Enciclopedia giuridica

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Nullità del contratto

Il contratto è invalido quando è in contrasto con una norma imperativa. Ma l’invalidità può essere di due specie: il contratto che contrasta con norme imperative può essere nullo, o, semplicemente, annullabile; e si deve altresì avvertire che la legge può prefigurare, per la violazione di norme imperative, conseguenze diverse dalla invalidità . La nullità del contratto è , fra le due specie di invalidità , quella di portata generale: non occorre, perche´ un contratto sia nullo, che la nullità sia prevista dalla legge come conseguenza della violazione di una data norma imperativa; basta che una norma imperativa sia stata violata. L’annullabilità ha, invece, carattere speciale: ricorre quando sia stata espressamente prevista dalla legge come conseguenza della violazione di una norma imperativa. Questa regola fondamentale è posta dall’art. 1418, comma 1o, c.c.: il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente. Le ipotesi per le quali la legge dispone diversamente possono essere: a) ipotesi per le quali è prevista quella forma di invalidità diversa dalla nullità del contratto che è l’annullabilità del contratto. Sono, per i contratti (e gli atti unilaterali) in generale, l’incapacità (v.) di contrarre delle parti (art. 1425 s. c.c.) e i vizi del consenso (v. vizi, nullità del contratto del consenso) (artt. 1427 ss. c.c.); il conflitto di interessi fra rappresentato e rappresentante (v. conflitto di interessi, nullità del contratto fra rappresentante e rappresentato) (art. 1394 s. c.c.); mentre altre specifiche cause di annullabilità sono previste in relazione a singoli contratti, come il contratto di assicurazione (v.) (art. 1892 c.c.) o il contratto di lavoro (art. 2098 c.c.), o in relazione a singoli atti unilaterali, come le deliberazioni dei partecipanti alla comunione (v. comunione, annullabilità delle deliberazioni della nullità del contratto) (artt. 1109, 1137 c.c.), le deliberazioni delle società (v. deliberazione di società ) (art. 2377 c.c.) e delle associazioni (v. associazione, annullabilità delle deliberazioni dell’nullità del contratto) (art. 23 c.c.); b) ipotesi nelle quali la legge assicura l’effettività della norma imperativa con la previsione di rimedi diversi dalla invalidità del contratto, come ad esempio l’assoggettamento delle parti ad una specifica sanzione amministrativa o come l’obbligo di rimuovere la situazione creata con la violazione della norma imperativa (così è per la violazione del divieto di acquisto di azioni proprie o di acquisto di azioni della società controllante, che per gli artt. 2357 ss. c.c. importano non la nullità dell’acquisto, ma l’obbligo di alienare le azioni acquistate in violazione del divieto). Alla regola generale della nullità del contratto per contrarietà a norme imperative (salvo che la legge non disponga diversamente) fa seguito, nel secondo comma dell’art. 1418 c.c., una serie di regole analitiche: produce nullità , anzitutto, la mancanza di uno dei requisiti del contratto, indicati nell’art. 1325 c.c.: mancanza di accordo delle parti (v.) o della causa (v. causa, nullità del contratto del contratto), o dell’oggetto, che sia un oggetto possibile, determinato o determinabile (v. oggetto del contratto, nullità del contratto possibile; oggetto del contratto, nullità del contratto determinato; oggetto del contratto, nullità del contratto determinabile) o della forma (v. forma del contratto) (se richiesta a pena di nullità ) nonche´ l’illiceità dell’oggetto, della causa, dei motivi (v. contratto, nullità del contratto illecito). Ev da notare che il secondo comma dell’art. 1418 c.c., a differenza del primo, non contempla la possibilità di eccezioni; sicche´ la mancanza dei requisiti del contratto e le illiceità qui indicate operano quali immancabili cause di nullità del