La prova dei fatti (v. fatti giuridici) si dà mediante specifici mezzi di prova: sono le prove documentali (v. prova documentale); le prove testimoniali (v. prova testimoniale); la confessione (v.); il giuramento (v.); le presunzioni (v. presunzione). V. anche confessione; giuramento; onere, prova della prova; presunzione.
argomenti di prova: il giudice deve tenere in considerazione alcuni comportamenti processuali quali le risposte date dalle parti durante l’interrogatorio non formale, il loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni, e il contegno mantenuto durante il processo. Tali fatti non sono vere e proprie prove, poiche´ il giudice non può fondare la propria decisione solo su di essi, tuttavia possono integrare le prove acquisite al processo. (G.R. Stufler).
assunzione della prova: v. assunzione dei mezzi di prova.
prova critica: sono prove critiche o indirette le presunzioni (v.): qui si muove della prova storica (v.) di un fatto diverso da quello da provare per arrivare, con ragionamento induttivo (e, dunque, criticamente), alla indiretta prova del fatto da provare.
prova del caso fortuito: v. responsabilità , prova per danno cagionato da cose; responsabilità , prova per danno nella circolazione di veicoli.
prova del contratto: la prova per testimoni è esclusa per i contratti, per il pagamento e per la remissione del debito, il cui oggetto eccede il valore di cinquemila lire, salvo che il giudice non ritenga ammissibile la prova, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del rapporto e di ogni altra circostanza (artt. 2721, 2726 c.c.). Il limite di valore non è stato legislativamente rivalutato a seguito dell’inflazione monetaria; perciò i giudici fanno ampio uso della facoltà riconosciuta loro di ammettere la prova oltre questo ormai irrisorio limite, ed il limite in parola è applicato come espressione del principio secondo il quale non può ammettersi la prova per testi di un contratto di considerevole valore economico, come ad esempio una fideiussione dell’importo di miliardi. Il limite vale, inoltre, quando un contratto sia fatto valere quale atto giuridico (v. atti giuridici), produttivo di effetti voluti dalle parti, non anche quando sia fatto valere quale fatto giuridico (v. fatti giuridici), e in particolare quando sia fatto valere da terzi. Con l’eccezione del pagamento, che è fatto giuridico, il limite non vale per la prova di qualsiasi altro fatto, anche se fonte di obbligazioni, o se fatto concorrente alla produzione di effetti contrattuali, come l’avveramento della condizione (v.). Vale per la remissione del debito (v.) (art. 2726 c.c.), che è atto unilaterale; ma, in virtù dell’art. 1324 c.c., l’art. 2721 c.c. risulta applicabile agli altri atti unilaterali fra vivi aventi contenuto patrimoniale, come ad esempio la promessa di pagamento (v. promessa, prova di pagamento e ricognizione di debito). Se non si può provare per testi l’assunzione ex contractu di una obbligazione di ingente valore, sarebbe incongruo ammetterne la prova testimoniale quando una simile obbligazione sia stata assunta per atto unilaterale.
prova del dolo: nel caso di clausola di esonero da responsabilità (v.) per colpa lieve, non spetta al creditore l’onere di provare il dolo o la colpa grave del debitore; spetta al debitore dimostrare le modalità e le circostanze della sua azione o omissione tali da integrare gli estremi della colpa lieve.
prova del fatto del danneggiato: v. responsabilità , prova per danno nella circolazione di veicoli.
prova della colpa grave: v. prova del dolo.
prova della colpa lieve: v. prova del dolo.
prova della morte: v. morte, prova della prova.
prova della proprietà: la prova prova viene semplificata dall’usucapione (v.). La prova prova sarebbe impossibile, specie per i beni immobili, se si dovesse provare d’avere acquistato la proprietà a titolo derivativo: occorrerebbe provare d’avere validamente acquistato da un proprietario, e che il dante causa aveva a sua volta validamente acquistato da un proprietario, e così fino al primo proprietario del bene, secoli e secoli addietro (è la cosiddetta probatio diabolica).
prova della remissione del debito: v. prova del contratto.
prova della resistenza: è la prova della circostanza che il voto di un socio in conflitto di interessi con la società (v. conflitto di interessi del socio) sia stato determinante nella formazione della maggioranza assembleare (v. maggioranza, deliberazioni a prova).
