Enciclopedia giuridica

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Atti



atti a contenuto complesso: v. collegamento contrattuale.

atti a titolo gratuito: sono quegli atti in cui alla prestazione dell’autore dell’atto non corrisponde una prestazione di un altro soggetto. Una sottocategoria sono gli atti di liberalità (v.), caratterizzati dal fatto che il disponente è animato da un interesse non patrimoniale. Esempio di atto a titolo gratuito non costituente liberalità è la fideiussione (v.) del socio a favore della società , in quanto ispirata dall’interesse patrimoniale del primo.

atti a titolo oneroso: sono quei contratti (v.) in cui alla prestazione (v.) di una parte corrisponde una prestazione dell’altra parte.

atti bicamerali non legislativi: si tratta di atti congiunti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, posti in essere secondo un procedimento diverso da quello legislativo, nell’esercizio di funzioni politiche. Possono considerarsi tali gli atti che tendono alla creazione di commissioni bicamerali di inchiesta, alla deliberazione dello stato di guerra ex art. 78 Cost., a risolvere le controversie insorte tra Stato e Regioni relative al merito delle leggi regionali, allo scioglimento dell’Assemblea regionale siciliana (art. 8 Statuto Sicilia), a promuovere ricorso alla Corte Costituzionale per conflitto di attribuzioni con un altro potere dello Stato.

atti connessi: v. collegamento contrattuale.

atti consolari in funzione notarile: ai sensi dell’art. 19, comma 1o, d.p.r. 5 gennaio 1967, n. 200, il capo dell’ufficio consolare esercita nei confronti dei cittadini le funzioni di notaio, attenendosi alla legislazione nazionale, che possono essere esercitate anche quando siano parti dell’atto cittadini e non cittadini. Per atti atti in cui siano parti solo non cittadini, le funzioni stesse possono essere esercitate quando ciò sia previsto da convenzioni internazionali ovvero quando gli atti debbano essere fatti valere in Italia (art. 19, comma 2o, d.p.r. n. 200 del 1967). Non è necessario il requisito della residenza in Italia, richiesto dalle vigenti disposizioni per i testimoni non cittadini (art. 19, comma 30o d.p.r. n. 200 del 1967). Ai sensi dell’art. 49 d.p.r. n. 200 del 1967, l’autorità consolare rilascia certificati di esistenza in vita a cittadini; rilascia copia autentica degli atti da essa ricevuti o presso di essa depositati; legalizza gli atti rilasciati o autenticati dalle autorità locali, previa, ove possibile, legalizzazione delle competenti autorità locali, e quelli rilasciati o autenticati dalle autorità italiane previo accertamento che l’atto è stato legalizzato ai sensi dell’art. 17 della l. 4 gennaio 1968, n. 15, sulla documentazione amministrativa; può rilasciare certificati concernenti gli atti compiuti ed i fatti accertati nell’esercizio delle proprie funzioni; può rilasciare e certificare traduzioni di atti dalla lingua italiana o in quella dello Stato di residenza e viceversa.

atti contrari al buon costume: l’art. 28, comma 1o, n. 1 L.N. vieta al notaio di ricevere atti manifestamente contrari al buon costume (v. buon costume).

atti contrari all’ordine pubblico: l’art. 28, comma 1o, n. 1 L.N. vieta al notaio di ricevere atti manifestamente contrari all’ordine pubblico (v. ordine pubblico).

atti delle organizzazioni: atti adottati da enti internazionali nell’esercizio delle competenze loro attribuite. Si possono distinguere innanzi tutto tra atti interni (o di autorganizzazione) ed atti esterni a seconda che esauriscano i loro effetti nell’ambito dell’ente o siano destinati a produrre conseguenze giuridiche per gli Stati nell’ordinamento internazionale generale. In secondo luogo, rileva la distinzione tra atti vincolanti (in genere decisioni, risoluzioni, regolamenti e direttive Cee ecc.) che pongono in essere veri e propri obblighi in ampo agli Stati membri e atti non vincolanti (quali i pareri e le raccomandazioni). La mancanza di tipicizzazione delle funzioni delle organizzazioni internazionali rende impossibile la elaborazione di una teoria generale degli atti ed evidenzia la necessità dell’analisi dei singoli statuti o accordi istitutivi.

