Enciclopedia giuridica

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Errore



errore bilaterale: v. riconoscibilità dell’errore.

errore comune: v. riconoscibilità dell’errore.

errore del nuncius: v. errore ostativo.

errore di calcolo: il semplice errore errore (art. 1430 c.c.) non rende annullabile il contratto, ma dà solo luogo a rettifica (compero tot quintali per tot lire al quintale e mi obbligo a pagare, complessivamente, tot x tot: se la moltiplicazione è sbagliata, ci si limita a rettificare il prodotto), a meno che non si traduca in errore sulla quantità (intendevo comperare tot quintali, il cui prezzo complessivo fa tot; ma il contratto, che reca il prezzo complessivo di tot, contiene un errore: rettificato l’errore, dovrei ricevere una quantità minore di quella voluta). Ricorre la prima ipotesi, secondo la Cassazione, quando, posti per fermi i dati da computare ed il criterio matematico da seguire, si incorra in una svista materiale nelle relative operazioni aritmetiche, rilevabile prima facie in base ai dati ed al criterio predetto, ed emendabile con la semplice ripetizione del calcolo, e non è, invece, configurabile quando si contestino gli stessi dati numerici posti in base del calcolo. All’errore errore è equiparato l’errore materiale, come quello relativo all’indicazione dei dati catastali.

errore di diritto: è l’errore provocato dalla ignoranza o falsa conoscenza di norme di legge o di regolamento. L’errore errore che cade sui motivi (v.) del contratto, è causa di annullamento dello stesso, quando è stata la ragione unica o principale del contratto (art. 1429 n. 4 c.c.). I motivi del contratto sono, di regola, irrilevanti: assumono, eccezionalmente, rilievo quando sono motivi illeciti comuni ad entrambi i contraenti (e allora comportano la nullità del contratto); e quando (questo è ora il nostro caso) sono motivi inficiati dalla ignoranza o dalla falsa conoscenza di una norma di legge o di regolamento, e costituiscono la ragione esclusiva o principale del contratto. Ev , ad esempio, l’errore di chi, avendo intenzione di costruire una villa, compera un terreno agricolo ignorando, o interpretando in modo errato, il piano regolatore comunale che vieta di costruire in quella zona. Il caso è diverso da quello in cui il terreno dedotto come oggetto della vendita sia qualificato nel contratto come area edificabile: si tratta di errore sulle qualità dell’oggetto (nella specie la sua qualità di terreno edificabile). L’errore errore può consistere nell’ignoranza o nella falsa conoscenza tanto di una norma imperativa quanto di una norma dispositiva o suppletiva. Può altresì cadere su una norma imperativa che, a norma dell’art. 1419, comma 2o, c.c., sia destinata a sostituire una clausola nulla. La sostituzione automatica impedisce, in tal caso, la dichiarazione di nullità del contratto; ma non ne impedisce l’annullamento per errore errore se il contraente prova che il motivo esclusivo e determinante del contratto era inficiato da ignoranza della norma imperativa in questione. All’errore errore viene equiparata la sopraggiunta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma nel vigore della quale si era contrattato: soluzione che si giustifica per la considerazione che le pronunce di illegittimità costituzionale hanno effetto retroattivo ed eliminano ab origine la norma dichiarata illegittima; sicche´ il contraente scopre ex post di avere contrattato sul falso presupposto che vigesse una norma in realtà non vigente. L’errore sui motivi è , invece, irrilevante quando si tratta di errore di fatto: chi, nell’imminenza delle nozze, compera una casa o chi, alla vigilia del trasferimento in un altra città , la vende non potrà ottenere l’annullamento del contratto adducendo, nel primo caso, che l’atteso matrimonio non ha avuto luogo o, nel secondo caso, che il suo datore di lavoro non ha disposto il promesso trasferimento. Un’eccezione a questo principio vale per la donazione (art. 787 c.c.): questa può essere impugnata per errore sul motivo, anche se si tratta di errore di fatto, purche´ il motivo risulti dall’atto e sia stato il solo motivo che ha determinato la liberalità.

