Enciclopedia giuridica

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Organizzazione delle N.U. (Onu)

Organizzazione internazionale di natura politica a vocazione universale, che raggruppa quasi tutti gli Stati del mondo, dotata di personalità giuridica internazionale. Nasce a seguito della Conferenza tenutasi a San Francisco tra il 25 aprile ed il 26 giugno 1945, alla quale presero parte 50 Stati nel cui ambito fu elaborato il relativo statuto, entrato in vigore il 25 ottobre 1945, all’avvenuta ratifica dei cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza. Subentra alla preesistente Società delle Nazioni, che si scioglie nell’aprile del 1946, quando l’organizzazione delle N.U. (Onu) era già in piena attività . Risoluzioni parallele delle Assemblee delle due organizzazioni stabilirono il trasferimento dalla Società all’organizzazione delle N.U. (Onu) di tutta una serie di funzioni di carattere non politico e dei beni della Società in base ad un piano comune. Attualmente ne fanno parte quasi tutti gli Stati del mondo, con alcune limitatissime eccezioni come quella della Svizzera, che sta del resto esaminando la possibilità di entrare pur mantenendo la propria neutralizzazione.

Assemblea generale (AG) dell’organizzazione delle N.U. (Onu): è composta dai rappresentanti di tutti gli Stati membri dell’organizzazione delle N.U. (Onu), i quali hanno diritto ad avere 5 rappresentanti in seno all’organo (art. 9, comma 2o), pur disponendo ciascuno Stato di un solo voto (art. 18, comma 1o). La delegazione nazionale viene accreditata dal Capo dello Stato o del Governo o dal Ministro degli affari esteri all’inizio di ciascuna sessione dell’organizzazione delle N.U. (Onu) organizzazione delle N.U. (Onu) (ordinaria o straordinaria, art. 20). Le sessioni ordinarie hanno inizio ogni anno, di regola il terzo martedì di settembre; mentre le sessioni straordinarie sono convocate dal Segretario generale su richiesta del CdS o della maggioranza dei membri delle N.U.. Ha una competenza generale relativamente a tutte le questioni che rientrano negli scopi delle N.U., pur non disponendo di poteri decisionali vincolanti nei confronti degli Stati membri, salvo che in materia di ripartizione delle spese obbligatorie, a termini della Carta (art. 17), e di fissazione dei termini e delle modalità di realizzazione della decolonizzazione, a termini di una consuetudine particolare sopravvenuta alla Carta stessa, che ha ampliato i poteri assegnati all’organizzazione delle N.U. (Onu) organizzazione delle N.U. (Onu). Secondo l’art. 18 della Carta, le delibere dell’organizzazione delle N.U. (Onu) organizzazione delle N.U. (Onu) vengono assunte alla maggioranza, semplice o qualificata, dei presenti e votanti.

atti della organizzazione delle N.U. (Onu): adottano una gamma diversificata di atti nei confronti degli Stati membri sia l’Assemblea generale (AG) che il Consiglio di sicurezza (CdS): 1) decisioni con effetti vincolanti per gli Stati cui si indirizzano: si pensi alle decisioni del CdS non implicanti l’uso della forza ex art. 41 della Carta; a quelle della Ag in materia di approvazione del bilancio e ripartizione delle spese ai sensi della Carta (art. 17), e in materia di fissazione dei tempi e dei modi della decolonizzazione, ai sensi di una consuetudine particolare. Le decisioni del CdS possono essere distinte in procedurali, per le quali è richiesta la maggioranza di 9 membri, compresa l’unanimità dei 5 membri permanenti, e non procedurali per le quali è richiesta unicamente la maggioranza di 9 voti favorevoli; 2) risoluzioni organizzative, da alcuni classificate tra le decisioni obbligatorie, con le quali si provvede alla istituzione di organi ed alla elezione dei membri degli stessi: si pensi alle risoluzioni relative alla creazione di organi sussidiari ex artt. 22 e 29 della Carta; 3) risoluzioni operative, che prevedono azioni dirette della organizzazione delle N.U. (Onu): si pensi alle delibere del CdS relative alle misure implicanti l’uso della forza ex art. 42 della Carta; 4) dichiarazioni di principi dell’AG. Altri atti, per lo più non vincolanti, quali proposte, autorizzazioni, approvazioni, direttive, raccomandazioni interorganiche disciplinano i rapporti tra gli organi della organizzazione delle N.U. (Onu). Le raccomandazioni adottate dall’AG su temi particolarmente importanti ed attuali in forma molto solenne non hanno in genere valore obbligatorio e vincolante, pur costituendo spesso l’elemento soggettivo o psicologico (opinio iuris) della consuetudine internazionale e contribuendo, quindi, se accompagnate dalla prassi (diuturnitas) degli Stati, allo sviluppo del diritto internazionale generale. Sono, per contro, obbligatorie e vincolanti nelle seguenti due ipotesi: a) allorquando riproducono un obbligo già contenuto nella Carta Onu, specificandolo: in questo caso, vincolano tutti gli Stati membri delle N.U.; b) allorquando contengono la c.d. clausola sanzionatoria che equipara la violazione della dichiarazione ad una violazione del diritto internazionale generale o della Carta Onu: in tal caso, vincolano gli Stati membri delle N.U. che hanno votato a favore e che, nel sottoscriverle, non abbiano eccettuato proprio la clausola sanzionatoria. Si tratta, in definitiva, in questa ipotesi, di accordi in forma semplificata.

