agenti di notificazione del ricorso amministrativo: possono essere l’ufficiale giudiziario o il messo comunale. Il primo esegue la notificazione nel rispetto delle norme del c.p.c. e nell’ambito territoriale della propria circoscrizione, a pena di nullità , salvo che si avvalga dell’ufficio postale; il secondo agisce in base a quelle del regolamento di procedura del Consiglio di Stato e notifica gli atti dell’amministrazione dalla quale dipende o di altre P.A. che ne facciano richiesta. (Cosentino).
destinatari della notificazione del ricorso amministrativo: a norma degli art. 21 l. n. 1034 del 1971 e 36, comma 2o, t.u. 1054 del 1924, sono l’organo amministrativo che ha emesso l’atto o il provvedimento impugnato e le persone, i controinteressati, alle quali l’atto direttamente si riferisce. Il legislatore ritiene che sia sufficiente la notificazione fatta anche ad uno solo dei controinteressati individuabili (salva la possibilità dell’integrazione). Per la proposizione dell’appello, l’atto d’impugnazione va notificato agli stessi soggetti che hanno partecipato al giudizio di primo grado. Un contestato intervento legislativo (art. 10, comma 3o, l. n. 103 del 1979) ha stabilito l’applicabilità ai giudizi dinanzi al Tar e Consiglio di Stato dell’art. 1 l. n. 260 del 1958. Di conseguenza, i ricorsi devono essere notificati presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’autorità giudiziaria adita, nella persona del ministro competente. Tale norma impone la distinzione tra le autorità avverso le quali può essere proposto ricorso amministrativo d’impugnazione e, più specificamente, tra autorità statale e regioni in quanto l’Avvocatura dello Stato patrocina le amministrazioni dello Stato per legge, mentre le regioni vi si affidano in base ad un’apposita delibera pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Sono evidenti le conseguenze in ordine all’incertezza sull’individuazione dei principali destinatari della notificazione. Ad essa si è posto rimedio con gli istituti dell’integrazione o della sanatoria (v. integrazione della notificazione del ricorso amministrativo; sanatoria della notificazione del ricorso amministrativo). La giurisprudenza più recente ha comunque ritenuto che nei ricorsi proposti contro le regioni la notifica non debba avvenire presso la competente Avvocatura. (Cosentino).
integrazione della notificazione del ricorso amministrativo: è ammessa su ordine della sezione adita, in base all’art. 21 l. n.1034 del 1971, quando si ritenga che la notificazione debba essere fatta ad altri controinteressati. La normativa sul Consiglio di Stato, art. 36 t.u. n. 1054 del 1924, consente di integrare, nonche´ di rinnovare, la notifica ma solo con il concorso di un errore scusabile (v. errore, notificazione del ricorso amministrativo scusabile). (Cosentino).
modalità di notificazione del ricorso amministrativo: sono disciplinate dagli artt. 9, 10 11 12 e 13 del regolamento di procedura del Consiglio di Stato, r.d. n. 642 del 1907: a) per consegna diretta. L’agente notificatore deve preferibilmente eseguire la notificazione personalmente nelle mani della persona interessata o di una della famiglia o di un addetto alla casa o al servizio, nella residenza, nel domicilio o nella dimora del destinatario. Qualora nessuno si trovi nell’abitazione o si rifiuti di ricevere l’atto, l’agente lascia avviso affisso alla porta dell’abitazione e deposita la copia dell’atto nella casa comunale o nelle mani del sindaco. Se il destinatario non ha la residenza, il domicilio o la dimora nello Stato, copia del ricorso è consegnata al p.m., che, a sua volta, la trasmette al Ministero degli affari esteri. Se si tratta di militare, la copia gli viene trasmessa per il tramite del p.m. presso il tribunale del luogo nella cui circoscrizione ha sede l’autorità amministrativa emanante. Per le P.A. e le persone giuridiche, la notifica è fatta nelle mani dei loro rappresentanti o delle persone a ciò autorizzate; b) per pubblici proclami. Ev prevista dall’art. 14 reg. proc. della l. n. 642 del 1907 per le ipotesi in cui sia estremamente difficile la notificazione nei modi ordinari a causa del numero delle persone da chiamarsi in giudizio. Il ricorrente viene autorizzato dal presidente della sezione adita a pubblicare una sintesi nonche´ le conclusioni del ricorso proposto nel Foglio annunzi locali della provincia ove ha sede l’autorità emanante il provvedimento impugnato e nella Gazzetta Ufficiale. Con