contratto, rispetto alle quali non è concepibile una diversa disposizione di legge. L’accordo è il risultato della concorde dichiarazione di volontà delle parti: si compone di due (o più ) dichiarazioni di volontà , mediante le quali ciascun contraente partecipa all’accordo (la dichiarazione del venditore, ad esempio, di volere vendere, la dichiarazione del compratore di volere comprare). In ciascuna dichiarazione di volontà si può distinguere fra la volontà , che il soggetto forma entro la propria mente (la volontà di comprare, la volontà di vendere), e la dichiarazione, costituita dallo scritto o dalle parole o da altri segni (come alzare la mano all’asta) mediante i quali la interna volontà si manifesta all’esterno. La volontà interna del soggetto, finche´ non è dichiarata all’esterno (cosiddetta riserva mentale), è irrilevante per il diritto. L’esterna dichiarazione, a sua volta, produce effetti giuridici non per il fatto in se´ che determinate parole (vendo, compero ecc.) vengano scritte o pronunciate o che determinati segni (come alzare la mano) vengano espressi (così accadeva nei sistemi giuridici primitivi, che attribuivano gli effetti giuridici, come per una sorta di ritualità magica, direttamente alle parole o ai gesti delle parti): gli effetti giuridici si producono solo in quanto alla esterna dichiarazione corrisponde una volontà del dichiarante. Il contratto è nullo per mancanza del requisito dell’accordo delle parti quando, nonostante la dichiarazione contrattuale resta all’esterno, manca l’interna volontà delle parti di produrre effetti giuridici: l’interna volontà dell’una o dell’altra parte oppure di entrambe. I casi ai quali si suole fare riferimento sono, per la verità , alquanto marginali. Un caso è quello della dichiarazione non seria: un contratto viene dichiarato per finzione scenica (si dichiara, sul palcoscenico, di vendere e di comperare, ma lo dichiarano gli attori ripetendo il copione) oppure per esemplificazione didattica (il professore che, per spiegare la vendita, finge di vendere ad un allievo) e simili. Si esce dai casi di scuola quando si precisa che la volontà contrattualmente significativa, tale da formare un valido accordo, è la volontà nullità del contrattodecisione, non la volontà nullità del contrattodisposizione o la volontà nullità del contrattodesiderio: perciò la dichiarazione che denota disponibilità o desiderio di vendere o di comperare non vale ne´ come proposta ne´ come accettazione contrattuale. Un altro caso è quello della violenza fisica, da non confondere con la violenza morale che è ipotesi tutt’altro che marginale e che comporta non la nullità del contratto, ma l’annullabilità . La violenza fisica è il fatto dell’altro contraente o di un terzo che provoca una dichiarazione non voluta: in un’asta, alla offerta del banditore, si alza una mano, ma non perche´ la persona cui la mano appartiene abbia voluto accettare l’offerta, bensì perche´ il suo vicino le ha afferrato il braccio e glielo ha sollevato verso l’alto. Qui alla dichiarazione di uno dei contraenti non corrisponde alcuna volontà del dichiarante, ed il contratto è da considerare sicuramente nullo per mancanza di consenso. Altrettanto va detto per il caso del contratto concluso da un contraente in stato di assoluta incapacità di intendere e di volere procuratogli dall’altro contraente o, questo consapevole, da un terzo (con la somministrazione di sostanze stupefacenti o con l’ipnosi, ammesso che questa possa provocare, ciò che in medicina legale è controverso, una assoluta incapacità di intendere e di volere del soggetto che vi è sottoposto). Anche qui c’è una esterna dichiarazione del soggetto (la sua firma in calce al contratto), ma la dichiarazione non è voluta dal dichiarante. Non è però causa di nullità del contratto la cosiddetta persuasione occulta che la pubblicità commerciale esercita, con la sistematica ripetizione