Enciclopedia giuridica

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z




Azionariato



azionariato di Stato: sono le partecipazioni in società possedute dallo Stato, direttamente o per il tramite di altri enti pubblici, detti enti di gestione delle partecipazioni statali (v.).

azionariato operaio: speciale categoria di azioni espressamente prevista dal c.c. a beneficio dei prestatori di lavoro dipendenti della società . Il c.c. stabilisce che, in caso di assegnazione straordinaria di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della società , possono essere emesse, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, con norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti (art. 2349 c.c.). L’azionariato azionariato ha un duplice scopo: costituisce una forma di qualificazione a favore dei prestatori di lavoro e, al tempo stesso, è una forma di risparmio forzato imposto ai prestatori stessi. Gli utili sono assegnati ai prestatori di lavoro solo figurativamente: essi vengono imputati a capitali, mentre ai prestatori di lavoro vengono assegnati titoli azionari, diversi dalle azioni ordinarie sia per la forma sia per il modo di trasferimento (ad es. il trasferimento può essere ammesso solo se a favore di altri prestatori di lavoro, e solo previa autorizzazione del consiglio di amministrazione), sia per i diritti spettanti agli azionisti (eventuale esclusione del diritto di voto nelle assemblee ordinarie, eventuale esclusione del diritto di opzione). Il codice permette altresì alla maggioranza che delibera un aumento di capitale mediante emissione di nuove azioni ordinarie, di escludere il diritto di opzione dei vecchi azionisti, se le azioni di nuove emissioni sono offerte in sottoscrizione ai dipendenti della società (art. 2441, comma 8o, c.c.). Tale ultima ipotesi differisce dalla precedente per il fatto che i dipendenti sono qui liberi di sottoscrivere o di non sottoscrivere le azioni loro offerte; se sottoscrivono, devono eseguire il relativo conferimento in danaro e diventano portatori di azioni ordinarie e non di azioni appartenenti ad una speciale categoria.

azionariato popolare: è il fenomeno della larga diffusione tra il pubblico dei risparmiatori dei titoli rappresentanti partecipazione a società di capitali. L’azionariato azionariato comprende, ma non esaurisce, il fenomeno dell’azionariato operaio (v.): esso identifica il fenomeno dell’investimento in azioni di società da parte del pubblico dei risparmiatori, con la conseguente larga diffusione dei titoli azionari tra la massa dei cittadini. La diffusione dell’azionariato azionariato è protetta e incoraggiata dalla Costituzione: la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme, incluse quelle che lo trasformano in partecipazioni di rischio e favorisce l’accesso del risparmio popolare al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del paese (art. 47, commi 1o e 2o, Cost.). Il favore per l’accesso del risparmio popolare all’investimento azionario è una forma di tutela del risparmio e, nel contempo, rilancio del modello di s.p.a., preordinato alla formazione di grandi capitali industriali e commerciali con l’apporto dei più diversi ceti detentori della ricchezza. L’azionariato azionariato è , dunque, oggetto preferenziale di investimento del risparmio popolare e tale investimento deve essere agevolato dallo Stato (art. 47, comma 2o, Cost.). Nel quadro di tale agevolazione, si collocano gli strumenti di pubblica informazione sui fatti societari e di garanzia della veridicità delle comunicazioni sociali, strumenti predisposti dalla legge: essi rispondono al bisogno di informazione del pubblico degli attuali e potenziali risparmiatori, funzionale sia all’incoraggiamento, sia alla garanzia dell’investimento azionario. Essi sono particolarmente importanti, in quanto la massa dei detentori delle azioni ordinarie è estranea al gruppo di comando della società . L’azionariato dei risparmiatori è stato variamente incoraggiato (cfr. l. n. 216 del 1974), soprattutto con un triplice ordine di strumenti: 1) una più estesa informazione agli azionisti e, più in generale, al pubblico, procurata con poteri autoritativi di un organo dello Stato, la Consob, intorno a quei fatti economici e giuridici delle società con azioni quotate in borsa che siano suscettibili di influire sulle scelte dell’azionista in sede di esercizio dei diritti sociali e, inoltre, sulle valutazioni di convenienza del risparmiatore circa il se acquistare partecipazioni azionarie e quali partecipazioni acquistare, o il se mantenere le partecipazioni azionarie acquistate; 2) una maggiore garanzia di veridicità del bilancio, offerta agli azionisti ed al pubblico dei risparmiatori con la certificazione del bilancio da parte di società specializzate e sottoposte alla vigilanza della Consob, quali le società di revisione; 3) la prevista possibilità di emettere le azioni di risparmio (v.): una previsione che, trattandosi di azioni prive del diritto di voto, inidonee ad influire sui rapporti di comando della società , vale a rimuovere una possibile remora del capitale di comando all’emissione dei titoli e, sotto questo aspetto, anche ad agevolare l’accesso del risparmio popolare; la maggiore redditività di questi titoli rispetto alle azioni ordinarie ha la funzione di incoraggiare il predetto investimento azionario. L’incentivazione


Azienda      |      Azione


 
.