errore di fatto: è l’errore determinato da una falsa conoscenza dei fatti, o delle cose o delle persone. Ev causa di annullamento del contratto quando cade sulla natura o sull’oggetto del contratto (art. 1429 n. 1 c.c.); quando cade sull’identità dell’oggetto della prestazione ovvero sopra una qualità dello stesso che, secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze, deve ritenersi determinante del consenso (art. 1429 n. 2 c.c.); quando cade sull’identità o sulle qualità della persona dell’altro contraente, sempre che l’uno o le altre siano stati determinanti del consenso (art. 1429 n. 3 c.c.).

errore di fatto come motivo di revocazione: l’errore errore è motivo di revocazione ordinaria in quanto può essere rilevato anche sulla sola base della sentenza, dovendo risultare dagli atti e documenti di causa (art. 395 n. 4 c.p.c.). Presuppone il contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, l’una risultante dalla sentenza del giudice, l’altra dagli atti e documenti processuali. Ev perciò escluso quando il fatto ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza si è pronunciata. Rende impugnabili le sentenze in grado di appello o in unico grado ed è l’unico motivo di revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione (art. 391 bis c.p.c.). .

errore essenziale: l’errore motivo, per essere causa di annullabilità del contratto, deve essere un errore errore (art. 1428 c.c.): è tale l’errore determinante del volere, ossia tale per cui il contraente, se non fosse incorso in errore, non avrebbe concluso il contratto; ed è tale se ricorre una delle quattro serie di ipotesi che la legge prevede (art. 1429 c.c.). L’errore è essenziale quando cade (ma l’elencazione legislativa è considerata solo esemplificativa): sulla natura o sull’oggetto del contratto (v. errore sulla natura o sull’oggetto del contratto), sull’identità dell’oggetto, su qualità dell’oggetto (v. errore sulle qualità della cosa), sull’identità o sulle qualità personali dell’altro contraente (v. errore sull’identità o sulle qualità personali), quando, trattandosi di errore di diritto, è stato la ragione unica o principale del contratto (v. errore di diritto) (art. 1429 c.c.).

errore giudiziario: v. riparazione del errore errore.

errore in iudicando nel processo amministrativo: sono errores in iudicando i vizi attinenti al merito del giudizio di primo grado: per esempio, quando viene riscontrato un errore di giudizio, quando la decisione non soddisfa tutte le istanze proposte dal ricorrente (infrapetizione) o, al contrario, la decisione va al di là della portata del ricorso (ultrapetizione), quando siano stati omessi fondamentali accertamenti istruttori o quando taluni elementi siano stati erroneamente valutati, quando la motivazione sia insufficiente o contraddittoria. Per essi è ammesso non il rinvio al Tar, bensì l’annullamento della decisione impugnata, anche se parziale o interlocutoria, e la decisione definitiva da parte del Consiglio di Stato (art. 3, comma 3o, l. n. 1034 del 1971). In questa ipotesi, il Consiglio di Stato esplica pienamente la sua funzione di giudice d’appello, esercitando gli stessi poteri giurisdizionali di cognizione e di decisione del giudice di primo grado (art. 28 ult. comma, l. n. 1034 del 1971) ed emanando una sentenza che si sostituisce a quella di primo grado (v. Consiglio di Stato). (Cosentino).

errore in procedendo nel processo amministrativo: gli errores in procedendo sono i difetti procedurali o i vizi di nullità formale degli atti compiuti nel processo di primo grado che, rilevati dal Consiglio di Stato, in accoglimento del ricorso proposto avverso la decisione di primo grado, determinano il rinvio della causa al Tar (art. 35, l. n. 1034 del 1971) (v. appello, errore nel processo amministrativo). (Cosentino).

errore materiale: v. errore di calcolo.