di ben studiati messaggi, sulla mente dei consumatori, ingenerando in loro il bisogno irresistibile di acquistare beni che, altrimenti, non avrebbero desiderato. Qui la volontà del consumatore, sebbene violentemente coartata, non può dirsi esclusa: egli può non acquistare, anche se è molto probabile che acquisterà . La pubblicità commerciale pone gravi problemi di protezione della libertà e della dignità dell’uomo, ai sensi dell’art. 41, comma 2o, della Costituzione, per il quale l’iniziativa economica non può svolgersi in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà , alla dignità umana. Ma sono problemi che non si pongono in relazione all’autonomia contrattuale del consumatore e in termini di validità del contratto, salvo che in casi particolari come in quello delle vendite a domicilio (v. domicilio, vendite a nullità del contratto), bensì in termini di limiti all’iniziativa economica degli imprenditori e, in particolare, di controllo dei sistemi di pubblicità adoperanti per la diffusione dei loro prodotti. Ancora alla mancanza di volontà si riportano alcuni casi nei quali l’anomalia sembra, a prima vista, investire piuttosto la dichiarazione. Uno è il caso della dichiarazione formata dal dichiarante, ma comunicata al destinatario da terzi, senza il concorso della volontà del dichiarante; l’altro è quello della dichiarazione trasmessa sì dal dichiarante al destinatario, ma per uno scopo diverso dalla accettazione contrattuale. L’anomalia non sta, quanto al primo caso, nella non riferibilità della dichiarazione al volente, ma nel fatto che questi non aveva affatto maturato una volontà , contrattuale, giacche´ aveva trattenuto presso di se´ il testo contrattuale, incerto se spedirlo o distruggerlo. Ciò che manca è , dunque, la volontà ; come manca la volontà nel secondo caso, giacche´ la dichiarazione portata a conoscenza del destinatario per scopi non contrattuali ha in se´ la riserva di non avere ancora maturato una decisione definitiva. Diversi da quelli ora considerati sono i casi di divergenza fra interna volontà e dichiarazione esteriore: il dichiarante, in questi casi, vuole la dichiarazione, ma questa è , per errore (cosiddetto errore ostativo), formulata in modo non corrispondente alla sua interna volontà (dico vendo per un milione di lire, ma volevo dire un milione di dollari), oppure è inesattamente trasmessa dalla persona o dall’ufficio che ne era stato incaricato (detto, per telefono, un milione di dollari, ma l’ufficio, per errore, trasmette un milione di lire o, addirittura, detto in risposta ad una proposta contrattuale non accetto, ma l’ufficio trasmette, per errore, accetto). Anche in questi casi, a rigore, manca il requisito dell’accordo delle parti: ciò che una parte vuole non corrisponde a ciò che dichiara di volere e, pertanto, a ciò che l’altra parte accetta. Tuttavia la legge non ravvisa in questi casi una causa di nullità del contratto, bensì una causa di annullabilità (v. errore, nullità del contratto ostativo). Di più : l’errore rende annullabile il contratto solo se riconoscibile dall’altro contraente. Altro caso di divergenza fra volontà e dichiarazione è quello che si determina nel caso di abusivo riempimento di foglio firmato in bianco. Qui vengono in considerazione due distinte ipotesi: quella dell’abusivo riempimento da parte del terzo incaricato del riempimento (ipotesi per la quale l’art. 14 l. camb. suggerisce la soluzione dell’annullabilità ); quella della dichiarazione cambiaria emessa erroneamente senza indicazione dell’importo (cosiddetto titolo incompleto) e arbitrariamente completata da uno dei portatori intermedi del titolo; ipotesi per la quale la giurisprudenza si è pronunciata nel senso della nullità (perche´ la dichiarazione non è voluta), mentre la dottrina appare divisa. V. anche contratto, nullità del contratto inesistente; contratto, nullità del contratto illecito.

