato o la P.A. nei cui confronti si faccia valere una pretesa.


Parti del contratto      |      Parti nel processo civile


 
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