prova della simulazione: v. simulazione, prova della prova.
prova della società: è la prova dell’esistenza di una società occulta: può essere una prova storica o una prova critica. prova storica principale è il documento contenente l’occulto contratto di società ; sono tali anche i documenti che contengono periodici conteggi relativi alla ripartizione degli utili e delle perdite, le quietanze della percezione delle relative somme, le lettere del socio occulto (v. socio, prova occulto) esprimendo il consenso di questi al compimento delle operazioni sociali. Tali circostanze possono formare oggetto di prova testimoniale. Quanto alle prove critiche, la giurisprudenza ritiene che i fatti da provare per identificare una società occulta siano: 1) l’elemento oggettivo, dato dal conferimento di beni o di servizi, con la formazione di un fondo comune e con la partecipazione degli autori dei conferimenti ai guadagni e alle perdite; 2) l’elemento soggettivo dell’affectio societatis (v.), cioè l’intenzione pattizia dei contraenti di vincolarsi e di collaborare per conseguire risultanti patrimoniali connessi nell’esercizio collettivo di un’attività imprenditoriale. La giurisprudenza considera indizi della presenza dei sopraindicati elementi i seguenti fatti: a) il sistematico sostegno finanziario all’impresa, risultante da fideiussione omnibus (v. fideiussione, prova omnibus), da sottoscrizioni cambiarie, da pagamenti con danaro proprio ecc.; b) il compimento degli atti di gestione dell’impresa, sia pure in nome dell’imprenditore palese; c) il diretto prelievo di somme di pertinenza dell’impresa; d) la percezione degli utili in una quota maggiore di quella massima alla quale si abbia diritto per un titolo diverso dalla qualità di socio. Alla prova per presunzioni la giurisprudenza ricorre quando manchino prove storiche. In tal caso, la prova dell’esistenza di una società occulta sarà data dall’esistenza di tutti i fatti sopraindicati, o di alcuni di essi, integrati, però , da concordanti prove storiche, compresa la confessione stragiudiziale (v. confessione, prova stragiudiziale).
prova dell’usucapione: v. usucapione, prova della prova.
prova del matrimonio: v. matrimonio, prova del prova.
prova del pagamento: v. prova del contratto.
prova del possesso: v. possesso, prova del prova.
prova del rapporto di causalità: incombe sul danneggiato o sul creditore l’onere di provare il rapporto di causalità rispettivamente tra fatto e danno (v. causalità , rapporto di prova fra fatto illecito e danno) e tra inadempimento e danno (v. causalità , rapporto di prova).
prova del rapporto di società: v.prova della società .
prova documentale: sono prove documentali, o prove scritte, l’atto pubblico (v. atto, prova pubblico), la scrittura privata (v.); il telegramma (v.); il telex (v.); i registri domestici (v.); le riproduzioni meccaniche (v.); gli atti di ricognizione (v. ricognizione, prova di documento); gli atti di rinnovazione (v. rinnovazione, prova del documento); le scritture contabili tenute dalle imprese commerciali (v. scritture contabili). V. anche forma del contratto; data, prova certa; copia.
prova ematologica: il figlio naturale o, se è morto, i suoi discendenti, possono chiedere al tribunale la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità (v. filiazione, prova naturale), dando la prova dell’una o dell’altra; e la prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo: anche con l’analisi ematologica sul rapporto biologico fra figlio e genitore. La prova prova può essere disposta anche d’ufficio; e dal rifiuto di sottoporvisi senza giustificato motivo il giudice può trarne argomento di prova nei confronti del convenuto. L’analisi ematologica, proprio perche´ la prova può essere data con ogni mezzo, non è strettamente necessaria, potendo il giudice formare altrimenti il proprio convincimento; la Cassazione afferma che il regime di libertà della prova introdotto con la l. 19 maggio 1975, n. 151, che comporta l’inderogabilità dei poteri discrezionali del giudice di merito in ordine all’ammissibilità dei mezzi probatori, giustifica una valutazione di assoluta superfluità della prova prova, laddove la certezza logica della paternità sia stata comunque raggiunta attraverso una approfondita indagine di elementi gravi, precisi e concordanti, nonche´ dall’infondatezza dell’exceptio plurium concubentium. V. anche filiazione, prova legittima.
