Brocardo esprimente quello che viene definito principio di materialità del reato, secondo il quale può costituire reato solo un comportamento che si estrinsechi materialmente nel mondo esterno, risultando quindi oggetto di percezione sensibile; conseguenza di ciò è che non rilevano in alcun modo ai fini del diritto penale, le mere rappresentazioni psichiche che come tali non si materializzino in un comportamento. Secondo parte della dottrina, il principio di materialità ha rilevanza costituzionale: nel riferirsi al fatto commesso, infatti, l’art. 25, comma 2o, Cost. sarebbe inteso a respingere ogni tipo di diritto penale di stampo soggettivistico, fondando così sull’oggettività e materialità del fatto. il reato
Nullità del contratto | | | Nullum crimen sine lege |