Consiglio di sicurezza (CdS) dell’organizzazione delle N.U. (Onu): composto di 15 membri, di cui 5 siedono a titolo permanente (Cina, Francia, Regno Unito, Stati Uniti ed Unione Sovietica, sostituita oggi dalla Russia); gli altri dieci membri sono eletti dall’Assemblea generale ogni due anni, sulla base di un criterio di rappresentanza geografica, è l’organo più importante dell’organizzazione delle N.U. (Onu). I membri permanenti dispongono del c.d. diritto di veto (art. 27, par. 3), in quanto sono in grado di impedire con il loro voto negativo l’adozione di qualsiasi delibera che non abbia mero carattere procedurale. L’attuale composizione del organizzazione delle N.U. (Onu) organizzazione delle N.U. (Onu) con riferimento ai membri permanenti, dopo la disgregazione dell’Unione Sovietica e la rilevanza assunta da altri Stati (Giappone e Repubblica federale tedesca) o raggruppamenti di Stati (Unione europea) non rispecchia più gli equilibri politici della Comunità internazionale odierna. Sono pertanto allo studio le modifiche necessarie da apportare alla struttura dell’organo e le procedure idonee a consentire il completamento ed il reale funzionamento del sistema di sicurezza collettivo. L’importanza del organizzazione delle N.U. (Onu) organizzazione delle N.U. (Onu) nel quadro del sistema delle N.U. attiene sia alla natura delle questioni di cui si occupa attinenti al mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, sia ai poteri decisionali che gli sono attribuiti, pur avendo una competenza limitata ratione materiae con riferimento tanto all’esplicazione della funzione conciliativa prevista dal capo VI che di quella coercitiva prevista dal capo VII dello Statuto. Ai fini del perseguimento dei fini ad esso assegnati, dispone in alcuni casi di poteri decisionali vincolanti nei confronti degli Stati membri.

Consiglio economico e sociale della organizzazione delle N.U. (Onu): organo ausiliario dell’AG, ha il compito di promuovere la collaborazione internazionale nel campo economico e sociale, sotto la direzione dell’Assemblea (art. 60). Ev composto da 54 membri eletti dall’Assemblea per 3 anni ciascuno dei quali dispone di un voto. Si riunisce in sessione ordinaria 2 volte all’anno ed in sessione straordinaria su richiesta della maggioranza dei suoi membri o in una serie di altri casi specificamente previsti dal regolamento interno. Le risoluzioni sono adottate a maggioranza dei membri presenti e votanti (art. 67). Nel corso del tempo, il organizzazione delle N.U. (Onu) organizzazione delle N.U. (Onu), a termini dell’art. 68, ha istituito numerose commissioni per le questioni economiche e sociali, per promuovere i diritti dell’uomo e per facilitare l’adempimento delle sue funzioni. I più importanti tra tali organi sono le Commissioni tecniche e funzionali e le Commissioni economiche regionali, tutte composte da rappresentanti di governi ed i numerosi Comitati, sia intergovernativi che interindividuali di esperti, che operano nel suo seno. Svolge le sue funzioni, sotto il controllo e le direttive dell’AG, in stretta collaborazione con gli organi sussidiari di quest’ultima operanti nel settore economico e sociale.

Consiglio per l’amministrazione fiduciaria della organizzazione delle N.U. (Onu): organo la cui funzione è ormai in fase di esaurimento, essendo attualmente quasi del tutto realizzato il fenomeno della decolonizzazione. Ha una composizione variabile in quanto si compone dei membri delle N.U.: a) che amministrano territori in amministrazione fiduciaria; b) dei membri permanenti del CdS che non amministrano territori in amministrazione fiduciaria; c) di tanti altri membri eletti per 3 anni dall’AG quanti siano necessari per ottenere che il numero totale dei membri si divida in parti eguali tra quelli che amministrano e quelli che non amministrano territori. Svolge i suoi compiti sotto il controllo dell’AG che può impartirgli direttive che è tenuto a seguire (art. 87); salvo nel caso dell’amministrazione di territori considerati in tutto od in parte zone strategiche, rispetto ai quali risponde al CdS (art. 83). Attualmente, fanno parte di esso unicamente i membri permanenti del CdS, in quanto le uniche amministrazioni fiduciarie oggi ancora esistenti affidate agli Stati Uniti sono relative a zone considerate strategiche (Isole Marshall, Caroline e Marianne).

