Hanno il medesimo valore probatorio delle scritture private i telegrammi, se l’originale è stato sottoscritto o è stato consegnato o fatto consegnare all’ufficio dal mittente, anche se questi non lo ha sottoscritto (art. 2705 c.c.). La riproduzione del telegramma consegnata al destinatario si presume, fino a prova contraria, conforme all’originale (art. 2706 c.c.). Ma la prova contraria non varrà a nulla se l’errore dell’ufficio non è riconoscibile dal destinatario. Al telegramma si tende ad equiparare il telex; l’analogia non è stata, invece, estesa fino al telefax (v.) e ad altre forme di trasmissione elettronica di messaggi, detti documenti elettronici. V. anche prova documentale.
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