l’autorizzazione, il presidente, se possibile, designa altresì alcuni degli interessati ai quali la notificazione debba comunque essere fatta nei modi ordinari. La stessa modalità è richiesta quando il ricorso debba essere notificato a chi non ha la residenza, domicilio o dimora conosciuta (art. 10 reg. proc. n. 642 del 1907); c) a mezzo posta. Modalità non prevista dal reg. proc. n. 642/1907, ma ammessa implicitamente dal suo art. 3 quando dispone che le notificazioni sono fatte a mezzo di ufficiale giudiziario la cui disciplina, appunto, è contenuta negli artt. 137 ss. c.p.c. e nella l. n. 890 del 1982. Può essere fatta solo dall’ufficio giudiziario della città in cui ha sede l’adito organo di giustizia amministrativa ed è la forma adottata, normalmente, quando la notificazione si debba eseguire fuori dalla residenza dell’ufficiale giudiziario. Lo stesso mezzo può essere utilizzato in ogni altro caso, a meno che la parte abbia richiesto la notificazione di persona. La notificazione del ricorso amministrativo avviene mediante spedizione dell’atto in piego raccomandato con avviso di ricevimento; la relata viene stesa sull’originale, che rimane all’agente, e sulla copia, che viene inviata, ed il procedimento di notificazione si conclude quando viene sottoscritta la ricevuta di ritorno che dev’essere allegata all’originale. (Cosentino).
onere di notificazione del ricorso amministrativo: spetta al ricorrente per i giudizi dinanzi al Tar e all’appellante in secondo grado al fine di instaurare, prima della costituzione in giudizio e a pena di inammissibilità del ricorso medesimo, il rapporto processuale con l’autorità che ha emanato il provvedimento e con gli eventuali controinteressati. L’notificazione del ricorso amministrativo notificazione del ricorso amministrativo è richiesto dalla giurisprudenza per la presentazione di motivi aggiunti, ritenuta ammissibile quando il ricorrente sia venuto a conoscenza di ulteriori vizi dell’atto in un momento successivo rispetto alla proposizione del ricorso. (Cosentino).
relazione di notificazione del ricorso amministrativo: detta anche relata, è la forma nella quale viene fatta la notifica, estesa su due originali di cui uno viene rilasciato all’interessato e l’altro è consegnato al ricorrente. Normalmente, la relata è scritta in calce all’atto notificato e contiene alcune informazioni a pena di nullità : nome, qualifica, sottoscrizione dell’agente notificatore; data e luogo della consegna; nome della persona che ha ricevuto l’atto e la sua firma (o l’indicazione delle ragioni della mancata sottoscrizione). (Cosentino).
rinnovo della notificazione del ricorso amministrativo: il termine per il notificazione del ricorso amministrativo notificazione del ricorso amministrativo è di 60 giorni, a pena di decadenza e quindi di irricevibilità del ricorso, sia per il giudizio dinanzi al Tar, che per l’appello al Consiglio di Stato (v. integrazione della notificazione del ricorso amministrativo). Il termine è di 90 giorni nel caso in cui sia stato proposto ricorso gerarchico e l’autorità non abbia provveduto. Ev prevista una proroga di 30 giorni per i residenti negli Stati europei e di 90 in tutti gli altri casi. I termini sono sospesi durante il periodo feriale. Per il ricorso di I grado, il termine decorre dalla data in cui al ricorrente è stato notificato l’atto o il provvedimento impugnato o da quando risulta che egli ne abbia comunque avuta piena conoscenza (art. 21 l. n. 1034 del 1971 e art. 36 r.d. n. 1054 del 1924). Per il giudizio d’appello, la decorrenza è dal giorno in cui è stata notificata la sentenza del Tar (art. 28, comma 2o, l. n. 1034 del 1971). L’appello è ritenuto inammissibile se è proposto dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza (art. 327 c.p.c.). (Cosentino).
sanatoria della notificazione del ricorso amministrativo: in mancanza di una precisa disposizione legislativa, la giurisprudenza è molto oscillante nell’ammettere o meno la sanatoria della notifica viziata da qualche invalidità . Da una parte, si sottolinea che l’art. 17 reg. proc. n. 642 del 1907 stabilisce la sanatoria dei vizi del ricorso e non anche della notifica con la comparizione dell’intimato; dall’altra parte tende a prevalere la tesi di chi ammette l’applicabilità dell’art. 156 c.p.c., secondo cui i vizi della notifica sono sanati se è stato raggiunto lo scopo e l’intimato si è costituito in giudizio. (Cosentino).
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