Enciclopedia giuridica

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Società per azioni

Ev la società di capitali (v.) il cui patrimonio è diviso in azioni (v. azioni di società ) e in cui tutti i soci rispondono delle obbligazioni sociali nei limiti della quota posseduta (art. 2325 c.c.). La denominazione sociale non è sottoposta a particolari regole, salvo il fatto che deve contenere l’indicazione di società per azioni (art. 2326 c.c.). Il contratto di società per azioni risulta, di solito, da due documenti: a) l’atto costitutivo (v.), contenente la volontà delle parti di dare vita ad un rapporto sociale; b) lo statuto (v.), contenente le norme di funzionamento della società . Le disposizioni dei due documenti compongono un contratto unitario; infatti il c.c. dispone che lo statuto faccia parte integrante dell’atto costitutivo e debba essere allegato a questo (art. 2328, comma 2o, c.c.). Atto costitutivo e statuto possono risultare da uno stesso documento. Il contratto di società per azioni ha il seguente contenuto (art. 2328 c.c.): 1) le generalità dei soci e dei promotori e il numero delle azioni sottoscritte da ciascuno di essi; 2) la denominazione, la sede della società e delle eventuali sedi secondarie; 3) l’oggetto sociale; 4) l’ammontare del capitale sociale (v.) sottoscritto e versato; 5) il valore nominale e il numero delle azioni; 6) il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura; 7) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti; 8) la partecipazione agli utili accordata ai promotori e ai soci fondatori; 9) il numero degli amministratori, i loro poteri e l’indicazione di coloro che hanno la rappresentanza della società per azioni; 10) il numero dei componenti il collegio sindacale (v.); 11) la durata della società ; 12) l’importo globale delle spese per la costituzione poste a carico della società . La determinazione dell’oggetto sociale (v.) vale a limitare la sfera dei poteri degli organi sociali: a) gli amministratori possono compiere solo gli atti che rientrano nell’oggetto sociale (art. 2384, comma 1o, c.c.); b) le deliberazioni prese dall’assemblea sono vincolanti per la minoranza solo se prese in conformità della legge e dell’atto costitutivo, quindi nel rispetto dell’oggetto sociale (art. 2377, comma 1o, c.c.). Il capitale sociale (v.) della società per azioni non deve essere inferiore a lire duecento milioni. I conferimenti (v. conferimento) nelle società per azioni si eseguono, di norma, in danaro (art. 2342 c.c.); per i conferimenti in natura e crediti v. conferimento, società per azioni di beni; conferimento, società per azioni del socio di società di capitali. La società per azioni si compone di organi necessari, ciascuno dotato di apposita funzione: a) l’assemblea (v.) che ha funzione di assumere le decisioni di indirizzo dell’attività sociale, di approvare il bilancio (v.) e di nominare e revocare gli amministratori (v.); b) gli amministratori, che hanno il compito di dare esecuzione alle deliberazioni societarie (v. deliberazione dei società ) e di amministrare la società (v. consiglio, società per azioni di amministrazione; comitato, società per azioni di direzione; comitato, società per azioni esecutivo ); c) il collegio sindacale (v.), che ha la funzione di controllare l’attività degli amministratori e la regolarità della contabilità sociale. Gli amministratori devono redigere ogni anno: a) lo stato patrimoniale (v.) (art. 2424 c.c.); b) il conto economico (v. conto, società per azioni economico) (art. 2425 c.c.); c) la nota integrativa (v. nota, società per azioni integrativa) (art. 2427 c.c.); d) la relazione sulla gestione (v. relazione, società per azioni degli amministratori) (art. 2428 c.c.). Anche i sindaci devono redigere una propria relazione al bilancio (v. collegio sindacale) (art. 2429 c.c.). Nella società per azioni è obbligatoria la tenuta dei libri sociali previsti dal c.c. (v. libri sociali, società per azioni della s.p.a.). La società per azioni può ricevere capitali in prestito mediante l’emissione di appositi titoli di credito (v.), al portatore o nominativi, detti obbligazioni di società (v.) (art. 2410 c.c.) (v. obbligazionisti).

amministratori della società per azioni: v. amministratori.

società per azioni a partecipazione provinciale e comunale: sono le società per azioni in cui l’azionista di maggioranza è una provincia o un comune. Esse vengono costituite: a) con funzioni analoghe alle finanziarie regionali; b) per la gestione di servizi pubblici locali. In tale ultimo caso, la società per azioni costituisce la forma giuridica alternativa all’azienda municipalizzata. La erogazione dei servizi degli enti locali può essere attuata: a) da un’impresa, distinta dall’amministrazione ordinaria dell’ente locale, con bilanci e conti separati, e tenuta ai criteri di economicità (v.) nella gestione; b) da una società per azioni con partecipazione dell’ente locale. Il secondo caso è quello delle società per azioni a partecipazione provinciale o comunale: gli enti pubblici predetti danno vita ad una società per azioni che esercita attività esecutive di pubblici servizi in concessione.

società per azioni a partecipazione regionale: sono le società per azioni in cui l’azionista di maggioranza è una regione, a statuto ordinario o a statuto speciale. Esse costituiscono, solitamente, società finanziarie regionali, costituite come uno strumento concesso alle regioni per lo sviluppo economico delle stesse (art. 10 l. 16 maggio 1970, n. 281). Vi sono due tipi di finanziarie regionali: a) le società per azioni del primo tipo hanno attività operativa interna al gruppo costituito dalle società cui partecipano e usano le partecipazioni per imprimere l’indirizzo alle società operative (v. società , società per azioni operante); b) le società per azioni del secondo tipo operano sia direttamente sia attraverso la partecipazione al capitale delle imprese. Questo secondo tipo di società per azioni, definita dall’art. 29 l. n. 588 del 1962, è quella più diffusa e presenta il notevole vantaggio che lo scopo dell’attività finanziaria e dell’assunzione di partecipazioni non ubbidisce ad una logica di indirizzo di gruppo; ma ad una logica di sviluppo regionale. Non vi sono limiti alle entità delle partecipazioni delle società per azioni società per azioni in altre società . La società per azioni società per azioni può assumere tanto partecipazioni di minoranza (v. capitale sociale, società per azioni di risparmio), aventi la funzione di finanziare con l’apporto di capitali di rischio le società cui partecipano, quanto partecipazioni di controllo (v. capitale sociale, società per azioni di comando), aventi l’ulteriore funzione dell’assistenza tecnica, amministrativa e organizzativa di tali società . Nella legislazione regionale sono talvolta espressamente previsti limiti alla partecipazione: nella prassi, però , tali limiti risultano più volte derogati. Nelle finanziarie regionali è intervenuta, in progresso di tempo, una profonda trasformazione. Infatti la regione le sostiene finanziariamente, oltre che con la partecipazione al capitale anche con la partecipazione ai seguenti elementi: a) contributi in conto esercizio, erogati essenzialmente a ripiano delle perdite di bilancio; b) fondi speciali assegnati alle finanziarie secondo le direttive della regione, per lo svolgimento di specifiche attività , a volte rientranti nell’oggetto sociale (v.), a volte ad esso estranee e tali da integrare una vera e propria attività amministrativa.