Corte internazionale di giustizia della organizzazione delle N.U. (Onu): v. corte, organizzazione delle N.U. (Onu) internazionale.

funzioni della organizzazione delle N.U. (Onu): l’art. 1 della Carta di San Francisco assegna all’organizzazione delle N.U. (Onu) una lunga serie di funzioni che attribuisce una certa indeterminatezza agli scopi stessi dell’organizzazione delle N.U. (Onu). Le funzioni principali sono individuabili nelle seguenti: 1) il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale; 2) la cooperazione economica e l’azione per lo sviluppo; 3) la protezione dei diritti e delle libertà fondamentali dell’uomo; 4) la decolonizzazione e l’autodeterminazione dei popoli; 5) la registrazione dei trattati; 6) le funzioni giurisdizionali; 7) la politica di bilancio. Nell’esercizio delle funzioni ad essa assegnate, l’organizzazione delle N.U. (Onu) incontra un unico limite generale ratione materiae contenuto nell’art. 2, comma 7o, della Carta che fa divieto all’organizzazione delle N.U. (Onu) di intervenire nelle questioni che appartengono essenzialmente alla competenza interna di uno Stato. Tale limite non opera tuttavia rispetto alle misure che possono essere adottate dal CdS in materia di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, ai sensi del capo VII della Carta. Tra le funzioni un rilievo particolare assume quella del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. Viene assicurata principalmente dal CdS, attraverso l’esercizio della funzione conciliativa, prevista dal capo VI, ma soprattutto attraverso l’esercizio della funzione coercitiva, di cui al capo VII. Nell’esercizio di tale ultima funzione, il CdS può adottare raccomandazioni, decisioni vincolanti o delibere operative in ordine a misure provvisorie (art. 40), misure non implicanti (art. 41) e misure implicanti l’uso della forza (art. 42). Hanno competenze nel settore anche l’AG, ed il Segretario generale. La prima, ai sensi degli artt. 10 e 11 della Carta, può esaminare i principi generali di cooperazione per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, e può indirizzare, con riferimento a tali principi, unicamente raccomandazioni agli Stati membri e al CdS. Inoltre, in ordine a controversie e a situazioni concrete, che possano mettere a repentaglio la pace, può esercitare la stessa funzione conciliativa ai sensi del capo VI che esercita il CdS. La funzione del Segretario generale nella materia ha natura delegata. Infatti, ai sensi dell’ art. 98, il Segretario esercita quelle funzioni che gli siano affidatedall’Assemblea o dal CdS.

