La legge 2 aprile 1968, n. 482, ancora oggi fonte generale in materia, ha previsto che alcune categorie di lavoratori godessero di un sistema di collocamento (v.) speciale, comunemente detto obbligatorio. Secondo tale sistema per talune categorie di lavoratori, quali gli invalidi a vario titolo, i ciechi, i sordomuti, ma anche gli orfani e le vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro, e altresì gli ex tubercolotici ed i profughi, vige infatti una riserva dei posti di lavoro calcolata in percentuale. Rimangono peraltro esclusi i soggetti che abbiano superato i cinquantacinque anni nonche´ coloro che abbiano perduto ogni capacità lavorativa o che possano riuscire di danno alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti. In particolare, i datori di lavoro privati con più di trentacinque dipendenti (operai e impiegati, esclusi gli apprendisti) devono assumere lavoratori appartenenti alle categorie protette per un’aliquota del 15% del personale in servizio. I datori di lavoro pubblici con più di trentacinque dipendenti, a loro volta, sono tenuti ad assumere senza concorso e subordinatamente al verificarsi di vacanze nell’organico, i lavoratori delle medesime categorie in percentuali diverse a seconda della carriera: 15% del personale operaio di ruolo o a contratto di diritto privato; 15% del personale delle carriere esecutive; 40% del personale ausiliario. All’interno di queste aliquote, sia nel settore privato che in quello pubblico, avviene poi la ripartizione, sempre in percentuale, dei posti tra le diverse categorie protette (ad es. 25% invalidi di guerra, 15% invalidi per servizio ecc.). In caso di mancanza dei diretti beneficiari appartenenti ad una categoria protetta, la legge prevede che subentrino proporzionalmente i riservatari delle altre categorie (c.d. principio dello scorrimento). Una apposita commissione provinciale presso l’Ufficio provinciale del lavoro (v.) approva la graduatoria per l’avviamento al lavoro dei soggetti appartenenti alle categorie di cui sopra, mentre è lo stesso Ufficio provinciale del lavoro a curare il procedimento di avviamento. L’assunzione nel settore pubblico avviene per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento sulla base delle graduatorie stabilite dall’ufficio medesimo (art. 42 d.leg. 3 febbraio 1993, n. 29). Una volta assunto, il lavoratore appartenente alle categorie protette ha diritto al normale trattamento economico, giuridico e normativo. Si ritiene che ad un contratto di lavoro stipulato con un lavoratore avviato obbligatoriamente possa essere apposto un patto di prova (v.), purche´ quest’ultima abbia ad oggetto mansioni compatibili con lo stato fisico del lavoratore. La leggeassunzioni obbligatoriequadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate 5 febbraio 1992, n. 104, all’art. 19, dispone che le norme di cui alla l. n. 482 del 1968 si intendono applicabili anche a coloro che sono affetti da minorazione psichica che abbiano una capacità lavorativa che ne consente l’impiego in mansioni compatibili. Le amministrazioni pubbliche promuovono o propongono alle commissioni regionali per l’impiego (v.) programmi di assunzione per portatori di handicap, che comprendono anche periodi di tirocinio prelavorativo pratico presso le strutture delle amministrazioni medesime (art. 42 d. leg. 3 febbraio 1993, n. 29). Altre leggi hanno successivamente disciplinato la materia, nel segno di una estensione dei soggetti protetti. La l. n. 466 del 1980 ha, ad esempio, previsto l’assunzione del coniuge superstite e dei figli delle vittime del terrorismo; la l. n. 958 del 1986 ha esteso l’obbligo (ma solo per alcuni datori di lavoro pubblici) di assunzione nei confronti dei militari in ferma di leva prolungata e dei volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza demerito. Da ultimo l’art. 25 della l. n. 223 del 1991 ha previsto una riserva del 12% delle assunzioni, anche a tempo determinato, a favore dei lavoratori posti in mobilità (v.) a carico dei datori di lavoro con più di dieci dipendenti. Ai sensi dell’art. 2, comma 7o, del d.l. 4 agosto 1995, n. 326, ai fini del computo della riserva si tiene conto delle assunzioni previste dal comma 1o dell’art. 25 ad eccezione di quelle effettuate con contratto di apprendistato (v.) e con contratto di formazione e lavoro (v. contratto, assunzioni obbligatorie di formazione e lavoro), nonche´ per passaggio diretto quando l’impresa di provenzienza appartenga al medesimo gruppo, ovvero quando il passaggio venga effettuato in applicazione di accordi collettivi di gestione delle eccedenze di personale; devono ritenersi comprese, al fine del computo della riserva, anche le assunzioni dirette, divenute oggi preponderanti, di cui all’art. 2 d.l. n. 326 del 1995 (v. assunzione). In senso contrario la l. 25 marzo 1983, n. 79 (art. 9), aveva sospeso gli obblighi derivanti dalla legge del 1968 nei confronti delle imprese in ristrutturazione (v.), conversione e riorganizzazione produttive, soggette ad amministrazione straordinaria (v.) ovvero coinvolte da un intervento straordinario della cassa integrazione guadagni (v.). Da ultimo, ai sensi dell’art. 4, comma 6o, l. n. 236 del 1993, le commissioni regionali per l’impiego, tenuto conto del numero dei lavoratori beneficiari del trattamento di integrazione salariale straordinaria e di quelli iscritti nelle liste di mobilità , possono ripartire, tra le predette categorie, la percentuale degli avviamenti a selezione riservata agli appartenenti alle categorie medesime.
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