assemblea di società per azioni: v. assemblea; deliberazione di società .

atto costitutivo di società per azioni: v. atto costitutivo.

cancellazione della società per azioni: v. liquidazione della società per azioni

. capitale sottoscritto della società per azioni: v. capitale sociale, società per azioni sottoscritto.

capitale versato della società per azioni: v. capitale sociale, società per azioni versato.

cause di nullità della società per azioni: il c.c., derogando ai principi generali sui contratti, dispone che, dopo l’iscrizione della società per azioni nell’ufficio del registro delle imprese (v.), la nullità possa essere dichiarata in otto casi, tassativamente indicati. Essi sono (art. 2332, comma 1o, c.c.): 1) mancanza dell’atto costitutivo; 2) mancata stipulazione dell’atto costitutivo nella forma di atto pubblico; 3) inosservanza delle disposizioni di cui all’art. 2330 c.c., relative al c.d. controllo preventivo; 4) illiceità o contrarietà all’ordine pubblico dell’oggetto sociale; 5) mancanza nell’atto costitutivo (v.) o nello statuto (v.) di ogni indicazione riguardante la denominazione della società o i conferimenti o l’ammontare del capitale sottoscritto o l’oggetto sociale; 6) inosservanza della norma che impone il versamento in una banca (v.) di almeno tre decimi dei conferimenti in danaro (art. 2329 n. 2 c.c.); 7) incapacità di tutti i soci fondatori; 8) mancanza della pluralità dei fondatori. Ogni altra possibile anomalia dell’atto costitutivo, anche se consistente nella violazione di norme imperative di legge, è definitivamente sanata con l’iscrizione della società per azioni nel registro delle imprese. Per mancanza dell’atto costitutivo non può intendersi la mancanza di un valido atto costitutivo, poiche´ una simile interpretazione reintrodurrebbe, in contrasto con la tassatività dei casi di nullità , tutte la cause di diritto comune. Il c.c. dispone altresì che le cause di nullità dell’atto costitutivo si trasformino in altrettante cause di scioglimento della società . Infatti le conseguenze della dichiarazione di nullità sono le seguenti: a) la dichiarazione di nullità non pregiudica l’efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l’iscrizione nel registro delle imprese (art. 2332, comma 2o, c.c.); b) i soci non sono liberati dall’obbligo dei conferimenti fino a quando non sono soddisfatti i creditori sociali (art. 2332, comma 3o, c.c.); c) la sentenza che dichiara la nullità nomina i liquidatori (art. 2332, comma 4o, c.c.). La nullità non può essere dichiarata quando la causa di essa è stata eliminata per effetto di modificazione dell’atto costitutivo (v.) iscritta nel registro delle imprese (art. 2332, comma 5o, c.c.).

collegio sindacale della società per azioni: v. collegio sindacale.

società per azioni come contratto: v. s.p.a..