istituti specializzati della organizzazione delle N.U. (Onu): enti internazionali che operano nel campo economico e sociale e che realizzano talune delle finalità perseguite in tali settori dalla organizzazione delle N.U. (Onu). L’acquisto dello status di istituto specializzato, cioè a dire della condizione giuridica soggettiva dalla quale discende la titolarità di poteri giuridici, facoltà ed obblighi per l’ente, avviene sulla base di appositi accordi di cooperazione o di collegamento tra l’ente ed il Consiglio economico e sociale delle N.U., su approvazione dell’AG in conformità all’art. 63, comma 2o, Carta Onu. Lo schema tipo di accordo di collegamento prevede: lo scambio di rappresentanti, osservatori, documenti, il ricorso a consultazioni in caso di necessità , il coordinamento dei rispettivi servizi tecnici, l’impegno dell’istituto specializzato di prendere almeno in esame le raccomandazioni dell’organizzazione delle N.U. (Onu). L’art. 57 enuncia, sia pure implicitamente, i requisiti che un ente deve possedere per divenire un istituto specializzato: si deve trattare di un ente intergovernativo; che esplichi vasti compiti internazionali a vocazione universale; che esplichi la propria attività nei settori: economico, sociale, culturale, educativo, sanitario e simili. V. anche istituti specializzati delle N.U.. Sulla base di tali requisiti e dalla espressa menzione di tale status operata dall’accordo istitutivo, vengono considerati attualmente istituti specializzati i seguenti organismi: 1) Organizzazione delle N.U. per l’alimentazione e l’agricoltura (Fao): istituita con il Trattato di Quebec del 1945, Istituto specializzato nel 1946, ha sede a Roma dal 1950. Ha assorbito le attività ed i beni del precedente Istituto internazionale di agricoltura, creato nel 1905 ed ormai estinto. Sono organi principali: la Conferenza, massimo organo decisionale, composta da un rappresentante per ciascuno Stato membro; il Consiglio, formato da 18 membri eletti in seno alla Conferenza; il Direttore generale, che esegue le direttive dei due organi collegiali. Le principali funzioni svolte nel settore dell’alimentazione e l’agricoltura riguardano: il finanziamento di programmi di ricerca; l’individuazione e l’introduzione di nuove tecniche di produzione agricola; l’aumento della produzione agricola; l’aumento del livello degli scambi internazionali in materia agricola; la realizzazione di programmi di assistenza tecnica e di aiuti in entrambi i settori. 2) Organizzazione internazionale del lavoro (Oil/Ilo): istituita nel 1919, con i Trattati di pace che chiusero la prima guerra mondiale, Istituto specializzato dal 1946, ha sede a Ginevra. Ha subito una profonda modifica dopo la dissoluzione della Società delle Nazioni per adattarne lo statuto alla Carta delle N.U.: numerosi emendamenti sono stati progressivamente approvati nel 1946, nel 1953 e nel 1954. Organi principali sono: la Conferenza generale, composta dalle delegazioni di ciascuno Stato membro, formate da quattro delegati (due rappresentanti governativi e gli altri due rispettivamente dei datori di lavoro e dei lavoratori), ciascuno dei quali dispone di un voto: in tal modo, le maggioranze si formano trasversalmente per categorie o gruppi di delegati; il Consiglio di amministrazione; l’Ufficio internazionale del lavoro, composto da funzionari che riferiscono ad un direttore generale, con funzioni di segretariato. Non dispone di poteri decisionali vincolanti, ma adotta raccomandazioni o predispone progetti di convenzione sui diversi problemi del lavoro nei suoi diversi aspetti, rispetto ai quali gli Stati membri hanno l’obbligo di sottoporli entro un certo periodo di tempo all’approvazione dei propri organi interni competenti per la ratifica, salva sempre la libertà dello Stato di procedere o meno a quest’ultima. 3) Organizzazione delle N.U. per l’educazione, la scienza e la cultura (Unesco): istituita nel 1945, Istituto specializzato dalla sua costituzione, ha sede a Parigi. Suoi organi principali sono: la Conferenza generale, composta dalle delegazioni degli Stati che, pur formate da un numero massimo di 5 delegati, dispongono di un solo voto ciascuna; il Comitato esecutivo, composto da 18 membri eletti dalla Conferenza; il Segretariato. Non dispone di poteri decisionali vincolanti, ma adotta, al pari dell’Oil, raccomandazioni e predispone progetti di convenzione che gli Stati membri, entro un certo periodo di tempo, debbono sottoporre ai propri organi interni competenti per la ratifica dei trattati internazionali, pur restando salva la discrezionalità dello Stato di procedere o meno a tale ratifica. Suoi scopi sono la diffusione della cultura e la promozione dello sviluppo dei mezzi di educazione all’interno degli Stati membri, in particolare degli Stati in via di sviluppo, e l’accesso all’istruzione senza distinzione di razza, di sesso, di condizione economica o sociale. Ev deputata anche alla conservazione del patrimonio artistico e scientifico. 4) Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (Icao/Oaci), creata dalla Convenzione di Chicago del 1944, entrata in vigore nel 1947, è istituto specializzato dallo stesso anno. Ha sostituito la precedente Cina a vocazione più ristretta, istituita nel 1919 dalla Conferenza di Parigi. Ha sede a Montreal. Sono organi principali: l’Assemblea, organo a competenza generale, composta dai rappresentanti di tutti gli Stati, (in cui ciascuno ha un voto, ed il quorum per le deliberazioni è costituito dalla maggioranza dei voti espressi) la quale, a maggioranza dei 2/3 dei componenti può deliberare emendamenti alla Convenzione di Chicago che entrano in vigore per gli Stati che li ratificano purche´ le ratifiche raggiungano il numero stabilito dall’Assemblea. Il Consiglio, composto solo da alcuni Stati membri, scelti dall’Assemblea, sulla base di determinati parametri (importanza nel campo dei trasporti aerei; rappresentatività delle varie aree geografiche del mondo) (art. 50), che ha una competenza più limitata (artt. 54 – 55), delibera a maggioranza dei membri, è responsabile verso l’Assemblea e svolge anche una funzione conciliativa (art. 84). La Commissione per la navigazione aerea, organo tecnico composto da 15 esperti designati dal Consiglio, con il compito di esaminare e raccomandare al Consiglio le modifiche da apportare agli Allegati alla Convenzione. Tali atti adottati a maggioranza dei 2/3, entrano in vigore per tutti gli Stati membri dopo tre mesi dalla loro adozione, se nel frattempo la maggioranza degli Stati membri non abbia notificato la propria disapprovazione. Il Comitato per il trasporto aereo, composto di rappresentanti dei membri del Consiglio, con compiti di carattere economico. Il Segretario generale, con compiti esecutivi, dal quale dipende la struttura burocratica dell’organizzazione. Esiste altresì un organo ausiliario, il Comitato giuridico, creato nel 1947, al quale è affidato il compito della predisposizione dei progetti di convenzione in materia aeronautica e spaziale. I suoi scopi (art. 44) consistono nello sviluppo dei principi e delle tecniche della navigazione aerea internazionale e nella promozione di piani e dello sviluppo dei trasporti aerei internazionali, al fine di: a) assicurare il sano ed ordinato progresso dell’aviazione civile internazionale; b) incoraggiare la tecnica della progettazione e dell’impiego degli aeromobili per scopi pacifici; c) favorire lo sviluppo delle rotte aeree, degli aeroporti e delle installazioni per l’aviazione civile internazionale; d) soddisfare l’esigenza dei avere trasporti aerei sicuri, regolari, efficienti ed economici; e) impedire i danni economici derivanti dall’eccessiva concorrenza; f) assicurare il rispetto pieno dei diritti degli Stati membri ed il diritto di ciascuno di essi di gestire linee aeree internazionali; g) evitare ogni discriminazione fra gli Stati membri; h) promuovere la sicurezza del volo nella navigazione aerea internazionale; i) promuovere lo sviluppo in genere di tutti gli aspetti dell’aviazione civile internazionale. 