falsità della prova: costituisce uno dei casi di revocazione straordinaria; è ammessa tale impugnazione se si è giudicato in base a prove riconosciute o dichiarate false dopo l’emanazione della sentenza, oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza.
prova illecitamente acquisita: secondo la dottrina sono processualmente inutilizzabili le prove conseguite in modo illecito. Tale principio generale è ora sancito espressamente dall’art. 191 c.p.p., ai sensi del quale le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate. L’inutilizzabilità è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento. V. anche riproduzioni meccaniche.
prova in generale: la prova riguarda l’accertamento che il giudice è tenuto a compiere sui fatti giuridici controversi che le parti pongono a fondamento delle rispettive ragioni; provare significa dimostrare la verità legale di un fatto, e oggetto della prova sono i fatti controversi. Il giudice, salvo i casi espressamente previsti dalla legge, deve porre a fondamento della propria decisione le prove che sono state proposte dalle parti o dal p.m. (art. 115, comma 1o). Della prova possono farsi varie distinzioni. Qualora non venga fornita al giudice una prova sufficiente dell’esistenza dei fatti su cui è fondata l’istanza, egli deve non accoglierla. (G.R. Stufler).
prova liberatoria: v. responsabilità , prova dei sorveglianti di incapaci, dei genitori, dei tutori, dei precettori; responsabilità , prova dell’esercente attività pericolose.
mezzi di prova: con tale espressione si intende qualsiasi cosa o fatto che può consentire all’autorità giudiziaria di controllare se risponda a verità o no, quanto affermato dalle parti. (G.R. Stufler)
prova nel processo amministrativo: il termine prova è utilizzato, nella teoria processuale, in un duplice significato: come mezzo di prova (v.); come attività logica, ossia come giudizio del giudice sui singoli mezzi di prova, per pervenire alla decisione finale. Il materiale istruttorio può essere introdotto nel processo in diversi modi: a) su iniziativa di parte. Fino a venti giorni liberi prima dell’udienza di trattazione, le parti possono allegare, spontaneamente, materiale documentale. La P.A., a pena di invalidità della costituzione in giudizio, deve anche depositare il provvedimento impugnato e gli atti e i documenti in base ai quali il provvedimento è stato emanato (questo deposito costituisce la c.d. istruttoria preliminare); b) con ordinanza presidenziale, prima del giudizio, anche d’ufficio; c) con ordinanza (v.) o sentenza interlocutoria (v. sentenza, prova nel processo amministrativo) del collegio, durante o dopo l’udienza di discussione. L’ordinanza viene emessa nella prima udienza di trattazione, su accordo delle parti, quando l’istruttoria è incompleta o contraddittoria. Il collegio decide l’acquisizione con sentenza quando vi sia contrasto fra le parti. Per l’assunzione delle prove può essere delegato un componente del collegio. (Midena).
prova nel processo penale: elemento, segno, attività volta a fornire la conoscenza di un fatto altrimenti sconosciuto o incerto. L’oggetto della prova o thema probandi è costituito da una affermazione probatoria, è l’ipotesi da verificare nel processo penale: si riferisce all’imputazione, alla punibilità (v.) e alla determinazione della pena (v.) o della misura di sicurezza (v. misure, prova di sicurezza) (art. 187 c.p.p.). La prova è storica quando rappresenta un fatto, narrato da un testimone o contenuto in un documento. La prova è critica quando rappresenta un fatto dal quale, induttivamente, se ne ricava uno ulteriore. La prova è , quindi, metodo conoscitivo utilizzato dal giudice, tramite mezzi specifici; testimonianza, documento, massima di esperienza. Distinto è l’indizio, segno di un fatto, non univoco, che può condurre a conclusioni anche oppose, secondo un metodo interpretativo di tipo induttivo. Soltanto in presenza di indizi gravi precisi e concordanti può desumersi l’esistenza di un fatto e quindi la prova dello stesso (art. 192, comma 2o, c.p.p.). Il codice vigente indica come oggetto della prova i fatti che si riferiscono all’imputazione, alla punibilità e alla determinazione della pena o della misura di sicurezza, ed altresì i fatti dai quali dipende l’applicazione di norme processuali, nonche´ i fatti inerenti alla responsabilità civile derivante dal reato, se vi è costituzione di parte civile. Ciò costituisce