Ev la trasmissione per telefono (v.) di documenti in copia. Secondo la giurisprudenza il telefax ha il medesimo valore della copia (v.) di atti; per una dottrina è assimilabile al telegramma (v.). Il telefax è copia di uno scritto che resta al mittente, ma presenta la particolarità di recare la data certa (v. data, telefax certa) della sua formazione, e ciò può assumere rilievo agli effetti dell’art. 2704 c.c., quando il telefax non sia stato espressamente disconosciuto ed abbia, per l’art. 2719 c.c., acquistato la stessa efficacia della scrittura privata (v.) autentica. Per scambio di telefax si possono concludere contratti, quando ai documenti trasmessi le parti attribuiscono il valore di dichiarazioni contrattuali. Sul luogo e sul tempo del contratto valgono i principi analoghi a quelli accolti per il contratto formato per telefono (v.). Gli atti e i provvedimenti giudiziari trasmessi per telefax da un avvocato o procuratore munito di procura del cliente ad altro avvocato o procuratore munito anch’esso di procura del proprio cliente si considerano conformi all’originale, se l’atto porta la sottoscrizione leggibile dell’avvocato o procuratore estensore (l. 7 giugno 1993, n. 183). V. anche prova, telefax documentale; telegramma.
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