5) Organizzazione mondiale della sanità (Who/Oms): istituita nel 1946, istituto specializzato dallo stesso anno, ha sede a Ginevra. Organo principale è l’Assemblea mondiale della sanità , la quale, a termini dell’art. 21 dispone del potere di adottare, a maggioranza dei 2/3, regolamenti in materia di procedure per prevenire la diffusione delle epidemie, di nomenclatura delle malattie epidemiche e mortali, di caratteristiche dei prodotti farmaceutici, che entrano in vigore per tutti gli Stati membri, se questi ultimi non comunicano il loro dissenso entro un determinato periodo di tempo (art. 22); il Consiglio esecutivo, a composizione più ristretta; il Segretariato. Suoi compiti principali sono la lotta alle epidemie e la promozione della cooperazione internazionale per il miglioramento della salute dei popoli. Per la realizzazione dei suoi compiti fa raccomandazioni e predispone progetti di convenzioni ed adotta i regolamenti di cui si è detto. 6) Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (Ibrd/Birs): istituto di credito internazionale (detto anche Banca Mondiale), con sede a Washington, creato nel 1944 con gli Accordi di Bretton Woods, entrati in vigore nel 1945, è divenuta istituto specializzato nel 1947. Condizione per l’accesso di uno Stato alla Banca Mondiale è l’appartenenza di quest’ultimo al Fondo Monetario Internazionale (Imf), del quale la Ibrd ha sistemi di votazione e struttura simili. Il suo capitale, costituito da sottoscrizioni degli Stati membri, può essere incrementato anche tramite l’emissione di obbligazioni. Suo scopo principale è la concessione di mutui agli Stati membri (o anche a privati, purche´ sussista una garanzia per la restituzione prestata da uno Stato membro) per investimenti produttivi, con tassi di interesse variabili, a seconda del grado di sviluppo dello Stato interessato. Pur essendo stata costituita in origine per contribuire alla ricostruzione del secondo dopoguerra, la Ibrd ha successivamente indirizzato la sua attività esclusivamente verso gli Stati in via di sviluppo, operando tanto in modo diretto quanto indirettamente tramite istituti affiliati, come l’Associazione Internazionale per lo Sviluppo (Ida) e la Società Finanziaria Internazionale (Ifc). 7) Associazione Internazionale per lo Sviluppo (Ida): costituita nel 1960, su iniziativa degli Stati Uniti, è affiliata alla Birs della cui struttura si avvale. Le sue risorse finanziarie consistono in quote di capitali sottoscritte dagli Stati membri, da contributi supplettivi, da trasferimenti della Birs e da prestiti senza interesse concessi da determinati Stati membri. Concede principalmente mutui a lungo termine, senza interessi, nel settore dell’energia elettrica, infrastrutture di comunicazione e di trasporto, dell’agricoltura e dell’istruzione. Ai fini dell’adozione delle decisioni, gli Stati membri sono divisi in due categorie: una composta dagli Stati che sottoscrivono le loro quote in valuta convertibile; l’altra di Stati che versano solo il 10% della quota in valuta convertibile, ed il resto in moneta nazionale. La prima categoria, costituita dagli Stati industrializzati dispone del 64% dei diritti di voto; la seconda del 36%). 8) Società finanziaria internazionale (Ifc/Sfi): istituita nel 1956, ha sede a Washington. Ev associata alla Birs con la quale ha in comune la struttura ad eccezione del Direttore generale. Promuove gli investimenti privati stranieri nei Pvs. Le risorse della Società consistono nelle quote di capitale sottoscritte dagli Stati membri e dai prestiti della Birs. Finanzia progetti di investimento in imprese industriali private soprattutto nei Pvs. In definitiva, si tratta di un’organizzazione intergovernativa che opera come una banca che, secondo parte della dottrina tende ad introdurre negli Stati tecnicamente arretrati determinate tecniche di investimento ed una ben definita filosofia di impresa non molto gradita ai Pvs. 9) Fondo monetario internazionale (Imf/Fmi) (v. anche diritti, organizzazione delle N.U. (Onu) speciali di prelievo): creato nel 1944 con gli Accordi di Bretton Woods entrati in vigore nel 1945, è istituto specializzato dal 1947, con sede a Washington. Suoi organi principali sono: il Consiglio dei Governatori, che adotta le proprie deliberazioni con voto ponderato; il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore Generale. Attualmente sono membri 147 Stati, di cui 24 Paesi europei. Promuove la cooperazione internazionale nel settore monetario e la stabilità dei cambi. Il capitale è costituito da quote versate proporzionalmente dagli Stati membri. In caso di squilibri delle bilance dei pagamenti, i membri possono richiedere l’assistenza finanziaria del Fondo che, entro determinati limiti, opera automaticamente; mentre, in altri casi, è negoziata e condizionata all’adempimento da parte dello Stato in difficoltà di determinate condizioni, quali l’adozione di adeguate politiche di risanamento economico. In quest’ultimo caso, la procedura per l’ottenimento dell’aiuto consiste nella sottoscrizione di una lettera di intenti da parte di un rappresentante dello Stato richiedente il prestito. 10) Unione postale universale (Upu): istituita nel 1874 con il Trattato di Berna ove ha la sua sede, è istituto specializzato dal 1o luglio 1948. Sono organi principali: il Congresso postale universale, composto dai rappresentanti di tutti gli Stati membri, che si riunisce ogni 5 anni con il compito di revisionare la Convenzione postale universale ed i successivi accordi sulla base delle proposte presentate dagli Stati membri; il Consiglio esecutivo, composto da membri eletti dal Congresso, sulla base di un criterio di rappresentanza geografica, che si riunisce annualmente, per assicurare la continuità del lavoro dell’Unione tra la riunione di un Congresso e l’altro; il Consiglio consultivo per gli studi postali, composto da membri eletti dal Congresso, il quale svolge studi e dà pareri su questioni tecniche, operative ed economiche concernenti il servizio postale. I suoi compiti principali sono: assicurare l’organizzazione e lo sviluppo dei servizi postali; fornire assistenza tecnica; promuovere la cooperazione tra i servizi postali degli Stati membri. Svolge anche una funzione arbitrale per la soluzione delle controversie che possano sorgere tra le Amministrazioni postali degli Stati membri. 