atti di concorrenza sleale: sono gli atti atti tra imprenditori, finalizzati a procurare a se´ , o a sottrarre ai concorrenti, la domanda dei consumatori, definiti dal c.c. come sleali. L’art. 2598 c.c. identifica tre categorie di atti atti. La prima è quella degli atti idonei a creare confusione con i prodotti e l’attività del concorrente. Si tratta di atti mediante i quali un imprenditore tenta di appropriarsi del successo di un altro imprenditore, cercando di ingenerare nel pubblico il convincimento che i propri prodotti provengono dall’impresa del concorrente: per questo fine egli usa nomi e segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri, oppure imita servilmente i prodotti di un altro concorrente. La seconda categoria è quella degli atti di discredito: si riferisce alla diffusione di notizie o apprezzamenti sui prodotti o sulla attività di un concorrente, idonei a determinare il discredito, nonche´ alla appropriazione dei pregi dei prodotti o dell’impresa di un concorrente. La terza categoria ha carattere generico e comprende ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda. Quest’ultimo è un criterio relativo: il giudice dovrà tener conto della pratica corrente e considerare come sleali soltanto quei mezzi che, secondo la correttezza professionale media degli imprenditori di quel determinato ramo, appaiono non conformi ai principi di correttezza professionale. Vi rientrano i casi dello spionaggio industriale, dello storno dei dipendenti, della concorrenza parassitaria; e discusso, invece, se vi rientra il dumping (v.). La norma mira a proteggere l’attività economica degli imprenditori, gli uni nei confronti degli altri, non, invece, la libertà di scelta dei consumatori. V. concorrenza, atti parassitaria; confusione; denigrazione; dumping; imitazione servile; spionaggio industriale; storno dei dipendenti.

atti di confusione: v. atti di concorrenza sleale.

atti di constatazione: v. constatazione, verbale di atti.

atti di discredito: v. atti di concorrenza sleale.

atti di disposizione del proprio corpo: ai sensi dell’art. 5 c.c., gli atti atti sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente dell’integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume. La norma fa riferimento agli atti di disposizione giuridica del proprio corpo, ossia agli atti mediante i quali una persona dispone del proprio corpo a favore di altri. Sono invece consentiti gli atti di disposizione materiale, ossia i fatti giuridici (v.) volontari aventi per oggetto il corpo umano, in quanto espressione di fondamentali diritti di autodeterminazione (v. diritti della personalità ) della persona. Quando gli atti atti non cagionino una diminuzione permanente della propria integrità fisica, come nel caso del prelievo di sangue in piccola quantità (cosiddetta donazione del sangue, regolata dalla l. n. 592 del 1967 e dal d.p.r. n. 1256 del 1971), o in quello del prelievo di un rene (materia regolata dalla l. n. 458 del 1967), non si è in presenza di contratti (v.) o di atti unilaterali (v.) nel senso degli artt. 1321 e 1324 c.c., ma solo di atti di disposizione materiale: il consenso alla trasfusione del sangue o al trapianto di un rene non obbliga il consenziente, che può sempre revocare il consenso prestato.

atti di emulazione: v. abuso, atti del diritto.

atti di liberalità: sono quegli atti giuridici (v.) con i quali un soggetto, in assenza di costrizione, giuridica o anche solo morale e per un interesse non patrimoniale, dispone gratuitamente a favore di altri di un proprio diritto o si obbliga nei suoi confronti ad una prestazione di dare. Il principale atto è il contratto di donazione (v.). Gli atti atti sono atti a titolo gratuito (v.), ma non ogni atto a titolo gratuito è necessariamente atto di liberalità : rientrano nella categoria degli atti a titolo gratuito anche i contratti con i quali viene assunta a titolo gratuito un’obbligazione diversa da quella di dare.

atti di liberalità atipici: sono quegli atti di liberalità diversi dalla donazione (v.), che l’art. 809 c.c. definisce come liberalità risultante da atti diversi da quelli previsti dall’art. 769. A titolo di esempio, si annoverano tra gli atti, se fatti per spirito di liberalità (v.) nei confronti del beneficiario, il contratto a favore di terzo (v. contratto, atti a favore di terzo), l’adempimento del terzo (v. adempimento, atti del terzo), la remissione del debito (v.), la rinuncia all’eredità (v.) fatta a favore di tutti coloro ai quali si sarebbe devoluta la quota del rinunziante e senza corrispettivo. Le conseguenze della qualificazione di un atto giuridico come atto di liberalità atipico consistono nella sua soggezione alle stesse norme che regolano la revocazione delle donazioni per causa d’ingratitudine o per sopravvenienza di figli, nonche´ a quelle sulla riduzione delle donazioni per integrare la quota dovuta ai legittimari (art. 809, comma 1o, c.c.). Tale disciplina non si applica alle liberalità d’uso (v.) (art. 770, comma 2o, c.c.) e a quelle realizzate nel sostenere spese di mantenimento, di educazione, per malattia, le spese ordinarie per abbigliamento o per nozze, le spese per il corredo nuziale e quelle per l’istruzione artistica o professionale che non eccedono notevolmente la misura ordinaria, tenuto conto delle condizioni economiche dell’autore dell’atto di liberalità (artt. 742 e 809, comma 2o, c.c.).