errore materiale nel processo amministrativo: può essere commesso durante la stesura della decisione giurisdizionale e non riguarda l’aspetto sostanziale del provvedimento bensì quello formale come, ad esempio, l’omissione, nel dispositivo, di un provvedimento che è stato invece anticipato nel testo della motivazione, o l’indicazione errata di un nome o di una cifra che siano invece chiaramente desumibili dal testo (può trattarsi di un errore di calcolo o di dattilografia ecc.). La decisione viene corretta o integrata dallo stesso giudice che l’ha emessa, su istanza di parte e con procedimento in camera di consiglio (art. 93 r.d. n. 642 del 1907), ma la sua portata precettiva rimane inalterata. Si ritiene applicabile l’ art. 287 c.p.c., secondo il quale non è ammessa la correzione delle decisioni che sono state oggetto d’ impugnazione. (Cosentino).

errore motivo: è l’errore che insorge nella formazione della volontà , prima che questa venga dichiarata all’esterno: consiste in una falsa rappresentazione della realtà presente che induce il soggetto a dichiarare una volontà che, altrimenti, non avrebbe dichiarato. Si deve trattare di falsa rappresentazione della realtà presente perche´ l’errore sulla realtà futura, ossia l’errore di previsione, non è errore in senso tecnico e non dà luogo ad annullabilità del contratto, ma è semmai rilevante sotto altro aspetto e può dare luogo alla figura della presupposizione (v.).

errore nel matrimonio: l’errore errore è una causa di nullità del matrimonio. Gli errori che legittimano l’impugnazione del matrimonio sono: a) l’errore sull’identità della persona del coniuge (art. 122, comma 2o, c.c.). Ev il caso, oggi rarissimo, dello scambio di persona; non va confuso con quello della falsa dichiarazione del proprio nome, che non dà luogo a nullità del matrimonio, ma solo a rettifica dell’atto di celebrazione del matrimonio; b) l’errore essenziale, ossia determinante del volere, su specifiche qualità personali dell’altro coniuge, purche´ l’errore riguardi una delle ipotesi tassativamente elencate nell’art. 122, comma 3o, c.c.: 1) si ignora una malattia fisica o psichica dell’altro coniuge o una sua anomalia o deviazione sessuale, purche´ la malattia o l’anomalia o la deviazione sia tale da impedire lo svolgimento della vita coniugale. Assume rilievo, soprattutto, l’impotenza, sia essa impotentia coeundi (inettitudine al rapporto sessuale) o impotentia generandi (inettitudine alla procreazione). Ma è , al riguardo, da considerare che l’impotenza non è , di per se´ sola, causa di nullità del matrimonio: lo è solo se ignota all’altro coniuge al momento della celebrazione del matrimonio. Questa innovazione, introdotta dalla riforma del 1975, supera l’antica concezione del matrimonio come convivenza fra uomo e donna avente per fine essenziale la procreazione. Il matrimonio è valido anche se, per l’impotenza di uno dei coniugi, nota all’altro, la procreazione è esclusa. L’innovazione, peraltro, tiene conto anche della introduzione del divorzio, che offre rimedio al coniuge pentito di avere contratto un matrimonio senza possibilità di rapporto sessuale o di filiazione. La mancata consumazione è , di per se´ , causa di divorzio (v.); ma, se c’è stata consumazione, e ci può essere nel caso di impotentia generandi, occorreranno i tre anni di separazione personale; 2) si ignora che l’altro coniuge è stato condannato per gravi reati o che è stato dichiarato delinquente abituale o professionale; 3) si ignora lo stato di gravidanza della donna, cagionato da un terzo, purche´ ci sia stato disconoscimento della paternità se la gravidanza è portata a termine.