società per azioni con azioni quotate in borsa: le società per azioni le cui azioni (v. azioni di società ) sono quotate alla borsa valori (v. borsa, società per azioni valori), sono disciplinate, oltre che dalle norme del c.c., anche da specifiche norme di legge speciali in ragione della particolare fiducia pubblica di cui godono le azioni da esse emesse. In particolare, le leggi speciali inerenti le società per azioni società per azioni tutelano: a) l’interesse dei risparmiatori, siano essi potenziali acquirenti di azioni, siano gli attuali azionisti; b) l’interesse delle grandi imprese ad attingere direttamente al risparmio e a una più alta quota dei mezzi finanziari necessari alle loro attività economiche; c) l’interesse generale alla trasformazione del risparmio in capitale di rischio. L’ammissione al mercato di borsa e il controllo delle società ammesse è affidato alla Consob (v.) (l. 7 giugno 1974, n. 216). Questa: a) dispone l’ammissione d’ufficio alla quotazione di titoli abitualmente e largamente negoziati, emessi da società o enti che abbiano i requisiti prescritti (art. 3 lett. d l. cit.); b) determina, in via generale o per singole borse, i requisiti per l’ammissione alla quotazione di borsa, anche con riguardo alle diverse categorie di titoli e di emittenti (art. 3 lett. b l. cit.). Le società per azioni società per azioni sono soggette a vari obblighi di pubblicità nei confronti della Consob. Le comunicazioni sono inviate alla Consob con lettera raccomandata: devono essere inviati almeno venti giorni prima di quello fissato per l’assemblea (v.) che deve discuterli il bilancio (v.), la relazione degli amministratori (v.), la relazione dei sindaci (v. collegio sindacale) e gli allegati (art. 2424, comma 4o, c.c.); almeno quarantacinque giorni prima di quello fissato per l’assemblea che deve discuterle, devono essere inviate le proposte che importino modificazioni dell’atto costitutivo (v.), l’emissione di obbligazioni (v. obbligazioni di società ) e la fusione con altre società (v. fusione di società ), unitamente ad una relazione illustrativa degli amministratori; entro trenta giorni, poi, da quello in cui l’assemblea ha deliberato sulle materie sopra indicate, devono essere inviati il verbale dell’assemblea, le deliberazioni adottate e il bilancio; entro quattro mesi dalla fine del primo semestre di esercizio devono essere inviate la relazione semestrale e le eventuali deliberazioni di distribuzione degli acconti sui dividendi (art. 2433 bis c.c.). La Consob può chiedere alle società per azioni società per azioni l’indicazione nominativa dei soci secondo le risultanze del libro dei soci (art. 4 bis, comma 1o, l. cit., modificato dall’art. 6 l. n. 281 del 1985). Inoltre: a) tutti coloro che partecipano ad una società per azioni società per azioni in misura superiore al due per cento del capitale sociale (v.) di questa; b) le società per azioni società per azioni che partecipino ad una società per azioni non quotata o ad una s.r.l. (v.) in misura superiore al dieci per cento del capitale sociale, devono dare comunicazione scritta alla società e alla Consob entro trenta giorni da quello in cui la partecipazione ha superato detto limite percentuale. Le successive variazioni della partecipazione devono essere comunicate dalla società per azioni società per azioni all’altra società ed alla Consob entro trenta giorni da quello in cui la misura dell’aumento o della diminuzione ha superato la metà della percentuale stessa o la partecipazione si è ridotta entro il termine percentuale (art. 5, commi 1o e 2o, l. cit. sostituito dall’art. 7 l. n. 281 del 1985). La società per azioni società per azioni non può esercitare il diritto di voto (v.) inerente alle azioni o quote per le quali sia stata omessa la comunicazione. Se tale disposizione non è ottemperata, la deliberazione è impugnabile (art. 2377 c.c.) (v. deliberazione di società , società per azioni annullabile), se il voto della società per azioni quotata è stato determinante della deliberazione (art. 5, comma 5o, l. cit. modificata dalla l. n. 281 del 1985). Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell’assemblea (art. 5, comma 6o, l. cit.). Nel caso di partecipazioni reciproche eccedenti da entrambi i lati i limiti percentuali sopra indicati, la società che ha ricevuto la comunicazione dell’altra: a) non può esercitare il diritto di voto inerente a tali azioni o quote eccedenti; b) deve alienare queste ultime entro dodici mesi dalla comunicazione. In caso di mancata alienazione, la sospensione del voto si estende all’intera partecipazione. Se le due società ricevono la comunicazione nello stesso giorno, la sospensione del diritto di voto e l’obbligo di alienazione si applicano ad entrambe, salvo che le stesse raggiungano un diverso accordo, da comunicarsi immediatamente alla Consob (art 5, comma 7o, l. cit.): Le società per azioni società per azioni possono emettere azioni prive del diritto di voto (v. azioni di società , società per azioni a voto limitato; azioni risparmio; voto), privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale. L’ammontare complessivo di tali azioni e di quelle con voto limitato (art. 2351 c.c.) non deve superare la metà del capitale sociale (art. 14 l. cit.). Le azioni di risparmio possono essere emesse (art. 14, comma 3o, l. cit.): 1) in sede di aumento del capitale sociale (art. 2441 c.c.); 2) in sede di conversione di azioni già emesse. In quest’ultimo caso, il diritto alla conversione è attribuito ai soci con deliberazione dell’assemblea straordinaria (v. assemblea, società per azioni straordinaria), che ne determina le condizioni, il periodo e le modalità di esercizio. Il c.c. dispone per le società per azioni società per azioni le seguenti norme: a) sull’assemblea straordinaria in terza convocazione (v. assemblea, società per azioni straordinaria in terza convocazione) art. 2369 bis c.c.; b) sulle condizioni particolari per l’acquisto della qualità di società collegata (v. società , società per azioni collegata) art. 2359, comma 3o, c.c.; c) sulla rappresentanza dei soci nell’assemblea (v.) art. 2372, comma 5o, c.c.; d) sul collocamento del capitale inoptato in caso di aumento del capitale sociale art. 2441, comma 3o, c.c. (v. opzione, diritto di società per azioni).

conferimenti in natura nella società per azioni: v. conferimento, società per azioni del socio di società di capitali e mutualistiche.

conflitto di interessi tra amministratori e società per azioni: v. conflitto di interessi, società per azioni tra amministratori e società .

conflitto di interessi tra socio e società per azioni: v. conflitto di interessi, società per azioni del socio.

contratto di dominio sulla società per azioni: è il contratto in forza del quale una società si assoggetta alla direzione di un’altra società . Tale ipotesi, prevista dalla legge tedesca, non è prevista dalla legge italiana: un simile contratto è considerato nullo; la nullità , tuttavia, non impedisce di considerare a tutti gli effetti la società assoggettata una società controllata (v. società, società per azioni controllante), con tutte le conseguenze che ciò comporta (art. 2359 c.c.). V. controllo di società , società per azioni di fatto.

controllo giudiziario sulla società per azioni e tutela delle minoranze: v. tutela, società per azioni della minoranza azionaria.

convocazione dell’assemblea di società per azioni: v. assemblea, convocazione dell’società per azioni.

costituzione continuata della società per azioni: v. costituzione per pubblica sottoscrizione della società per azioni.

costituzione della società per azioni: v. s.p.a.; costituzione simultanea della società per azioni.

costituzione per pubblica sottoscrizione della società per azioni: la formazione dell’atto costitutivo (v.) di società per azioni può essere, oltre che simultanea, anche continuata, mediante pubblica sottoscrizione. L’iniziativa della costituzione è assunta, in questo caso, dai promotori (art. 2337 c.c.). Questi firmano e, quindi, annunciano al pubblico il programma della costituenda società per azioni: il programma deve indicare le principali disposizioni dell’atto costitutivo; l’oggetto e il capitale sociale (v.), l’eventuale partecipazione agli utili che i promotori si riservano e il termine entro il quale deve essere stipulato l’atto costitutivo (art. 2333, comma 1o, c.c.). Il contratto di società si forma, progressivamente, mediante le successive sottoscrizioni di azioni (v. azioni di società ). Queste devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata (v.) autenticata e devono indicare (art. 2333, comma 2o): a) le generalità del sottoscrittore; b) il numero delle azioni sottoscritte; c) la data della sottoscrizione. I promotori non sono, in quanto tali, parti del contratto di società : essi occupano rispetto ai contraenti, posizione corrispondente a quella del mediatore (v.) (art. 1754 c.c.), cioè mettono più persone in relazione tra loro per la conclusione di un affare; essi diventano parti di questo contratto solo in quanto abbiano sottoscritto azioni. Il contratto di società è formato quando è stato sottoscritto l’intero capitale sociale: i promotori chiedono ai sottoscrittori il versamento dei tre decimi dei conferimenti in danaro (art. 2334, comma 1o, c.c.), che è atto di esecuzione del contratto già concluso e convocano, successivamente, l’assemblea dei sottoscrittori. Per la costituzione e i compiti di questa, v. assemblea, società per azioni dei sottoscrittori di s.p.a.. I sottoscrittori, anche in rappresentanza dei sottoscrittori assenti, terminati gli adempimenti previsti dal c.c. (art. 2335 c.c.), stipulano l’atto costitutivo. Questo deve essere depositato nell’ufficio del registro delle imprese (v.).