atti di libidine violenti: è il delitto previsto dall’art. 521 c.p., commesso usando dei mezzi o valendosi delle condizioni indicate negli artt. 519 e 520 c.p.. Consiste nel commettere su taluno, con violenza o minaccia, atti di libidine diversi dalla congiunzione carnale, oppure nel costringere o indurre taluno a commetterli su se stesso, sulla persona del colpevole o su altri. Ev pure punito con la stessa pena chi commette detti atti su persona che non ha compiuto gli anni 14, oppure che non ha compito gli anni 16 ove egli ne sia l’ascendente, il tutore o persona cui il minore sia affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza e custodia, oppure su persona malata di mente o comunque non in grado di resistergli a cagione delle proprie condizioni di infermità psichica o fisica anche se indipendente dal fatto del colpevole.

atti di notorietà: v. atti notori.

atti di ricognizione: v. ricognizione, atti di documento.

atti di rinnovazione: v. rinnovazione, atti del documento.

atti di Stato: v. Act of State.

atti di tolleranza: gli atti atti sono atti di godimento di modesta portata che un soggetto pone in essere rispetto ad una cosa altrui, con la tolleranza di chi è effettivo titolare o possessore di diritti sulla cosa stessa. Ai sensi dell’art. 1144 c.c., gli atti compiuti con l’altrui tolleranza non possono servire di fondamento del possesso (v.). Gli atti escludono il possesso della cosa da parte del loro autore, perche´ la tolleranza altrui esclude l’animus possidendi (v.). Si ritiene che chi compie atti non sia nemmeno detentore (v. detenzione).

atti di ultima volontà: sono atti atti quegli atti che hanno per contenuto la disciplina di una situazione giuridicamente rilevante dopo la morte del loro autore. Gli atti atti costituiscono una categoria di atti giuridici caratterizzata dalle seguenti regole: sono atti unilaterali, non recettizi, tipici, personali, spontanei e revocabili. Appartengono a tale categoria il testamento (v.) (art. 587 c.c.); la manifestazione della volontà di legittimare un figlio naturale di cui all’art. 285 c.c. (v. legittimazione, atti del figlio naturale); la designazione da parte del genitore che per ultimo ha esercitato la potestà , nel caso in cui questa venga ad estinguersi per morte, del tutore o del protutore del figlio (art. 348, comma 4o, e 355 c.c.) (v. tutela, atti dei minori); la designazione, da parte del genitore superstite, nel caso in cui venga a mancare prima della nomina, del tutore o del curatore rispettivamente del figlio interdicendo (v. interdizione, atti giudiziale) o inabilitando (v. inabilitazione) (art. 424, comma 3o, c.c.); la dichiarazione di riabilitazione dell’indegno (art. 466 c.c.) (v. indegnità di succedere); la revocazione della revocazione del testamento (art. 681 c.c.) (v. testamento, revoca del atti); la designazione, effettuata per testamento, del terzo beneficiario nel contratto di assicurazione sulla vita (v. assicurazione, atti sulla vita) a favore del terzo (art. 1920, comma 2o, c.c.); la manifestazione della volontà di essere cremati espressa dal soggetto che vuole essere cremato in un testamento (v.), ovvero, se si tratta di una persona iscritta ad un’associazione riconosciuta (v. associazione, atti riconosciuta) che ha tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, in un foglio di carta libera scritta e datata, sottoscritto dall’associato di proprio pugno o, se non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, e, in ogni caso, convalidata dal presidente dell’associazione (art. 79 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285); la manifestazione delle proprie volontà in ordine ai funerali, alla sepoltura, all’imbalsamazione; destinazione del proprio corpo al tavolo anatomico; destinazione del proprio corpo ad esperimenti scientifici; destinazione del proprio corpo al trapianto di organi; la dichiarazione con cui il genitore che per ultimo ha esercitato la potestà , nel caso in cui questo venga ad estinguersi per morte, esclude una persona dall’ufficio di tutore o di protutore dei propri figli minori (art. 350 n. 2 c.c.) (v. tutela, atti dei minori); l’atto con il quale il soggetto dà le proprie disposizioni sulla pubblicazione, dopo la sua morte, dell’opera dell’ingegno (v. opere dell’ingegno) (art. 24, comma 3o, l. 22 aprile 1941, n. 633), sulla sorte della corrispondenza, epistolari, memorie ed altri scritti in genere di carattere confidenziale di pertinenza del defunto (art. 93, comma 4o, l. 22 aprile 1941, n. 633), sulla pubblicazione, riproduzionee messa in commercio d el proprio ritratto dopo la morte (art. 96, comma 2o, l. 22 aprile 1941, n. 633).