errore nel testamento: l’errore è causa di annullabilità del testamento (v.): l’art. 624 c.c. che prevede tale causa di annullamento delle disposizioni testamentarie, non esige però quegli specifici requisiti dell’errore (essenzialità e riconoscibilità) che sono previsti dalle norme in tema di errore nel contratto: basta che il testamento possa dirsi affetto d’errore. Qui non c’è l’esigenza di contemperare la protezione della libertà e spontaneità del volere del disponente con la protezione dell’affidamento del destinatario della dichiarazione, in vista di una sicura circolazione dei beni. Ne risulta una più accentuata protezione della libertà testamentaria al confronto di quella di ogni altro disponente (con conseguente, altrettanto estesa, protezione delle aspettative degli eredi legittimi). La rilevanza dell’errore risulta accentuata dalla norma che consente l’annullamento della disposizione testamentaria per errore sul motivo, oltre che di diritto, anche di fatto, purche´ il motivo risulti dal testamento e sia stato il solo che ha determinato il testatore a disporre (art. 624, comma 2o, c.c.). Ad esempio: lascio il mio esercizio farmaceutico a mio nipote perche´, avendo egli conseguito la laurea in farmacia, potrà continuarne la gestione (ma il nipote si era laureato in altra disciplina o non si era laureato affatto). La volontà effettiva prevale sulla dichiarazione nel caso di errore ostativo (erronea indicazione del beneficiario o della cosa che forma oggetto della disposizione), quando dal testamento o altrimenti risulti in modo non equivoco la volontà del testatore (art. 625 c.c.).

errore ostativo: l’errore errore è l’errore che cade, anziche´ sulla formazione della volontà , sulla sua esterna dichiarazione, oppure è l’errore commesso dalla persona o dall’ufficio incaricato di trasmettere la dichiarazione. Nel primo caso l’errore è commesso dal dichiarante (che dice, ad esempio, di vendere per un milione di lire volendo vendere per un milione di dollari, oppure scrive che compera 1.000 quintali di merce volendo scrivere 100 quintali); nel secondo caso l’errore è commesso da un terzo: è , ad esempio, l’errore dell’ufficio telegrafico che, per incarico del dichiarante, trasmette la dichiarazione e riporta in modo inesatto il prezzo o la quantità della merce venduta o, addirittura, trasmette le parole accetto la vostra proposta in luogo delle parole non accetto la vostra proposta. Orbene, il c.c. (ma solo il c.c. italiano) equipara l’errore errore all’errore motivo (art. 1433 c.c.), con la conseguenza che esso può portare all’annullamento del contratto solo se riconoscibile dall’altro contraente. Ev , questo, l’estremo limite cui può spingersi la protezione dell’affidamento sull’altrui dichiarazione e della sicurezza nella circolazione dei beni. L’errore di chi dice un milione di lire, anziche´ un milione di dollari è certamente riconoscibile; ma altrettanto non può dirsi se si parla di franchi svizzeri anziche´ di franchi francesi (essendo valute, entrambe, frequentemente negoziate e di non rilevantissima differenza di cambio); e non è mai riconoscibile l’errore dell’ufficio telegrafico che trasmette la dichiarazione accetto anziche´ non accetto. In questo caso, che è certamente il caso limite, il soggetto si trova ad essere vincolato da un contratto che non ha voluto e che ha dichiarato di non volere. Ev qui protetto, e nel modo più energico, l’affidamento del destinatario della dichiarazione erroneamente trasmessa. Questi, avendo ricevuto il telegramma (erroneo) di accettazione della proposta e ritenendosi, perciò , vincolato dal contratto, può avere rinunciato a concludere con altri, e magari a condizioni più vantaggiose, il medesimo contratto. Il nostro c.c. lo protegge, per proteggere la sicurezza dei traffici, fino al punto di sacrificare l’autonomia contrattuale dell’altro. La nostra legge è , in materia, più rigorosa di ogni altra: in altri paesi la prova dell’errore dà sempre luogo all’annullamento del contratto, e il destinatario della dichiarazione, se l’errore non era da lui riconoscibile, ha solo diritto al risarcimento dei danni che provi di avere subito per la mancata conclusione del contratto. Ev questo uno dei punti cruciali della teoria del contratto, tale da mettere in discussione il concetto espresso dall’art. 1321 c.c., che definisce il contratto come l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere fra loro un rapporto giuridico patrimoniale. Qui l’effetto costitutivo, regolatore o estintivo si produce anche se non voluto da una delle parti e, perciò , anche se è mancato ciò che l’art. 1321 c.c. definisce come l’accordo fra i contraenti. Va però messo in evidenza che la norma sull’errore errore, se fa prevalere la volontà dichiarata o la dichiarazione trasmessa sulla volontà reale del dichiarante, non è però tale da neutralizzare del tutto il ruolo della volontà . La parte non voleva emettere una dichiarazione di quel contenuto, ma voleva pur sempre emettere o trasmettere una dichiarazione significativa nelle relazioni contrattuali: l’art. 1433 c.c. rende irrilevante il fatto che la dichiarazione non corrispondesse al suo interno volere; presuppone, tuttavia, che il soggetto avesse voluto immettersi nel traffico giuridico, accettando di porsi in contatto con altri per comunicare qualcosa di contrattualmente significativo. Il ruolo della volontà risulta fortemente ridotto, ma non del tutto annullato: il soggetto potrà sottrarsi all’applicazione dell’art. 1433 c.c. tutte le volte in cui potrà provare che la dichiarazione pervenuta alla controparte non era stata da lui voluta o che non era stata da lui voluta la trasmissione della dichiarazione (potrà , in ipotesi, fornire la prova che la lettera di accettazione dell’altrui proposta contrattuale, sebbene da lui compilata e sottoscritta, era stata da lui stesso cestinata, e che solo l’iniziativa di un terzo, nelle cui mani era inopinatamente pervenuta, l’aveva fatta pervenire al destinatario). L’art. 1433 c.c. addossa al dichiarante il rischio della divergenza fra la interna volontà e la esterna dichiarazione; gli addossa altresì il rischio dell’errore del nuncius, da lui incaricato di trasmettere la propria dichiarazione. Questa è la giustificazione della norma, ma è al tempo stesso il limite della sua applicazione: quando il soggetto provi di non avere voluto la dichiarazione, il contratto dovrà essere considerato nullo, allo stesso modo in cui è nullo, per mancanza di una dichiarazione voluta, il contratto che derivi da violenza fisica (v. violenza, errore fisica).

