Enciclopedia giuridica

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Legalizzazione di firme

La legalizzazione di firme è l’attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonche´ dell’autenticità della firma stessa. Nelle legalizzazioni devono essere indicati il nome e il cognome di colui la cui firma si legalizza. Il pubblico ufficiale legalizzante deve indicare la data e il luogo della legalizzazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonche´ apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell’ufficio (art. 15 l. 4 gennaio 1968, n. 15). La legalizzazione di firme ha quindi la funzione di certificare la autenticità della sottoscrizione e la legale qualità di chi l’ha apposta. L’art. 17 della l. 4 gennaio 1968, n. 15, richiede la legalizzazione di firme sugli atti e documenti formati all’estero da autorità estere e che devono essere fatti valere nello Stato: tale legalizzazione di firme è effettuata dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero; sono esenti da legalizzazione le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati. Gli atti e documenti prodotti, se redatti in lingua straniera, devono avere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale (art. 17, comma 3o, l. n. 15 del 1968). Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato, sono legalizzate a cura delle prefetture (art. 17, comma 4o, l. n. 15 del 1968). La legalizzazione di firme, quando richiesta, costituisce un requisito indispensabile per l’efficacia degli atti esteri in Italia. L’art. 17, comma 5o, l. n. 15 del 1968 fa salve le esenzioni dall’obbligo della legalizzazione di firme stabilite da leggi o da accordi internazionali, tra cui è di fondamentale importanza la Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961, ratificata dall’Italia con la l. 20 dicembre 1966, n. 1253, che esenta dalla necessità della legalizzazione di firme gli Stati contraenti, prevedendo una forma semplificata di legalizzazione consistente nell’apposizione di una formula uniforme (cosiddetta Apostille) sul documento estero da fare valere sul territorio di uno degli Stati contraenti. Con la l. 24 aprile 1990, n. 106, l’Italia ha aderito alla Convenzione relativa alla soppressione della legalizzazione di atti negli Stati membri delle Comunità europee, firmata a Bruxelles il 25 maggio 1987. L’art. 2 della predetta convenzione esonera gli atti a cui si applica, da qualsiasi forma di legalizzazione o da qualsiasi altra formalità equivalente o analoga. La Convenzione si applica agli atti pubblici che, redatti sul territorio di uno Stato contraente, devono essere esibiti sul territorio di un altro Stato contraente o ad agenti diplomatici o consolari di un altro Stato contraente, anche se detti agenti svolgono le loro funzioni sul territorio di uno Stato che non è parte della convenzione (art. 1, comma 1o, convenzione cit.). Sono considerati atti pubblici: a) i documenti rilasciati da un’autorità o da un funzionario dipendenti da un’autorità giudiziaria dello Stato ivi compresi quelli rilasciati dal p.m., da un cancelliere o da un ufficiale giudiziario; b) i documenti amministrativi; c) gli atti notarili; d) le dichiarazioni ufficiali, quali attestati di registrazione, visti per convalida di data ed autenticazioni di sottoscrizioni, apposte su una scrittura privata (art. 1, comma 2o, convenzione cit.). La convenzione si applica altresì agli atti redatti nella loro qualità ufficiale da agenti diplomatici o consolari di uno Stato contraente, i quali svolgono le proprie funzioni sul territorio di qualsiasi Stato, qualora detti atti debbano essere esibiti sul territorio di un altro Stato contraente, i quali svolgono le proprie funzioni sul territorio di uno Stato che non è parte della convenzione (art. 1, comma 3o, convenzione cit.). L’art. 17, comma 1o, della l. n. 15 del 1968 dispone che le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all’estero davanti ad autorità estere sono, ove da queste richiesto, legalizzate a cura dei competenti organi, centrali o periferici, del ministero competente, o di altri organi e autorità delegati dallo stesso.


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