Assumono la qualità di parte nel processo e perciò così sono definiti, colui che propone la domanda, l’attore (v.), e colui nei cui confronti è proposta, il convenuto (v.). Inoltre, può assumere la qualità di parte il p.m. (v.) e tutti coloro che intendono intervenire nel processo già instaurato, c.d. intervenienti (v. intervento). Almeno due sono le parti nel processo civile, ma il processo può anche essere instaurato da o nei confronti di più parti e, in relazione al diritto che si fa valere con la domanda, è prevista l’obbligatorietà di chiamare quali parti nel processo tutti i soggetti che hanno la titolarità del diritto dedotto in giudizio e nei cui confronti la decisione debba essere pronunciata (ad esempio tutti gli eredi legittimi nel processo di impugnazione del testamento). Il processo avrà quindi più legittimi e necessari contraddittori (v. litisconsorzio). Al contrario, in un processo con più contraddittori una delle parti può chiedere di essere estromessa dal processo (v. estromissione). Oppure, il successore a titolo universale della parte originaria subentra in luogo del suo dante causa (si parla in questo caso di successione processuale). Le parti debbono avere la capacità di stare in giudizio (v. capacità processuale) e la legittimazione ad agire e resistere in giudizio. Per legittimazione ad agire della parte si intende la titolarità dell’azione (v.) in capo a chi propone la domanda. La coincidenza fra soggetto titolare del diritto e quindi dell’azione sostanziale e soggetto che propone la domanda fa sì che vi sia legittimazione della parte (legittimazione attiva). In egual modo, colui nei cui confronti è proposta la domanda deve coincidere con il soggetto passivo del rapporto sostanziale (legittimazione passiva). Vi sono casi particolari ed eccezionali nei quali è permesso che un soggetto faccia valere nel processo un diritto altrui in nome proprio. In tali situazioni, espressamente previste dalla legge, non v’è perfetta coincidenza tra il soggetto che agisce o resiste nel processo quale parte e il soggetto attivo o passivo dell’azione (ad esempio, l’esercizio dell’azione surrogatoria del creditore in luogo del proprio debitore). Vi sono poi soggetti che, perche´ privi della capacità di agire o per altre cause, non possono stare in giudizio personalmente. Per loro si usa nel processo lo strumento della rappresentanza legale (il rappresentante agisce o resiste nel processo in nome del rappresentato). La rappresentanza è utilizzata anche per le persone giuridiche e gli enti che necessitano di persone fisiche per il compimento degli atti.
curatore speciale delle parti nel processo civile: qualora in via provvisoria sia assente il rappresentante legale, o vi sia conflitto di interessi tra il rappresentante e il rappresentato, è la legge che prevede la nomina di un curatore speciale il quale sta in giudizio in nome del rappresentato.
difesa delle parti nel processo civile nell’espropriazione: il ministero del difensore è necessario solo per il creditore, mentre il soggetto che subisce gli atti dell’esecuzione necessita di tale assistenza solo nel caso che intenda sollevare opposizioni.
difesa personale delle parti nel processo civile: le parti stanno in giudizio avvalendosi del necessario ministero di un procuratore (v.) legalmente esercente che compie tutti gli atti del processo. Oltre al caso evidente in cui la medesima parte riveste la qualifica di procuratore, vi sono particolari situazioni in cui la parte può stare in giudizio personalmente. Nei processi aventi ad oggetto controversie di minore entità e instaurati davanti al pretore del lavoro o al giudice di pace, è consentito alla parte di stare in giudizio personalmente anche senza l’autorizzazione del giudice, mentre per le cause di valore superiore che si svolgono davanti al giudice di pace, al pretore e al giudice del lavoro, è il giudice che, in considerazione della natura ed entità della causa, autorizza la parte a stare in giudizio personalmente.
doveri delle parti nel processo civile: v. lealtà e probità .
responsabilità aggravata delle parti nel processo civile: il comportamento di chi ha agito o resistito nel processo in mala fede o con colpa grave, può essere motivo per il giudice di condanna alle spese e al risarcimento del danno a favore dell’altra parte.
responsabilità delle parti nel processo civile nell’espropriazione forzata: si considerano quali parti nel processo civile esecutivo: il creditore pignorante e i creditori intervenuti (v. intervento nell’espropriazione forzata), il debitore esecutato e il terzo proprietario assoggettato ad esecuzione per obbligo altrui (v. espropriazione, parti nel processo civile contro il terzo proprietario), il creditore o l’avente diritto e l’obbligato nell’esecuzione in forma specifica (v.). Mentre per il lato passivo vi è la regola della coincidenza tra parte sostanziale e parte in senso processuale o formale (con l’eccezione del terzo proprietario), lo stesso non può dirsi per quanto attiene alla parte che promuove l’espropriazione (il creditore) in virtù di un titolo esecutivo (v.) e ciò a causa dell’assenza di una fase cognitiva nel processo esecutivo, assenza che può essere colmata solo mediante la proposizione di opposizioni. Anche nell’espropriazione forzata vi possono essere più soggetti dal lato attivo e più soggetti dal lato passivo, e, nei confronti di un’esecuzione già iniziata, si può spiegare l’intervento nel processo esecutivo (v.).
responsabilità delle parti nel processo civile per le spese: ai doveri di lealtà e probità è connessa la responsabilità delle parti in relazione alle spese del processo. Infatti, la violazione di tali doveri comporta la facoltà per il giudice di condannare la parte al rimborso delle spese causate all’altra parte. Per gravi motivi, possono essere condannati anche in proprio i rappresentanti legali o curatori delle parti.
spese delle parti nel processo civile nell’espropriazione: il creditore anticipa interamente le spese processuali che sono attribuite a carico di chi subisce l’esecuzione e vengono liquidate in sede di distribuzione della somma ricavata, oppure con apposito decreto da parte del giudice dell’esecuzione.
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