una innovazione rispetto al codice previgente, che si riferiva ai fatti necessari per l’accertamento della verità . L’innovazione risponde alla necessità di adeguare la disciplina della prova al sistema accusatorio introdotto dal nuovo codice (v. processo penale). Le prove sono ammesse da parte del giudice a richiesta di parte; il giudice è titolare di un autonomo potere di assunzione di nuovi mezzi di prova, soltanto se risulta assolutamente necessario (art. 507 c.p.p.). Il giudice, sulle richieste di parte, esclude le prove vietate dalla legge e quelle che sono manifestamente infondate o irrilevanti (art. 190 c.p.p.). Vige, in materia, il principio dispositivo, che si ritrova anche nel processo civile, per il quale incombe alle parti, ed in particolare al p.m., provare il proprio assunto, e il giudice non può decidere se non sulla base di quanto provato dalle parti stesse, salvo l’eccezionale potere di acquisizione della prova d’ufficio conferito al giudice. Di norma la prova si deve formare al dibattimento (v.), secondo il principio dell’oralità , avanti al giudice che poco o nulla sa dell’attività svolta in precedenza dalle parti, e dei risultati della stessa. Le attività di indagine preliminare non hanno valore di prova, ma debbono essere ripetute avanti al giudice del dibattimento, salvo che si opti per uno dei riti dell’alternativa inquisitoria (v. processo penale; procedimento penale, prova speciale). La prova illegittimamente acquisita non è utilizzabile (art. 191 c.p.p.). Il giudice deve valutare la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati, tenuto conto dell’esito complessivo dell’istruttoria.
onere della prova: v. onere, prova della prova.
onere della prova del dolo: v. dolo, prova del prova.
onere della prova nella ripetizione di indebito: v. onere, prova della prova nella ripetizione di indebito.
patto di inversione dell’onere della prova: v. onere, prova della prova.
periodo di prova: il prova prova indica un lasso di tempo in cui le parti del contratto di lavoro subordinato decidono di sperimentare di comune accordo il rapporto di lavoro al fine di valutare la convenienza o meno di renderlo definitivo. Esso deve, ai sensi dell’art. 2096 c.c. e a pena di nullità , essere convenuto per iscritto. Ev data però la possibilità al contratto collettivo di escludere questo requisito formale. In caso di lavoro domestico (v. lavoro, prova domestico) il patto di prova non può superare gli otto giorni per il personale con mansioni operaie o generiche ed il mese per gli altri (art. 5 l. 2 aprile 1958, n. 339). Il patto di prova può essere stipulato anche in caso di assunzioni obbligatorie (v.), contratto di lavoro a tempo determinato (v. contratto di lavoro, prova a tempo determinato) financo in caso di contratto di formazione e lavoro (v.) in cui ha la funzione di verificare le capacità stesse di apprendere del lavoratore. La durata del prova prova è generalmente stabilita dai contratti collettivi e (art. 4 r.d.l. 13 novembre 1924, n. 1825) per gli impiegati non può comunque superare, per quelli di grado più elevato, i sei mesi e per tutti gli altri, i tre mesi. Il datore di lavoro ed il lavoratore sono, rispettivamente, tenuti a consentire e a fare l’esperimento che forma oggetto del patto di prova. Durante il prova prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso (v.) o d’indennità , a meno che la prova non sia stata stabilita per un tempo minimo necessario. Il licenziamento del lavoratore è peraltro illegittimo qualora non gli sia stato praticamente consentito di dimostrare le sue qualità professionali e deve essere determinato, a pena d’invalidità , da motivi attinenti all’esperimento. In particolare poi, decorsi sei mesi dall’inizio del rapporto, qualsiasi sia la durata progettata per il prova prova, si applica, ex art. 10 l. 15 luglio 1966, n. 604, la tutela obbligatoria contro i licenziamenti individuali (v. licenziamento, prova individuale). Compiuto il prova prova, l’assunzione diviene definitiva e il servizio prestato si computa nell’anzianità del prestatore di lavoro.
rinnovazione della prova: si ha nel caso in cui è stata ritualmente proposta ed assunta una prova, ma di questa prova viene stimata necessaria la rinnovazione per un migliore accertamento della verità ; in altri termini il giudice riesamina e sottopone a nuova valutazione alcuni elementi che erano già stati acquisiti al processo. (G.R. Stufler).