atti eccedenti l’ordinaria amministrazione: v. amministrazione, atti ordinaria.

esenzione dello Stato estero da atti cautelari ed esecutivi: v. trattamento, atti degli Stati stranieri.

atti esteri: sono atti atti tutti i documenti redatti all’estero ed introdotti nel territorio nazionale per la produzione di determinati effetti giuridici. Nella categoria degli atti atti rientrano sia gli atti pubblici, sia le scritture private autenticate (v. atto, atti pubblico) che quelle non autenticate. Gli atti pubblici esteri, in via di principio, non possono avere la stessa efficacia di atto pubblico che hanno all’estero, se non sottoposti (v. legalizzazione di firme). Ai sensi dell’art. 106 n. 4 L.N. gli originali e le copie degli atti notarili rogati in paese estero prima di farne uso nello stato, devono essere depositati e conservati nell’archivio notarile distrettuale, a meno che non siano già depositati presso un notaio esercente le sue funzioni nel nostro ordinamento. L’art. 1 del r.d.l. 14 luglio 1937, n. 1666, consente ai notai di ricevere in deposito atti pubblici, in originale od in copia, scritture private, carte e documenti, anche se redatti all’estero.

atti estranei all’oggetto sociale: sono gli atti, compiuti da organi di una società di capitali, non rientranti nell’oggetto sociale (v.), in quanto non collegati da un rapporto di mezzo e fine con l’oggetto sociale enunciato dall’atto costitutivo. Assumono particolare rilievo giuridico quando sono compiuti dagli amministratori: l’estraneità all’oggetto sociale degli atti compiuti da questi in nome della società non può essere opposta ai terzi di buona fede (art. 2384 bis).

atti fra vivi: v. atti unilaterali, atti fra vivi.

atti giuridici internazionali bilaterali: v. accordo internazionale; trattato internazionale.

atti giuridici internazionali unilaterali: manifestazioni o dichiarazioni di volontà che uno Stato indirizza ad altri Stati al fine di attestare, modificare o rinunciare ad una determinata situazione giuridica ed alle quali il diritto internazionale ricollega conseguenze o effetti corrispondenti alla volontà manifestata. A tali atti si estende la problematica relativa alla validità e, quindi, ai vizi del consenso (errore, violenza e dolo), propria degli atti giuridici biattimultilaterali, cioè degli accordi. Esempi di atti atti contemplati dal diritto pattizio, sono: la denuncia o recesso e la requeˆ te volta a mettere in moto il procedimento di soluzione delle controversie; esempi contemplati dal diritto consuetudinario, sono: la notificazione, promessa, la protesta, il riconoscimento e la rinuncia. V.anche: notificazione, atti internazionale; riconoscimento.

atti gratuiti atipici: con tale espressione la giurisprudenza designa quei contratti (v.) con i quali un soggetto assume un’obbligazione (v.) o trasferisce diritti in adempimento (v.) di un preesistente dovere giuridico: è il caso del coniuge che, per soddisfare il suo obbligo di mantenimento nei confronti dell’altro coniuge, gli trasferisce la proprietà di un determinato bene.

atti inter vivos: v. atti unilaterali, atti fra vivi.