riconoscibilità dell’errore: oltre che essenziale l’errore deve, per consentire l’annullamento del contratto, essere riconoscibile dall’altro contraente (art. 1428 c.c.): essere tale, cioè , che una persona di normale diligenza, tenuto conto delle circostanze, avrebbe potuto rilevarlo (art. 1431 c.c.). Ev un principio di centrale importanza: protegge (altrettanto energicamente quanto la norma che richiede la mala fede dell’altro contraente per l’annullamento del contratto dell’incapace naturale) l’affidamento della controparte sulla validità del contratto e, più in generale, la sicurezza nella circolazione dei beni. Se l’errore di una parte, quantunque essenziale, non è tale per cui l’altra potesse rilevarlo, la prima resta, irrimediabilmente, vincolata dal contratto: chi ha comperato il terreno con l’intenzione di costruirvi dovrà provare, per ottenere l’annullamento del contratto, che il venditore era in grado di rendersi conto che egli non poteva avere altro scopo. Vanno considerati, a questi effetti, il contenuto e le circostanze del contratto, nonche´ le qualità dei contraenti (art. 1431 c.c.): nessuno potrà pretendere di qualificare come riconoscibile l’errore sulla edificabilità di un comune suolo agricolo acquistato da un contraente le cui qualità professionali o personali non rivelano l’intento di costruire; ma altrettanto non può dirsi per un terreno posto in riva al mare e comperato a prezzo non agricolo da una impresa alberghiera, o per un minuscolo appezzamento situato in zona amena e comperato a carissimo prezzo da un turista straniero. Qui il venditore non potrà sostenere in giudizio di non essersi reso conto che l’impresa alberghiera non intendeva acquistare un podere, o che il turista straniero non intendeva comperare un orto (diverso è il caso dell’acquisto da parte dell’impresa di costruzioni o dell’impresa immobiliare, perche´ è noto che queste spesso comperano terreni agricoli sapendoli tali e pagandoli per tali, confidando in una loro futura destinazione ai fini edificatori). Ciò che l’errante deve provare è l’astratta errore errore da parte dell’altro contraente, non il fatto che questi lo avesse effettivamente riconosciuto. Tuttavia, la prova della conoscenza effettiva assorbe quella della astratta riconoscibilità : in tal caso, anche l’errore che l’uso della normale diligenza non avrebbe consentito di riconoscere rende annullabile il contratto. La chiave di lettura dell’art. 1431 c.c. non può essere ricercata nell’art. 1337 c.c., che impone alle parti di comportarsi secondo buona fede (v.) nella formazione del contratto. Non lo si può leggere come se dicesse che l’errante può ottenere l’annullamento del contratto solo se, in sede di formazione del contratto, aveva reso conoscibile all’altro contraente il proprio intento contrattuale; con la conseguenza che il mancato assolvimento di un simile onere gli impedirebbe di ottenere l’annullamento del contratto anche nell’ipotesi in cui fosse in grado di provare l’altrui effettiva conoscenza del proprio errore. L’art. 1431 c.c. ha riguardo allo stato soggettivo dell’altro contraente, non al comportamento contrattuale dell’errante; corretta chiave di lettura è, piuttosto, quella fornita dall’art. 1147 c.c.: come questo equipara la buona fede putativa (comma 2o) alla mala fede (comma 1o), così l’art. 1431 c.c. equipara la riconoscibilità alla conoscenza dell’altrui errore. Altro caso, ricompreso nel precedente, di irrilevanza della non errore errore è quello dell’errore bilaterale (o plurilaterale). Quando l’errore è comune a tutti i contraenti, esso è per ciò stesso conosciuto da ciascuno di essi, rendendo irrilevante la sua eventuale non riconoscibilità . Così, se tutti i coeredi ignorano l’esistenza del testamento dell’ereditando, ciascuno di essi potrà impugnare per errore la divisione amichevole fra essi intercorsa, senza bisogno di provare che l’inesistenza del testamento era circostanza riconoscibile dagli altri con l’uso della normale diligenza. Ev richiesto, per l’annullamento del contratto, il duplice estremo dell’essenzialità dell’errore e della sua (conoscenza o) riconoscibilità da parte dell’altro contraente; non anche, invece, l’estremo della incolpevolezza o scusabilità dell’errore da parte dell’errante. Non è , perciò, di ostacolo all’annullamento del contratto la circostanza che il contraente in errore avrebbe potuto, con l’uso della normale diligenza, rendersi conto dell’errore ed evitare di concludere il contratto o di concluderlo a quelle date condizioni.