prova scritta: v. prova documentale.
scritture contabili come mezzi di prova: v. scritture contabili.
prova storica: sono prove storiche o dirette quelle che hanno direttamente ad oggetto il fatto da provare, e sono tali tutti i mezzi di prova meno le presunzioni (v.).
prova testimoniale: la prova di un fatto può essere data per testimoni: questi attestano davanti al giudice che il fatto si è verificato alla loro presenza o che di esso hanno avuto notizia. La prova prova è esclusa, oltre che per la prova della simulazione (v. simulazione del contratto, prova della prova): 1) per i contratti, per il pagamento e per la remissione del debito, il cui oggetto eccede il valore di cinquemila lire (v. prova del contratto); 2) quanto si vuole provare l’esistenza di un patto aggiunto (ad esempio, il patto con cui si sottopone a condizione sospensiva un precedente o contemporaneo contratto scritto) o di patto contrario al contenuto di un documento, che si adduca essere stato stipulato anteriormente o contemporaneamente (art. 2722 c.c.). Se si allega, invece, che il patto aggiunto o contrario è successivo alla formazione del documento, vale una regola diversa: il giudice può consentire la prova per testi quando le circostanze fanno apparire verosimile che siano state apportate modificazioni o aggiunte verbali (art. 2723 c.c.), come nel caso, ad esempio, del patto di risoluzione per mutuo dissenso (v.) di un precedente contratto scritto. Ma si intende che questa diversa regola non vale quando il patto modificativo o aggiunto riguardi un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta ad substantiam (v. forma, prova scritta ad substantiam) o ad probationem (v. forma, prova scritta ad probationem). In questi casi (e, deve ritenersi, anche in quello della simulazione) la prova prova è però ammessa dall’art. 2724 c.c.: a) se c’è un principio di prova scritta, ossia uno scritto, proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda o dal suo rappresentante, che faccia apparire verosimile il fatto da provare: ad esempio una lettera, nella quale si ammette implicitamente l’esistenza del contratto o del patto aggiunto; b) quando la prova scritta si è perduta senza colpa del contraente (ad esempio, l’incendio della sua casa, a lui non imputabile, l’ha distrutta); e in questo caso incombe, su chi chiede di essere ammesso a provare per testi il contratto, l’onere di dimostrare l’assenza di colpa, ossia il proprio comportamento diligente, prudente, perito in relazione alla custodia del documento; c) se egli era nella impossibilità morale o materiale di procurarsela: impossibilità morale ricorre, ad esempio, nel caso del contratto intercorso fra persone legate da rapporti affettivi (stretti congiunti) o di fiducia (cliente e avvocato); materiale è l’impossibilità nella quale versano, ad esempio, le parti di un contratto non differibile (la nave sta per partire), concluso per telefono. Tanto i contratti per i quali la forma scritta è richiesta a pena di nullità tanto quelli per i quali è richiesta solo per la prova sono soggetti alla regola per cui è sempre ammessa la prova prova se si versa nell’ipotesi di cui si è detto al punto b, cioè se il contraente ha senza colpa smarrito il documento (art. 2725 c.c.). Per il c.p.c. non potevano testimoniare a favore di una parte in giudizio ne´ i minori di 14 anni, ne´ il coniuge, ne´ i parenti o gli affini in linea retta (artt. 247 ss. c.p.c.); ma la Corte Costituzionale ha considerato illegittime queste disposizioni: spetta al giudice valutare, in ogni caso, l’attendibilità della testimonianza.
valutazione della prova: di regola, il giudice valuta liberamente le prove (art. 116 c.p.c.); è libero, ad esempio, di ritenere attendibile o non attendibile un testimone; è libero di indurre da un fatto noto, per presunzione semplice (v. presunzione, prova semplice), un fatto ignoto. Ma alcune prove sono vincolanti per il giudice, e si parla allora di prova legale: così sono le prove documentali (v. prova documentale); così è la confessione (v.) (nel processo civile, ma non altrettanto accade, in sede penale, per la confessione dell’imputato), esclusa però la confessione contenuta in un testamento o quella resa ad un terzo, che possono essere liberamente apprezzate dal giudice; così il giuramento (v.); così le presunzioni legali (v. presunzione, prova legale), se non è ammessa o non è data dall’interessato la prova contraria.
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