11) Unione internazionale delle telecomunicazioni (Itu) (v. anche orbita geostazionaria; telecomunicazioni; teleosservazione da satelliti): istituita con il Trattato di Parigi del 1865 come Unione telegrafica internazionale con il compito di creare un regime internazionale per le trasmissioni telegrafiche, assume la denominazione attuale nel 1934, a seguito dell’adozione della Convenzione di Madrid del 1932 sulle telecomunicazioni internazionali; è istituto specializzato dal 1947. Sono organi principali; la Conferenza dei plenipotenziari, che si riunisce ogni 5 anni ed è responsabile delle scelte politiche di base; Conferenze amministrative vengono convocate per definire specifiche questioni in materia di telecomunicazioni, sia a livello mondiale che regionale, e per adottare accordi internazionali nella materia; il Consiglio amministrativo, composto da membri eletti dalla Conferenza dei plenipotenziari sulla base si un criterio di rappresentanza geografica, che si riunisce ogni anno e coordina il lavoro di cinque organi permanenti: il Segretariato generale, l’Ufficio internazionale per la registrazione delle frequenze, il Comitato consultivo internazionale per la radio, il Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico, l’Ufficio per lo sviluppo delle telecomunicazioni. Si tratta di un Istituto il cui contributo al coordinamento delle attività statali nel settore delle telecomunicazioni è decisivo e si esplica attraverso la predisposizione di testi convenzionali o l’adozione di regolamenti. Nel caso dell’Itu, i regolamenti (telegrafico, telefonico e delle radiocomunicazioni) dopo le nuove norme statutarie adottate con la Convenzione di Nairobi del 1982 (resa esecutiva in Italia con la l. 9 – 5 – 86) sono presi a maggioranza e rincalzano gli Stati membri in quanto vengono considerati come annessi dello Statuto ed aventi forza di trattato internazionale. Soprattutto il regolamento delle radiocomunicazioni, periodicamente aggiornato, è un atto molto importante, in quanto tende a disciplinare e coordinare l’uso delle frequenze radio e dell’orbita geostazionaria. 12) Organizzazione meteorologica mondiale (Wmo): istituita con il Trattato di Washington del 1947, entrato in vigore nel 1950, ha sostituito la precedente Organizzazione Meteorologica Internazionale, creata nel 1873. Ev istituto specializzato dal 1951, con sede a Ginevra. Sono organi principali: il Congresso meteorologico mondiale, composto dai capi dei servizi meteorologici nazionali di ciascuno Stato membro, il quale si riunisce ogni 4 anni per determinare le linee politiche generali dell’azione dell’organizzazione delle N.U. (Onu); il Consiglio esecutivo, composto, a titolo personale, dai direttori dei servizi meteorologici o idrologici nazionali, che si riunisce almeno una volta l’anno, per controllare l’esecuzione dei programmi approvati dal Congresso. Esistono poi: 6 Associazioni metereologiche regionali (Africa, Asia, Sudorganizzazione delle N.U. (Onu)America, Nordorganizzazione delle N.U. (Onu)America e Centroorganizzazione delle N.U. (Onu)America, Europa, Pacifico sudorganizzazione delle N.U. (Onu)occidentale), con il compito di coordinare le attività metereologiche e quelle ad esse collegate, nell’ambito di ciascuna regione di appartenenza; e 8 Commissioni tecniche, composte da esperti designati dagli Stati membri, che assicurano le competenze tecniche necessarie per lo studio dei fenomeni della metereologia nei suoi diversi aspetti. Sono suoi scopi principali: la creazione di una rete di stazioni e di centri per consentire le osservazioni metereologiche ed idrologiche; la promozione di sistemi di informazioni; la promozione della standardizzazione delle osservazioni metereologiche e della pubblicazione uniforme dei dati; lo sviluppo delle applicazioni operative della metereologia; la ricerca e la specializzazione nel settore della metereologia ed in quelli ad essa collegati. 13) Organizzazione marittima internazionale (Imo): istituita con la Convenzione di Ginevra del 1948 entrata in vigore nel 1958; fino al 1982 era denominata Organizzazione intergovernativa consultiva marittima (Imco). Istituto specializzato dal 1959, ha sede a Londra. Sono organi principali: l’Assemblea, composta dai rappresentanti di tutti gli Stati membri, che si riunisce ogni 2 anni per approvare il programma biennale di lavoro ed il relativo bilancio, e per adottare raccomandazioni relativamente alla regolamentazione in materia di sicurezza marittima, prevenzione dell’inquinamento ed altre materie collegate; il Consiglio, composto da membri eletti dall’Assemblea, che assicura l’esecuzione dei programmi approvati da quest’ultima. Esistono altresì 4 Comitati principali che presentano all’Assemblea, tramite il Consiglio, rapporti di carattere tecnico o fanno raccomandazioni su: sicurezza marittima, questioni giuridiche, protezione dell’ambiente marino e cooperazione tecnica. Si occupa dei problemi relativi alla sicurezza ed efficienza dei traffici marittimi, emanando raccomandazioni e predisponendo progetti di convenzioni in ordine ai quali non è previsto neppure l’obbligo a carico degli Stati membri, della sottoposizione agli organi interni competenti per la ratifica. 14) Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (Wipo): creata nel 1967, è divenuta operativa nel 1970 all’entrata in vigore dell’Accordo istituito, con sede a Ginevra. Trova le sue origini nella Convenzione di Parigi del 1883, per la protezione della proprietà industriale ed in quella di Berna del 1886, per la protezione dei lavori letterari ed artistici. Ev istituto specializzato dal 1974. Sono organi principali: la Conferenza degli Stati membri e l’Assemblea generale, composta dai rappresentanti degli Stati che sono anche membri della Unione di Parigi e di Berna. Si occupa dei problemi della proprietà intellettuale nel mondo, assicurando la cooperazione amministrativa tra le predette Unioni, partecipando ad accordi, fornendo assistenza tecnicoorganizzazione delle N.U. (Onu)legale agli Stati. 15) Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (Ifad): istituito con l’Accordo di Roma, del 13 giugno 1976. Sono organi del Fondo: il Consiglio dei Governatori; il Consiglio di Amministrazione (che, salvo disposizioni contrarie, vota alla maggioranza dei 2/3); il Presidente. I membri si distinguono in originari e non originari. I primi vengono distinti dal Consiglio dei Governatori in tre differenti categorie (I, II e III), il che ha implicazioni sul conferimento delle risorse finanziarie al Fondo. Ha come scopo di contribuire alla soluzione del problema alimentare mondiale dei Pvs attraverso la mobilitazione e la messa a disposizione, a condizioni favorevoli, di risorse finanziarie supplementari per lo sviluppo agricolo degli Stati membri in via di sviluppo. Finanzia progetti e programmi intesi a creare, sviluppare e migliorare sistemi di produzione alimentare nel quadro delle priorità e delle strategie nazionali. Sono risorse del Fondo: i contributi iniziali degli Stati membri; i contributi supplementari degli Stati membri; i contributi speciali di Stati non membri e provenienti da altre fonti; le risorse provenienti da operazioni del Fondo o altrimenti. 16) Organizzazione delle N.U. per lo sviluppo industriale (Unido/Onudi): organo sussidiario dell’AG delle N.U., istituito con la Risoluzione n. 2152 – XXI del 7 novembre 1966, trasformato in Istituto specializzato, il cui Statuto è stato elaborato dalla Convenzione di Vienna del 1979, ha sede a Vienna. Ev diventato un istituto specializzato completamente autonomo a partire dal 1o gennaio 1986, con 142 membri. Sono organi principali: la Conferenza generale, che determina i principi direttivi, approva il bilancio ed adotta convenzioni ed accordi; il Consiglio per lo sviluppo industriale che sovraintende alla realizzazione dei programmi approvati dalla Conferenza e fa raccomandazioni; ed il Segretariato. Scopo principale dell’Unido è quello di promuovere lo sviluppo industriale degli Stati emergenti, compiendo studi e ricerche e fornendo assistenza tecnica, senza avere, invece, funzioni di finanziamento.