azione di nullità del contratto: a chiedere la dichiarazione di nullità del contratto è legittimato chiunque, anche se terzo rispetto alle parti, dimostri di avervi interesse (art. 1421 c.c.). La nullità del contratto può essere rilevata d’ufficio dal giudice (art. 1421 c.c.); questi può dichiarare nullo un contratto che sia stato dedotto in giudizio, anche in assenza di una apposita domanda o eccezione in tal senso dell’interessato. La rilevabilità d’ufficio della nullità del contratto, ammessa dal c.c., deve però essere coordinata con i principi del c.p.c. e, in particolare, con il principio della domanda (art. 99 c.p.c.) e della corrispondenza fra domanda o eccezione e giudicato (art. 112 c.p.c.), nonche´ con il principio sulla disponibilità delle prove (art. 115 c.p.c.). Il coordinamento è stato attuato dalla giurisprudenza con le seguenti regulae iuris: a) il giudice può rilevare la nullità del contratto se la validità di questo sia elemento costitutivo della domanda e se fra le parti vi sia contestazione sull’applicazione o sull’esecuzione del contratto; b) il giudice non può rilevare d’ufficio la nullità del contratto se la parte interessata abbia contro di esso prospettato un rimedio diverso, come l’annullamento (v. annullabilità ) o come la risoluzione (v. risoluzione del contratto), o se sia stata domandata la dichiarazione di nullità per una diversa causa; c) il giudice può rilevare d’ufficio la nullità del contratto solo se la causa di nullità emerge dagli atti e non richiede ulteriori indagini di fatto; d) la nullità del contratto può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio: anche in grado d’appello o di Cassazione, sempre che il giudice di grado inferiore non abbia pronunciato sulla validità del contratto, comportando ciò il formarsi di un giudicato che preclude il successivo esame della materia. L’nullità del contratto nullità del contratto è imprescrittibile (art. 1422 c.c.). La sentenza che dichiara la nullità del contratto opera retroattivamente (ed elimina, perciò , ogni effetto del contratto) sia fra le parti sia rispetto ai terzi, anche se questi sono in buona fede, ossia ignoravano la causa di nullità. Ev il caso, ad esempio, di chi abbia comperato un bene da persona che, a sua volta, l’aveva comperato con un contratto affetto da causa di nullità : la nullità di questo precedente contratto, anche se dichiarata dopo la conclusione del contratto successivo, travolge il contratto successivo e pregiudica i diritti contrattualmente acquistati in base ad esso, anche se acquistati in perfetta buona fede. Sarà pregiudicato, nel nostro esempio, il diritto alla consegna del bene: il secondo venditore non dovrà consegnarlo al suo avente causa, ma dovrà restituirlo al suo dante causa. In tema di nullità del contratto nullità del contratto la legge sacrifica le esigenze di sicurezza nella circolazione dei beni (v. beni, circolazione dei nullità del contratto), e protegge quelle dell’autonomia contrattuale (v.). Bisogna però ricordare che i drastici effetti che la nullità del contratto produce sulla circolazione dei beni possono essere neutralizzati dai principi che regolano l’acquisto dei beni a titolo originario (v. acquisto, nullità del contratto a titolo originario), mediante il possesso di buona fede (v. acquisto, nullità del contratto a non domino) o mediante l’usucapione (v.). Ev vero, così, che l’nullità del contratto nullità del contratto è imprescrittibile; ma è vero pure che il venditore, o il suo erede o avente causa, otterrà inutilmente una sentenza dichiarativa della nullità del contratto di vendita se, nel frattempo, il compratore avrà , mediante il possesso prolungato per il tempo di legge, usucapito il bene (art. 1442 c.c.). Ev vero, ancora, che la sentenza che dichiara la nullità del contratto travolge i diritti contrattualmente acquistati dai terzi di buona fede; ma è vero pure che, se costoro hanno conseguito il possesso del bene ne diventano proprietari a titolo originario (art. 1153 c.c.), e non sono tenuti a restituirlo (il primo venditore, nel nostro esempio, avrà inutilmente ottenuto la dichiarazione di nullità della sua vendita se, prima, il suo avente causa aveva venduto e consegnato la cosa ad un terzo di buona fede). Bisogna considerare anche gli effetti che sul contratto nullo produce la cosiddetta trascrizione sanante: se la domanda diretta a ottenere la dichiarazione di nullità del contratto soggetto a trascrizione è trascritta dopo cinque anni dalla data della trascrizione del contratto impugnato, la sentenza che la accoglie non pregiudica i diritti acquistati a qualunque titolo da terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda (art. 2652, comma 7o, c.c.). Si suole insegnare che la sentenza che pronuncia la nullità del contratto è una sentenza dichiarativa, mentre è costitutiva la sentenza che lo annulla (v. annullabilità ). Se ne fanno derivare conseguenze circa l’efficacia del contratto: se questo è nullo, esso non produce effetti ab initio; se è annullabile, esso è per intanto efficace finche´ eventualmente non segua la pronuncia, costitutiva e non già meramente dichiarativa, con cui l’autorità lo pone nel nulla. La distinzione è equivoca, dal momento che anche la sentenza di annullamento, al pari di quella di nullità , opera retroattivamente fra le parti ed elimina il contratto ab origine. Sicche´ la posizione di chi è chiamato ad eseguire un contratto affetto da una causa di invalidità non muta a seconda che si tratti di causa di nullità o di annullabilità : in entrambi i casi, se si rifiuta di eseguire il contratto, ha l’onere di promuovere il giudizio per la sua invalidazione; e su di lui incombe, in uguale misura per entrambi i casi, il rischio di essere condannato per inadempimento (v.), se la domanda di nullità o quella di annullamento non viene accolta. Alla dichiarazione di nullità del contratto consegue il diritto delle parti di ripetere le prestazioni eventualmente eseguite. La disciplina della ripetizione può frustrare quella della nullità : l’azione di ripetizione (v. ripetizione di indebito) è soggetta all’ordinario termine decennale di prescrizione; perciò , se questa azione si è già prescritta, a nulla gioverà l’imprescrittibilità dell’azione di nullità , e la ottenuta sentenza che dichiara nullo il contratto non consentirà di ripetere la prestazione eseguita. Lo precisa anche l’art. 1422 c.c.: l’azione per far dichiarare la nullità del contratto non è soggetta a prescrizione, salvi gli effetti della prescrizione delle azioni di ripetizione. V. anche conversione, nullità del contratto del contratto nullo; contratto, inefficacia del nullità del contratto; contratto, invalidità del nullità del contratto.