costituzione simultanea di società per azioni: è la società per azioni il cui atto costitutivo viene formato senza alcun intervallo cronologico tra le dichiarazioni di volontà dei singoli contraenti. Ev il modo più frequente di formazione dell’atto costitutivo (v.) di una s.p.a..

deliberazioni dell’assemblea di società per azioni: v. assemblea; deliberazione di società

denominazione della società per azioni: v. s.p.a..

società per azioni di diritto speciale: sono le società per azioni soggette a particolari norme per lo scopo perseguito o l’oggetto sociale, che escludono o che rendono facoltativo lo scopo della divisione degli utili. A tali società si applica, per il resto, la disciplina generale sulle società per azioni in quanto compatibili. Sono società per azioni società per azioni le società sportive (v.) e le società consortili (v. società consortile).

società per azioni di servizi pubblici locali: società a capitale misto, pubblico e privato, istituita per la gestione di un servizio pubblico (v.) o per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse collettivo, a livello comunale o provinciale. La possibilità per l’ente locale (v.) di istituire società per azioni società per azioni era espressamente prevista nella l. n. 2248 all. A del 1865 e ribadita dalla l. n. 103 del 1903; non compare però più nel t.u. sulle municipalizzazioni n. 2578 del 1925. Essa è stata recentemente reintrodotta dall’art. 22 della l. n. 142 del 1990, solo per i casi in cui, per la gestione di un servizio pubblico locale, sia necessaria la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, con il limite della prevalenza del capitale pubblico. Tale ultimo limite è stato però eliminato dall’art. 12 della l. n. 498 del 1992, fermo restando l’obbligo dell’ente locale di nominare uno o più amministratori e sindaci. Tale norma ha inoltre escluso la possibilità per la società per azioni società per azioni di fissare un prezzo politico per i servizi resi. Ev stata infine estesa la possibilità di istituire società per azioni società per azioni anche ai casi di realizzazione di opere pubbliche di competenza dell’ente locale. (Vetritto).

durata della società per azioni: v. s.p.a..

società per azioni e personalità giuridica: v. società di capitali.

estinzione della società per azioni: è il momento terminale del procedimento di liquidazione, che si conclude con la cancellazione della società per azioni. Approvato il bilancio finale di liquidazione (v. bilancio, società per azioni finale di liquidazione), i liquidatori chiedono la cancellazione della società dal registro delle imprese (v.) e la pubblicazione del provvedimento di cancellazione nel Busarl (v.) (art. 2456 c.c.). La cancellazione dal registro delle imprese segna il momento della società per azioni società per azioni. Se dopo la cancellazione della società vi sono ancora creditori sociali insoddisfatti, questi possono far valere i loro crediti (c.d. sopravvenienze passive) nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi (art. 2456, comma 2o, c.c.). Dopo la cancellazione della società , infatti, un patrimonio sociale, distinto dal patrimonio personale dei soci, non esiste più . Tuttavia la giurisprudenza, con interpretazione sostanzialmente abrogativa, ha introdotto il principio secondo il quale la cancellazione dal registro delle imprese determina solo una presunzione di società per azioni società per azioni, suscettibile come tale di prova contraria.

filiale di società per azioni: sinonimo di sede secondaria (v. sede, società per azioni sociale).

interesse della società per azioni: v. interesse, società per azioni sociale.

società per azioni in mano pubblica: v. azionariato di Stato.

iscrizione nel registro delle imprese della società per azioni: la società per azioni deve costituirsi per atto pubblico (v.) (art. 2699 c.c.), richiesto a pena di nullità (art. 2332 n. 2 c.c.). Per il caso di costituzione continuata, gli intervenuti all’assemblea, anche in sostituzione degli amministratori assenti, stipulano l’atto costitutivo (art. 2336 c.c.): l’accordo delle parti si è già formato, progressivamente, mediante le adesioni dei sottoscrittori al programma; in assemblea, invece, si forma la ripetizione solenne del contratto già concluso. Dopo la redazione dell’atto pubblico, il notaio che lo ha ricevuto o gli amministratori o, nell’inadempimento di costoro, i singoli soci provvedono al deposito dell’atto costitutivo presso l’ufficio del registro delle imprese (v.) nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti che comprovano l’avvenuto versamento dei decimi in danaro (art. 2330, commi 1o, e 2o, c.c.). Il tribunale verifica l’adempimento delle condizioni stabilite dalla legge per la costituzione della società (il c.d. giudizio di omologazione) (art 2330, comma 3o, c.c.). Si tratta di un controllo di legittimità , e non di merito. Ev un controllo non soltanto formale ma anche sostanziale. Il tribunale, infatti, verifica: a) la regolarità formale e la completezza dell’atto costitutivo; b) l’adempimento delle condizioni richieste dall’art. 2329; c) la validità di ciascuna clausola dell’atto costitutivo. L’iscrizione nel registro delle imprese ha, per la società per azioni, efficacia costitutiva per la società : essa esiste, giuridicamente, solo se iscritta nel registro delle imprese; in mancanza dell’iscrizione, la società per azioni non esiste, neppure come società irregolare. Il c.c. stabilisce che coloro che hanno agito in nome della società per azioni prima dell’iscrizione sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi per le obbligazioni sorte in tale periodo (art. 2331, comma 2o, c.c.). Inoltre, sono nulle l’ emissione e la vendita delle azioni prima dell’iscrizione (art. 2331, comma 3o, c.c.). Tali norme si giustificano per la considerazione che una società con soci a responsabilità limitata e con capitale disseminato in un vasto pubblico di risparmiatori, non può dare inizio alla propria attività prima che l’autorità giudiziaria abbia verificato la conformità dell’atto costitutivo alla legge ed il rispetto delle condizioni richieste per la costituzione della società .