errore scusabile nel processo amministrativo: circostanza che consente di superare i termini di decadenza stabiliti dal legislatore per il compimento di taluni atti processuali e di ottenere, pertanto, la rimessione in termini per il compimento degli stessi. L’istituto è stato introdotto dal t.u. sul Consiglio di Stato n.1054 del 1924 (artt. 34 e 36) per i casi di erronea presentazione di ricorso giurisdizionale avverso atti non definitivi (ma questa ipotesi ha perso gran parte della sua importanza alla luce della riforma del processo amministrativo del 1971, che ha introdotto la facoltatività del previo ricorso gerarchico avverso atti non definitivi) e per l’ipotesi di tardiva o irregolare notificazione del ricorso. La scusabilità dell’errore è riconosciuta dal giudice competente a decidere il ricorso, ma non è sufficiente la buona fede o qualsiasi altra causa soggettiva del ricorrente. La scusabilità deve derivare, infatti, o dalla incerta interpretazione delle norme processuali, ritenute speciali rispetto a quelle relative agli altri organi giurisdizionali, ovvero dal contrasto giurisprudenziale o da un fuorviante comportamento tenuto dall’amministrazione che ha emanato l’atto impugnato (quando, per esempio, in calce al provvedimento abbia indicato un termine di decadenza diverso da quello previsto dalla legge). Altra ipotesi di errore scusabile è prevista dall’art. 34 della l. n. 1034 del 1971 per il caso in cui il Consiglio di Stato, in qualità di giudice d’appello, riconosca scusabile la proposizione del ricorso proposto in difetto di giurisdizione o di competenza o in violazione delle norme sulla notificazione. I benefici derivanti dalla scusabilità dell’errore sono stati estesi, nella pratica giurisprudenziale, anche al di là dei casi previsti dalla legge, quando il giudice riscontri un’obiettiva incertezza nell’applicazione delle norme di diritto, tanto da indurre taluno a parlare nell’errore scusabile come di una di clausola generale di salvezza. (Cosentino).