organi della organizzazione delle N.U. (Onu): gli organizzazione delle N.U. (Onu) organizzazione delle N.U. (Onu) possono distinguersi in principali e sussidiari. L’art. 7 della Carta considera come organi principali l’Assemblea generale (Unga), il Consiglio di sicurezza, il Comitato economico e sociale, il Consiglio di amministrazione fiduciaria, la Corte internazionale di giustizia, il Segretariato. Accanto agli organi principali, esiste una serie di istituti specializzati e di organi sussidiari che esercitano le proprie funzioni nei diversi settori di attività , previsti dall’art. 7 della Carta. Tra questi ultimi a carattere permanente, che ormai sono numerosissimi, creati essenzialmente dall’Assemblea generale e dal Consiglio economico e sociale, e che svolgono funzioni di rilievo in tutti i settori di competenza della Organizzazione, si possono citare a puro titolo esemplificativo tra i più importanti: la Conferenza delle N.U. sul commercio e lo sviluppo (Unctad); il Programma delle N.U. per lo sviluppo (Undp); il Fondo delle N.U. per l’infanzia (Unicef); l’Alto Commissariato per i rifugiati (Unhcr); l’Istituto delle N.U. per l’insegnamento e la ricerca (Unitar); il Programma delle N.U. per l’ambiente (Unep); la Commissione del diritto internazionale, creata dall’Assemblea Generale nel proprio seno con ris. del 21 novembre 1947, n. 174, deputata alla codificazione del diritto internazionale. Esiste anche un Tribunale amministrativo al quale è demandata la soluzione delle controversie tra funzionari e organizzazione delle N.U. (Onu) in materia di impiego. V. anche Commissione, organizzazione delle N.U. (Onu) delle N.U. del diritto internazionale; istituti specializzati dell’organizzazione delle N.U. (Onu).