atti irricevibili: sono quegli atti che il notaio non può ricevere ai sensi dell’art. 28, comma 1o, L.N., per il quale egli non può ricevere atti: 1) se essi sono espressamente proibiti dalla legge, o manifestamente contrari al buon costume o all’ordine pubblico; 2) se v’intervengano come parti la sua moglie (o marito), i suoi parenti od affini in linea retta in qualunque grado, ed in linea collaterale sino al terzo grado inclusivamente, ancorche´ v’intervengano come procuratori, tutori od amministratori; 3) se contengano disposizioni che interessino lui stesso, la moglie sua (o marito suo), o alcuno dei suoi parenti od affini nei gradi anzidetti, o persone delle quali egli sia procuratore per l’atto da stipularsi, salvo che la disposizione si trovi in testamento segreto non scritto dal notaio o da persona in questo numero menzionata, ed a lui consegnato sigillato dal testatore. Le disposizioni contenute nei numeri 2 e 3 non sono applicabili ai casi di incanto per asta pubblica. Il notaio può ricusare il suo ministero se le parti non depositino presso di lui l’importo delle imposte, degli onorari e delle spese dell’atto, salvo che si tratti di persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio, oppure di testamenti.

atti normativi degli enti internazionali: v. atti delle organizzazioni internazionali; fonti del diritto internazionale.

atti notori: l’atto notorio o atto di notorietà è l’attestazione di fatti pubblicamente noti resa, sotto il vincolo del giuramento, di regola da quattro persone, ad un pubblico ufficiale. Ev un atto amministrativo rientrante tra gli atti certificativi con finalità probatorie. Ai sensi dell’art. 1, comma 2o, n. 2 L.N. i notai possono ricevere con giuramento atti atti in materia civile e commerciale. Il notaio ha quindi una competenza generale a ricevere atti atti. Sono altresì competenti a ricevere atti atti, in base a varie disposizioni, il console, il pretore, il sindaco, il conciliatore ed il cancelliere. La materia è stata ora profondamente innovata dalla l. 4 gennaio 1968, n. 15, il cui art. 4 prescrive che: l’atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell’interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi a un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede all’autenticazione della sottoscrizione con l’osservanza delle modalità di cui all’art. 20. Il successivo art. 20 dispone che l’autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nella attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità della persona che sottoscrive. Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo della identificazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonche´ apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell’ufficio. Per l’autenticazione delle firme apposte sui fogli intermedi è sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma. Ai sensi del successivo art. 26, comma 4o, il pubblico ufficiale che autentica le sottoscrizioni ammonisce chi sottoscrive la dichiarazione sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace. Le predette norme non si applicano alla presentazione dei documenti necessari per la celebrazione del matrimonio ed alla presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali (art. 27, comma 1o, l. n. 15 del 1968). Restano ferme le disposizioni del r.d. 4 giugno 1938, n. 1269, riguardanti il titolo originale di studi medi prescritto per ottenere l’ammissione ai corsi universitari (art. 27, comma 2o, l. n. 15 del 1968).

atti osceni: è il reato previsto dall’art. 527 c.p.. Riguarda ogni atto che abbia un contenuto specifico riferibile alla sfera sessuale. L’oscenità di un comportamento è carattere intrinseco agli atti, di cui questo si compone, e che si qualificano per la loro contrarietà obiettiva al comune sentimento del pudore, anche se abbiano la durata di attimi e possano sfuggire alla percezione e alla valutazione di terzi. Queste ultime circostanze, infatti, possono essere valutate solo ai fini della commisurazione della pena. Quando gli atti atti sono commessi in luogo pubblico non ha rilevanza il grado di percettibilità di essi e l’efficienza delle cautele impiegate per evitare l’indiscrezione altrui, ne´ è sufficiente per degradare il dolo a colpa, il fatto che l’autore abbia cercato di proteggerli da indiscrezioni, con mezzo, quale quello di porsi al riparo di un cespuglio, inadeguato ad escludere la visibilità anche accidentale, stando la consapevolezza del reo della possibilità dell’altrui percezione e l’accettazione del relativo rischio.

atti parlamentari: raccolte di documenti, atti e resoconti sommari o stenografici concernenti l’attività delle Camere, che hanno lo scopo di pubblicizzare l’andamento dei lavori dell’assemblea e delle commissioni. Pur non avendo la proprietà di fare pubblica fede, sono particolarmente utili per ricostruire l’intenzione del legislatore in sede di interpretazione della legge (v.). (Vetritto).

atti preparati da terzi: v. direzione, atti dell’atto notarile; atto, atti pubblico notarile; atto, redazione e stesura dell’atti pubblico.

