Ev l’imitazione, da parte di un imprenditore, dei prodotti di altro imprenditore, operata in modo da creare confusione con i prodotti di quest’ultimo ed a trarre in inganno i consumatori circa la provenienza dei prodotti stessi. L’imitazione servile rientra negli atti di concorrenza sleale (v. atti, imitazione servile di concorrenza sleale) e importa le relative conseguenze (art. 2598 c.c.). Si ha imitazione servile solo se l’imitazione riguarda forme del prodotto che non siano tecnicamente necessitate, come la forma dell’involucro imposta dalla forma del prodotto. Non c’è imitazione servile se i prodotti non differiscono da molti altri esistenti sul mercato. Fuori delle ipotesi di imitazione servile, l’imitazione dei prodotti altrui è lecita, poiche´ nessun imprenditore gode di un diritto all’utilizzazione esclusiva delle proprie iniziative, salvi i diritti di privativa industriale.
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