liquidazione della società per azioni: è il procedimento mediante il quale, in seguito al verificarsi di una causa di scioglimento della società per azioni (v.), il patrimonio di questa viene liquidato. Gli amministratori (v.) della società per azioni devono convocare l’assemblea per le deliberazioni relative alla liquidazione entro trenta giorni dall’avveramento della causa di scioglimento (art. 2449, comma 2o, c.c.). Gli amministratori devono depositare per l’iscrizione nel registro delle imprese (v.), e far pubblicare nel Busarl (v.), una deliberazione del consiglio di amministrazione (v. consiglio, società per azioni di amministrazione; deliberazioni consiliari) che accerti il verificarsi di una causa di scioglimento (art. 2449, comma 5o, c.c.), salvo che quest’ultimo non sia determinato da impossibilità di funzionamento o da continuata inattività dell’assemblea: in questo caso è il presidente del tribunale ad accertare, su istanza dei soci, degli amministratori o dei sindaci l’avvenuto società per azioni società per azioni ed il relativo decreto deve essere depositato per l’iscrizione nell’ufficio del registro delle imprese e pubblicato nel Busarl (art. 2449, comma 6o, c.c.). Se si tratta di deliberazione assembleare di scioglimento anticipato o di dichiarazione di fallimento (v.) o di liquidazione coatta amministrativa (v.), deve essere pubblicata la deliberazione assembleare o la sentenza dichiarativa di fallimento o il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa (art. 2449, comma 7o, c.c.). L’assemblea (v.), con le maggioranze prescritte per l’assemblea straordinaria, nomina i liquidatori, salvo che la nomina degli stessi non sia attribuita dall’atto costitutivo (v.) ad altro organo (art. 2450, commi 1o, e 2o, c.c.). Se l’assemblea non provvede e non è raggiunta la necessaria maggioranza, la nomina è fatta dal presidente del tribunale su istanza dei soci, degli amministratori o dei sindaci (art. 2450, comma 3o, c.c.). I liquidatori possono essere anche le stesse persone degli amministratori. I liquidatori possono essere revocati (art. 2450, comma 4o, c.c.): a) dall’assemblea con le maggioranze dell’assemblea straordinaria; b) dal tribunale, su istanza dei soci, dei sindaci (v.) e del p.m., se sussiste giusta causa. La deliberazione assembleare di liquidazione o il decreto del presidente del tribunale che nomina i liquidatori, nonche´ ogni successiva deliberazione o provvedimento che importi il cambiamento delle persone dei liquidatori, deve essere dagli stessi depositato per l’iscrizione nel registro delle imprese e fatto pubblicare nel Busarl (art. 2450 bis, comma 1o, c.c.). I liquidatori devono depositare presso l’ufficio del registro delle imprese le proprie firme autografe (art. 2450 bis, comma 2o, c.c.). Con la nomina dei liquidatori, gli amministratori cessano dalla loro carica e devono consegnare ai liquidatori i beni sociali. I poteri, gli obblighi e le responsabilità dei liquidatori sono regolati per rinvio alle norme sulla società semplice (v.) (art. 2452, comma 1o, c.c.). Assemblea e collegio sindacale (v.) rimangono in carica con le consuete funzioni, con il solo limite della compatibilità con lo stato di liquidazione (art. 2451 c.c.). Concluse le operazioni di liquidazione, i liquidatori redigono il bilancio finale di liquidazione (v. bilancio, società per azioni finale di liquidazione), nel quale è indicata la parte spettante a ciascuna azione nella ripartizione dell’attivo (art. 2453, comma 1o, c.c.). Il bilancio è tacitamente approvato se, entro tre mesi dal suo deposito nel registro delle imprese, nessun socio abbia proposto reclami davanti al tribunale (art. 2454 c.c.), altrimenti, provvede il tribunale con sentenza (art. 2453, commi 3o e 4o, c.c.). V. estinzione della società per azioni.

nullità della società per azioni: v. cause di nullità della società per azioni.

partecipazioni azionarie in società per azioni quotate in borsa: v. società per azioni con azioni quotate in borsa.

patti parasociali di società per azioni: v. patti parasociali.

promotori di società per azioni: v. costituzione per pubblica sottoscrizione della società per azioni.

proroga del termine della società per azioni: è la deliberazione dell’assemblea (v. deliberazione di società ) di società per azioni, anteriore alla scadenza del termine finale del contratto di società , che, modificando l’atto costitutivo (v.), proroga tale termine. La deliberazione di proroga deve essere anteriore alla scadenza del termine: una proroga deliberata in epoca successiva appare preclusa dall’art. 2451 c.c. che dispone la limitazione delle funzioni dell’assemblea durante la liquidazione (v. liquidazione della società per azioni). La giurisprudenza, tuttavia, ammette che la società per azioni possa essere prorogata anche in fase di liquidazione, purche´ la relativa deliberazione sia adottata dai soci all’unanimità. V. revoca, società per azioni dello stato di liquidazione.