atti proibiti dalla legge: ai sensi dell’art. 28, comma 1o, n. 1 L.N. il notaio non può ricevere atti se essi sono espressamente proibiti dalla legge o manifestamente contrari al buon costume o all’ordine pubblico. Secondo l’orientamento dottrinale più recente il legislatore, con l’enunciato atti espressamente proibiti ha inteso precludere al notaio la rogazione dei soli atti nulli perche´ illeciti (v. contratto, atti illecito) ed in quanto contrari ad una norma espressa da una precisa disposizione di legge, non potendosi riferire la predetta disposizione anche alle nullità virtuali (v. nullità , atti virtuale). Ev da segnalare tuttavia la presenza di un filone giurisprudenziale che afferma la responsabilità disciplinare del notaio anche nel caso in cui abbia rogato atti comunque inefficaci, da qualunque causa l’inefficacia dipenda.

atti pubblici: v. atto, atti pubblico.

atti trasmessi per telegrafo o per telefono: v. trasmissione, atti per telegrafo o per telefono del contenuto o del sunto di atti notarili.

atti ultra vires degli amministratori: v. atti estranei all’oggetto sociale; amministratori, atti ultra vires degli atti.

atti volontari di previdenza: con tale espressione il legislatore (art. 2123, comma 1o, c.c.) ha inteso indicare tutte le forme di previdenza attuate a livello aziendale per iniziativa dell’imprenditore. La previdenza privata integrativa gode di una specifica garanzia sul piano costituzionale. Sebbene all’art. 38, ult. comma, Cost. non è stata in genere attribuita particolare attenzione, è da ritenere che nell’espressione l’assistenza privata è libera sia ricompresa non solo l’assistenza in senso proprio ma anche la previdenza. La garanzia di libertà prevista dalla Costituzione implica come conseguenza la facoltà dei soggetti di scegliere gli interessi da tutelare, nonche´ le forme e i criteri di organizzazione delle strutture proposte alla cura degli interessi individuati. Alla previdenza integrativa genericamente intesa vengono ricondotte diverse formule. I modelli più rilevanti possono essere così schematizzati: 1) semplici accantonamenti in conti individuali intestati a singoli lavoratori la cui tenuta è affidata al datore di lavoro; 2) stipulazione di contratti di assicurazione a favore dell’intero personale, di parte di esso, oppure di singoli lavoratori; 3) costituzione di veri e propri fondi pensionistici operanti ai fini mutualistici a livello aziendale, interaziendale, di categoria. Per quanto riguarda la prima ipotesi, la costituzione di conti individuali da parte del datore di lavoro a favore dei propri dipendenti avviene per mezzo di versamenti diretti da parte dello stesso datore e di ritenute operate sulla retribuzione. Si tratta di somme di cui l’imprenditore è semplice depositario e che, secondo la giurisprudenza, all’atto del versamento in conto, si configurano in parte come retribuzione aggiuntiva e in parte come risparmio dello stesso dipendente: il lavoratore, quindi, alla fine del rapporto, verrà a disporre di un ulteriore capitale in moneta contante che nel frattempo ha fruttato a suo esclusivo beneficio senza bisogno di alcuna liquidazione. La riscossione dell’importo finale del conto, le cui somme già peraltro appartengono al lavoratore, è subordinata alla condizione della cessazione del rapporto. Quanto invece alle forme di previdenza privata, il ricorso a strumenti assicurativi e costituzione di fondi (v. fondi di previdenza e di assistenza) come soggetti autonomi non rappresentano soluzioni necessariamente alternative. Non è insolita infatti l’ipotesi di fondo che decida di stipulare contratti di assicurazione a favore dei soggetti iscritti a coprire particolari rischi e integrare le prestazioni offerte dal fondo stesso. Ev stato infatti precisato (l. n. 742 del 1986) che le imprese autorizzate ad esercitare le assicurazioni private sulla vita possono realizzare anche operazioni di gestione di fondi collettivi istituiti per l’erogazione di prestazioni in casi di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell’attività lavorativa. Il legislatore del 1942 ha previsto, in relazione a ogni forma di previdenza volontaria, la possibilità per l’imprenditore che ha compiuto volontariamente atti atti di dedurre dalla somma da lui dovuta a titolo di indennità per infortunio, malattia, gravidanza o puerperio, servizio militare o a titolo di indennità di anzianità quanto il prestatore di lavoro ha diritto di percepire per effetto degli atti medesimi (art. 2123, comma 1o, c.c.).


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