nullità del contratto di singole clausole: v. nullità del contratto parziale.

nullità del contratto e inesistenza: v. contratto, nullità del contratto inesistente.

imprescrittibilità dell’azione di nullità del contratto: v. imprescrittibilità , nullità del contratto dell’azione di nullità .

nullità del contratto parziale: il principio di conservazione (v. contratto, conservazione del nullità del contratto) ispira molteplici norme in materia di contratti, tra cui anche quelle relative alla nullità del contratto nullità del contratto. Le cause di nullità che investono solo singole clausole del contratto comportano nullità di quelle clausole, ma non la nullità dell’intero contratto: a) se risulta che non erano clausole essenziali, tali per cui le parti non avrebbero concluso il contratto senza quelle clausole (art. 1419, comma 1o, c.c.); b) se, in ogni caso, le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative di legge (art. 1419, comma 2o, c.c.). Il secondo principio trova molteplici applicazioni: la nullità delle clausole di esonero da responsabilità (v. clausola, nullità del contratto di esonero da responsabilità ) per dolo o per colpa grave (art. 1229 c.c.) non consente mai di accertare se, in loro difetto, le parti avrebbero ugualmente concluso il contratto; comporta, semplicemente, la responsabilità delle parti per dolo o colpa grave. Altro esempio: è nulla la clausola che prevede una durata della locazione superiore a trent’anni o a quella che contempla una durata del patto di non concorrenza superiore a cinque anni; ma la nullità della clausola non consente una indagine sulla sua essenzialità e non può condurre alla nullità dell’intero contratto: comporta, semplicemente, che la locazione durerà trent’anni (art. 1573 c.c.) e che il patto di non concorrenza durerà cinque anni (art. 2596 c.c.). Altro esempio ancora: il patto leonino, ossia il patto per il quale uno dei soci è escluso dalla partecipazione agli utili e alle perdite della società, è nullo (art. 2265 c.c.); ma ciò non può comportare altra conseguenza se non la partecipazione agli utili o alle perdite anche di quel socio, secondo i criteri di legge. In tutti questi casi il principio di conservazione del contratto si combina con un altro principio, che è quello della integrazione del contratto (v.) (art. 1374 c.c.); il contenuto di questo è determinato, oltre che dalla volontà delle parti, anche da disposizioni di legge. Il principio sub a ha sollevato un problema interpretativo: la nullità totale è la regola o l’eccezione? spetta a chi ha interesse a salvare il contratto l’onere di provare la non essenzialità della clausola? La giurisprudenza si è schierata per la seconda alternativa, sorretta dalla lettera della norma. Ha ulteriormente precisato che l’indagine sulla essenzialità della clausola va condotta con criterio oggettivo, con riferimento alla perdurante utilità del contratto rispetto agli interessi con esso perseguiti; ha, infine, ricercato il giusto punto di equilibrio fra esigenze di conservazione del contratto e protezione dell’autonomia contrattuale, precisando che la nullità del contratto nullità del contratto può essere dichiarata soltanto allorche´ occorra amputare una parte del contratto senza la quale i contraenti avrebbero ugualmente raggiunto l’accordo e non pure nel caso in cui occorrerebbe procedere, da parte del giudice, ad adeguamento e rettifiche delle complessive prestazioni al fine del loro equilibrio. Altra applicazione del principio di conservazione è nei contratti plurilaterali con comunione di scopo (v. comunione, contratto con nullità del contratto di scopo): la nullità (art. 1420) della partecipazione al contratto di una delle parti non comporta nullità dell’intero contratto se la sua partecipazione al contratto non debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale, e se il contratto, pertanto, può ugualmente avere attuazione con le parti restanti. V. anche clausole, inserzione automatica di nullità del contratto.

nullità del contratto per mancanza dell’accordo delle parti: v. nullità del contratto.

rilevabilità d’ufficio della nullità del contratto: v. azione di nullità del contratto.


Nullità      |      Nullum crimen sine actione


 
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