rappresentanza della società per azioni: la società per azioni società per azioni spetta, istituzionalmente, agli amministratori (v.) e, in particolare, a quelli fra essi cui l’atto costitutivo (v.) la conferisce (art. 2328 n. 9 c.c.). Spetta, in genere, al presidente del consiglio di amministrazione (v. consiglio, società per azioni di amministrazione) e, quando ne sia prevista la nomina, al consigliere delegato (v.) o ai consiglieri delegati. La società per azioni società per azioni può spettare anche ai direttori generali (v.) oppure, in base a procura rilasciata dagli amministratori stessi, a dipendenti della società per azioni o a mandatari (v. mandato) per singoli affari. La società per azioni società per azioni in giudizio, implicita nel generale potere rappresentativo, viene meno nell’amministratore che versi in conflitto di interessi con la società . Quando la società per azioni società per azioni spetta, a norma dell’atto costitutivo a più amministratori, deve essere stabilito se essi hanno il potere di agire disgiuntamente o congiuntamente. Le limitazioni al potere di rappresentanza degli amministratori devono essere stabilite dalla legge o dall’atto costitutivo (art. 2384, comma 1o, c.c.). L’estensione dei poteri di rappresentanza degli amministratori è regolata dall’art. 2384. Il comma 1o comincia con lo stabilire che gli amministratori che hanno la rappresentanza della società possono compiere tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale, salvo le limitazioni che risultano dalla legge o dall’atto costitutivo. Parrebbe, dunque, che le limitazioni statutarie ai poteri di rappresentanza degli amministratori siano ancora ammessa, come erano ammesse in passato dall’originario testo dell’art. 2384, che si limitava a rinviare alla norma dettata, per le s.n.c. regolari, dall’art. 2298. Limitazioni statutarie che, nella prassi delle s.p.a. italiane, erano molto diffuse: esse consistevano o nel divieto per gli amministratori di compiere determinati atti (ad esempio, l’assunzione di obbligazioni cambiarie superiore ad un certo ammontare o la prestazione di fideiussioni) o nella necessità , per il compimento di determinati atti (ad esempio, acquisti o vendite immobiliari, operazioni non in contanti o, addirittura, tutti gli atti di straordinaria amministrazione), di particolari adempimenti, come la firma congiunta di tutti gli amministratori aventi la rappresentanza della società o la previa deliberazione autorizzata del collegio di amministrazione. Queste limitazioni del potere di rappresentanza, se iscritte nel registro delle imprese, erano opponibili ai terzi ed erano, altresì, ad esse opponibili anche se non iscritte, purche´ la società provasse che i terzi ne erano a conoscenza (art. 2298, comma 1o): ciò che comportava la conseguenza che, se l’amministratore avesse compiuto un atto eccedente i limiti statutari dei suoi poteri di rappresentanza, la società avrebbe potuto ottenere, ai sensi dell’art. 1398, la dichiarazione di inefficacia dell’atto stesso. Il comma 2o dell’art. 2384 stabilisce che le limitazioni al potere di rappresentanza che risultano dall’atto costitutivo o dallo statuto, anche se pubblicate, non sono opponibili a terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società . Il terzo, ad esempio, si è fatto rilasciare da un tale amministratore compiacente una fideiussione espressamente vietata dall’atto costitutivo della società : qui la società deve provare, per ottenere la pronunzia giudiziale di invalidità dell’atto, l’intento fraudolento del terzo che, complice l’amministratore, intendeva trarre illecito vantaggio dalla regola della inopponibilità ai terzi dei limiti statutari ai poteri degli amministratori (una prova non agevole, corrispondente a quella che il debitore cartolare deve fornire a norma dell’art. 1993, comma 2o). A parte questa possibilità di opporre l’exceptio doli (v.) al terzo contraente che abbia concordato con l’amministratore un inganno a danno della società, la regola è che i limiti statutari ai poteri di rappresentanza degli amministratori non sono opponibili a terzi: la loro eventuale violazione da parte degli amministratori non pregiudica la validità degli atti compiuti, e vale a rendere gli amministratori responsabili nei confronti della società per il risarcimento dei danni. Il potere di società per azioni società per azioni è , di regola, dissociato dal potere di amministrazione: quest’ultimo spetta al consiglio di amministrazione, quale organo collegiale: il primo compete al presidente del consiglio di amministrazione ed, eventualmente, a uno o più consiglieri delegati. Di qui un problema: se il valido esercizio del potere di rappresentanza sia subordinato al previo conforme esercizio del potere di deliberazione o se, invece, il difetto di deliberazione incida solo sul rapporto interno, rendendo illecito rispetto alla società , ma non invalido nei confronti del terzo contraente, l’esercizio del potere di rappresentanza. Il presidente, ad esempio, ha concluso un contratto in nome della società senza che il consiglio di amministrazione avesse previamente deliberato di addivenire a quel contratto: si dovrà ritenere che il contratto sia invalido oppure che, ferma restando la validità del contratto, la mancanza di previa deliberazione consiliare varrà a rendere il presidente responsabile per danni nei confronti della società ? L’art. 2384 non offre elementi per la soluzione del problema: precise indicazioni emergono però dagli artt. 2377, comma 3o, e 2391, comma 3o, relativi agli atti compiuti dal rappresentante della società in esecuzione, rispettivamente, di deliberazioni assembleari invalide o di deliberazioni consiliari invalide; norme che enunciano il principio secondo il quale l’annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima. Se ne ricavano, perciò , due regole: a) l’atto compiuto dal rappresentante in esecuzione di una deliberazione invalida (o, a maggior ragione, senza previa deliberazione) dell’assemblea o del consiglio è invalido (giacche´ l’invalidità , o la mancanza, della deliberazione non sarebbe, altrimenti, opponibile al terzo di mala fede); b) l’invalidità dell’atto compiuto dal rappresentante non è opponibile ai terzi di buona fede. Il valido esercizio del potere di rappresentanza è , dunque, subordinato al previo conforme esercizio del potere di deliberazione. Non è , tuttavia, agevole per la società ottenere dal giudice la pronuncia di invalidità dell’atto: la società deve provare la mala fede del terzo contraente, ossia la effettiva conoscenza (o la colpa grave che ha determinato l’ignoranza) da parte sua della mancanza di pervia deliberazione, a seconda dei casi, dell’assemblea o del consiglio o della esistenza di una deliberazione invalida. Non è sufficiente, come pure si ritiene in giurisprudenza, dare la prova che la mancanza di previa deliberazione o l’esistenza di una causa di invalidità , sebbene ignota al terzo contraente, era però a lui conoscibile con l’impiego della normale diligenza. Il terzo contraente non è affatto tenuto ad accertare se il contratto, che sta per concludere con il rappresentante della società , sia stato preventivamente e validamente deliberato: la legge tutela, in questi casi, la buona fede del terzo; e la buona fede è, giuridicamente, una condizione soggettiva compatibile con la colpa lieve (art. 1147). Il difetto di previa e valida deliberazione può essere opposta solo al terzo che effettivamente la conosceva (o che la ignorava per colpa grave: cosiddetta buone fede temeraria) ed era, perciò , in mala fede. I poteri di rappresentanza degli amministratori si estendono, a norma dell’art. 2384, comma 1o, a tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale: a tutti gli atti, in altre parole, che appaiano collegati da un rapporto di mezzo a fine con l’oggetto sociale enunciato dall’atto costitutivo (art. 2328, n. 