segretario generale della organizzazione delle N.U. (Onu): organo monocratico, più alto funzionario amministrativo dell’organizzazione delle N.U. (Onu) (art. 97), tenuto a non sollecitare ne´ a ricevere istruzioni da alcun Governo (art. 100). Ev nominato dall’AG su proposta del CdS. Dura in carica fino a quando non venga revocato dall’AG su proposta del CdS. Ev l’organo esecutivo dell’organizzazione delle N.U. (Onu), il quale esegue le delibere dei due organi collegiali, e dal quale dipende il Segretariato generale, composto dai funzionari internazionali che operano nell’interesse delle N.U. ed ai quali si estende lo status di indipendenza dai Governi del organizzazione delle N.U. (Onu) organizzazione delle N.U. (Onu) (art. 101).

tribunale amministrativo della organizzazione delle N.U. (Onu): istituito dall’AG con ris. del 24 novembre 1949, n. 351 – IV (successivamente modificata). Ev organo a composizione interindividuale, con 7 membri nominati dall’Assemblea che devono assicurare la piena indipendenza nell’esercizio delle funzioni. Ha competenza a giudicare le controversie derivanti dalla violazione delle norme sul rapporto di impiego. Giudica in unica istanza, in quanto le sue sentenze sono inappellabili, salvo casi particolari di revisione da parte della Corte internazionale di giustizia (Statuto, art. 11).


Organizzatori      |      Organizzazione europea di cooperazione economica (


 
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