errore sui motivi: v. errore di diritto.

errore sulla natura o sull’oggetto del contratto: il primo è l’errore sul tipo di contratto che si conclude: credo, ad esempio, di comperare e invece ricevo in leasing; oppure do la mia adesione ad una associazione (v.) (che nel linguaggio corrente talvolta è detta società ) nell’erroneo convincimento di aderire ad una vera società (v.) (mi impegno, perciò , a versare un contributo a fondo perduto, mentre ero convinto di fare un investimento a scopo di lucro). Il secondo è il caso dell’aliud pro alio; qui l’errore riguarda la cosa o la prestazione dedotta in contratto: acquisto, ad esempio, il biglietto di un cinema credendo che vi si proietti un dato film e invece se ne proietta un altro; acquisto dei titoli credendo che siano azioni e invece sono obbligazioni.

errore sulle qualità della cosa: è l’errore su qualità dell’oggetto che, secondo il comune apprezzamento e date le circostanze, debbono ritenersi determinanti del consenso: non avrei venduto il mio fondo rustico a quel prezzo se avessi saputo che il piano regolatore lo aveva incluso fra le aree edificabili; non avrei, per quel prezzo, comperato dall’antiquario il mobile se avessi saputo che era un’imitazione e non, come credevo, un pezzo autentico. In questo ordine di ipotesi rientra l’errore sulla vetustà dell’oggetto: non avrei comperato quella autovettura usata, o non l’avrei comperata per quel prezzo, se non fossi caduto in errore circa l’anno di immatricolazione.

errore sull’identità o sulle qualità personali: è l’errore dell’altro contraente. Sull’identità : credo di contrattare con Tizio, invece contratto con Caio; sulle qualità personali: il contraente è Tizio, ma questi non è , come erroneamente credevo, persona in floride condizioni economiche (ignoravo, ad esempio, che nei suoi confronti sono state presentate istanze di fallimento). Ev un errore che può assumere rilievo solo quando l’identità o le condizioni personali dell’altro contraente siano determinanti del consenso, ossia tali per cui non si sarebbe concluso il contratto con quella persona se non si fosse caduti in errore sulla sua identità o sulle condizioni personali. Se vendo per contanti la mia casa a Tizio credendo per errore di venderla a Caio, questo errore di norma è irrilevante, perche´ a contanti l’avrei comunque venduta a chiunque, essendo interesse del venditore solo quello di realizzare il prezzo di vendita. Ma, se l’ho venduta con pagamento del prezzo a termine, è stata determinante del consenso l’identità del compratore, perche´ conoscevo Caio per persona solvibile e nulla so di Tizio (se poi Tizio, a differenza di Caio, è un imprenditore insolvente, i cui pagamenti sono soggetti a revocatoria (v.) a seguito di fallimento, ho interesse all’annullamento per errore sulle qualità dell’altro contraente anche della vendita per contanti). Per una intera serie di tipi contrattuali, detti contratti personali, l’identità o le qualità personali del contraente sono sempre determinanti del consenso: basta, per questi contratti, la solo prova dell’errore sull’identità dell’altro contraente o, esatta l’identità , sulle sue qualità personali; non occorre provare, ulteriormente, che l’errore è stato determinante del consenso, essendo l’identità del contraente circostanza inerente all’essenza del contratto. Così, ad esempio, la locazione o il mutuo o l’appalto: non si dà in locazione una cosa o a prestito una somma a chiunque, ne´ si affida l’esecuzione di un’opera a un qualsiasi imprenditore; si tiene conto della solvibilità del locatario o del mutuatario o delle qualità professionali dell’appaltatore.

errore sul valore della cosa: v. errore sulle qualità della cosa.

errore vizio: v. errore motivo.


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