3). Di qui un problema ora risolto enunciato dall’art. 2384 bis, ma che, prima del decreto presidenziale di attuazione della direttiva comunitaria, era particolarmente dibattuto: quello della sorte degli atti estranei all’oggetto sociale, se essi cioè fossero da considerare invalidi oppure, salva la interna responsabilità dell’amministratore verso la società , validi. L’art. 2384 bis stabilisce che l’estraneità all’oggetto sociale degli atti compiuti dagli amministratori in nome della società non può essere opposta ai terzi in buona fede. Il che, anzitutto, significa che l’estraneità all’oggetto sociale degli atti compiuti dagli amministratori è , in linea di principio, opponibile ai terzi e comporta l’invalidità dell’atto estraneo. Ma a questo principio è posta una limitazione tale da renderlo, in fatto, pressoche´ inoperante: l’estraneità all’oggetto sociale può essere opposta solo al terzo in mala fede, ossia solo in quanto la società provi che il terzo contraente sapeva che l’atto eccedeva i limiti dell’oggetto sociale agevolmente conoscibile. Ed è un onere probatorio particolarmente arduo: alla società non basta dare prova che l’oggetto sociale, così come definito dallo statuto, non consentiva all’amministratore di compiere quel dato atto; deve, in secondo luogo, provare che il terzo contraente ne era a conoscenza o poteva agevolmente venirne a conoscenza e, perciò , lo ignorava per colpa grave. Si deve, invece, escludere che la mala fede del terzo contraente possa, come pure si è ritenuto, essere riferita ad un astratto giudizio di pertinenza o non pertinenza dell’atto sociale: nel formulare un simile giudizio, come nel formulare qualsiasi giudizio, si potrà essere imprudenti o imperiti o negligenti, ma non si potrà essere in mala fede. A questa soluzione si sarebbe semmai potuto pervenire se la legge avesse adottato, anziche´ il criterio della buona o della mala fede, quello della diligenza e della colpa: se si fosse, cioè , pronunciata per la inopponibilità al terzo che aveva senza colpa confidato nella validità dell’atto. Ma il punto è che nessun astratto giudizio di pertinenza è possibile, nessuno essendo in grado di giudicare dall’esterno quali atti siano astrattamente strumentali e quali no alla realizzazione dell’oggetto sociale. Un simile giudizio può essere formulato solo in concreto: solo in rapporto a concrete situazioni di fatto può darsi la prova che il terzo era in mala fede, ossia che sapeva (o poteva agevolmente rendersi conto) che l’atto era stato posto in essere dagli amministratori al di fuori dell’oggetto sociale. Prova della conoscenza, o della agevole conoscibilità , della estraneità dell’atto all’oggetto sociale equivale, allora, a prova della conoscenza, o della agevole conoscibilità , dell’interesse extrasociale che ha indotto gli amministratori a compierlo. In nessuna società la fideiussione prestata dagli amministratori può essere, in astratto, giudicata estranea all’oggetto sociale. Potrà , invece, essere giudicata tale se l’amministratore garantisce, a norma delle società , l’adempimento di un debito di un amico, o se il presidente di una società a partecipazione statale garantisce il mutuo di una banca al suo partito politico. In questi casi la banca sa benissimo, o è perfettamente in grado di rendersi conto, che l’atto è estraneo all’oggetto sociale. L’atto ultra vires degli amministratori si rivela, a questo modo, per quello che realmente è , ossia un’ipotesi, resa tipica dalla legge, di abuso di potere del rappresentante, il quale utilizza il potere rappresentativo non per realizzare l’interesse del rappresentato, ma l’interesse proprio o di un terzo. Ev , del resto, evidente che la diversa norma vigente per gli atti estranei all’oggetto sociale (art. 2384 bis) rispetto alla norma introdotta per gli atti eccedenti i limiti statutari del potere rappresentativo (art. 2384, comma 2o) si spiega per il fatto che la prima ha riguardo ad una ipotesi di abuso, e non di semplice eccesso, di potere rappresentativo. Il sistema legislativo, quale risulta a seguito della riforma del 1969, appare articolato sulla base di questa tripartizione: a) mancanza di potere rappresentativo. Ev , anzitutto, l’ipotesi di cui all’art. 2383, comma 7o: le cause di nullità o di annullabilità della nomina degli amministratori che hanno la rappresentanza della società non sono opponibili ai terzi, dopo l’adempimento della prescritta pubblicità, salvo che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza. Qui la mancanza di potere rappresentativo, risultante dalla individualità della nomina, è opponibile solo al terzo di mala fede, tale essendo chi conosceva la causa di invalidità (o, la buona fede temeraria essendo sempre da equiparare alla mala fede, la ignorava per colpa grave). Ev , in secondo luogo, l’ipotesi già considerata dell’atto compiuto dal rappresentante in mancanza di previa valida deliberazione, assembleare o consigliare: anche qui il difetto di potere rappresentativo è opponibile al terzo di mala fede (artt. 2377, comma 3o, 2391, comma 3o). Ev , infine, l’ipotesi di cui l’art. 2383, comma 6o, relativa alla necessaria prescrizione statutaria delle modalità di spettanza dei poteri rappresentativi attribuiti a più amministratori, se disgiuntivi o congiuntivi. Qui si tratta di prescrizione necessaria perche´ attiene alla spettanza del potere rappresentativo: l’atto compiuto dal singolo in presenza della prescrizione statutaria della firma congiunta è invalido per carenza del potere rappresentativo, e l’invalidità è opponibile al terzo di mala fede; b) eccesso di potere rappresentativo. Ev l’ipotesi degli atti eccedenti i limiti statutari del potere rappresentativo, per la quale vale la diversa regola dell’inopponibilità ai terzi, salvo il rimedio dell’exceptio doli (art. 2384, comma 2o); c) abuso di potere rappresentativo. Ev l’ipotesi degli atti posti in essere dal rappresentante per realizzare un interesse extrasociale, sia esso l’interessi personale oppure quello di un terzo. L’art. 2384 bis rivela, come si è detto poc’anzi, un trattamento normativo dell’abuso di potere differenziato rispetto a quello dell’eccesso di potere identico, per contro, al trattamento normativo della mancanza di potere: l’invalidità dell’atto è opponibile al terzo di mala fede. In analogia con quanto disposto dall’art. 2384 bis va risolto il problema degli atti posti in essere dal rappresentante in conflitto di interessi con la società (ipotesi paradigmatica della figura dell’abuso di potere). Chi assimila l’abuso all’eccesso, e considera applicabile in questo caso l’art. 2384, comma 2o, non considera la norma dell’art. 2391, comma 3o, relativa alla sorte dell’atto posto in essere dal rappresentante in esecuzione di una deliberazione consiliare annullata perche´ adottata con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la società : qui l’invalidità è opponibile al terzo del quale la società provi la mala fede. Si potrebbe obiettare che, in questo caso, al terzo si oppone la carenza, e non l’abuso, di potere rappresentativo, trattandosi di atto posto in essere in mancanza di previa (valida) delibera assembleare. Ma è agevole replicare, in primo luogo, che la mala fede del terzo è , in questo caso, proprio la conoscenza (o la temeraria ignoranza) della interna situazione di abuso di potere; in secondo luogo, che c’è identità di disciplina fra carenza (art. 2377, comma 3o, 2391, comma 3o) e abuso di potere rappresentativo (art. 2384 bis). Il sistema legislativo, qui scomposto per comodità di analisi, in una triplice articolazione (mancanza, eccesso, abuso di potere rappresentativo), si impernia su una duplice regola, che assimila l’abuso alla mancanza di potere rappresentativo: opponibilità ai terzi di mala fede della carenza o dell’abuso; inopponibilità ai terzi, salvo il rimedio dell’exceptio doli, dell’eccesso di potere rappresentativo.

revoca dello stato di liquidazione della società per azioni: v. revoca, società per azioni dello stato di liquidazione.

ripartizione degli utili della società per azioni: v. clausole, società per azioni statutarie sulla ripartizione degli utili.

scioglimento della società per azioni: la società per azioni si scioglie per le cause espressamente indicate dalla legge (art. 2448 c.c.). Il verificarsi di una causa di scioglimento non determina, automaticamente, la cessazione del rapporto sociale, ma dà luogo ad un’ulteriore fase di esecuzione del contratto di società per azioni diretta alla liquidazione del patrimonio della stessa e solo al termine della quale si può dire che la società per azioni è estinta. Le cause di società per azioni società per azioni sono le seguenti (art. 2448 c.c.): 1) il decorso del termine (art. 2328 n. 11 c.c.), salvo che l’assemblea non proroghi il termine della società ; 2) il conseguimento dell’oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo; 3) l’impossibilità di funzionamento o la prolungata inattività dell’assemblea; 4) la riduzione del capitale sociale (v.) al di sotto del minimo legale, salvo che l’assemblea non ne abbia deliberato la riduzione e il contemporaneo aumento ad una cifra superiore al minimo legale (v. capitale sociale, riduzione del società per azioni), oppure non abbia deliberato la trasformazione della società (v. trasformazione di società ) (art. 2447 c.c.); 5) la deliberazione dell’assemblea (v. deliberazione di società ) di scioglimento anticipato, cioè anteriore alla scadenza del termine; 6) le altre cause previste dall’atto costitutivo; 7) la dichiarazione di fallimento (v.) e, per le società che vi sono sottoposte, di liquidazione coatta amministrativa (v.). Non costituisce causa di società per azioni società per azioni il venir meno della pluralità dei soci: questo determina solo l’effetto di rendere l’unico azionista (v.) illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali (art. 2362 c.c.). Una ulteriore causa di scioglimento è prevista dall’art. 15, comma 9o, della l. n. 216 del 1974: se le azioni a voto limitato (v. azioni di società , società per azioni a voto limitato) e le azioni di risparmio (v.) superano, per effetto di una riduzione del capitale per perdite, il limite della metà del capitale sociale ed il rapporto non è ristabilito entro due anni, la società si scioglie. Le cause di società per azioni società per azioni operano di diritto: non occorre, salvo il caso dell’art. 2448 n. 5 c.c., una deliberazione assembleare che dichiari lo stato di liquidazione della società. Infatti la società deve indicare che è in liquidazione nei suoi atti e nella sua corrispondenza già in seguito all’avveramento di una causa di scioglimento (art. 2250, comma 3o, c.c.). L’avveramento di una causa predetta, provoca, automaticamente, il divieto per gli amministratori di intraprendere nuove operazioni sociali: se le intraprendono, lo fanno a proprio rischio, perche´ delle nuove operazioni non risponde la società per azioni, ma ne rispondono illimitatamente e solidalmente gli stessi amministratori (art. 2449, comma 1o, c.c.). Per il periodo successivo alla causa di scioglimento, gli amministratori possono compiere solo gli atti necessari alla conservazione dei beni sociali, in attesa di farne consegna ai liquidatori (art. 2449, comma 3o, c.c.). Ciascun azionista (v.) ha diritto ad una parte, proporzionale alla quantità di azioni da lui possedute, del patrimonio sociale (v.) netto risultante dalla liquidazione (art. 2350 c.c.). Gli amministratori e i liquidatori non possono pregiudicare tale diritto con il compimento di nuovi atti di impresa che esporrebbero a nuovi rischi il patrimonio sociale.

sede della società per azioni: v. sede, società per azioni sociale.

sindaci della società per azioni: v. collegio sindacale.

soci fondatori della società per azioni: sono i soci che partecipano alla stipulazione dell’atto costitutivo (v.). L’atto costitutivo (art. 2328 n. 8 c.c.) può riservare loro una privilegiata partecipazione agli utili (v.), la quale non può essere superiore complessivamente ad un decimo degli utili netti risultanti dal bilancio e non può eccedere il periodo massimo di cinque anni (art. 2341 c.c.). I limiti posti dal c.c. alla riserva degli utili a beneficio dei soci fondatori hanno la funzione di incentivare il mercato delle azioni, rimuovendo nel potenziale sottoscrittore di azioni (v. azioni di società ) di nuove emissione o nel potenziale compratore delle azioni la remora rappresentata da una ridotta partecipazione agli utili.

spese per la costituzione della società per azioni: v. s.p.a..

statuto della società per azioni: v. s.p.a..

succursale di società per azioni: sinonimo di sede secondaria (v. sede, società per azioni secondaria).

trasformazione di società di persone in società per azioni: v. trasformazione di società .

utili della società per azioni: v. utili.

voto in assemblea di società per azioni: v. assemblea; voto, società per azioni in assemblea; voto.


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