Enciclopedia giuridica

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Capacità



capacità a delinquere: la capacità capacità serve ad individualizzare e, dunque, a graduare la responsabilità penale di un soggetto. Essa si differenzia dall’imputabilità (v.) che costituisce il presupposto della responsabilità , in quanto la prima attiene al quantum e la seconda all’an della pena. Le due citate figure sono tuttavia connesse da un rapporto di consequenzialità , poiche´ per aversi una graduazione della pena, ossia avere riguardo alla capacità capacità, è necessario che sia accertata l’imputabilità di un soggetto. All’interno della categoria degli imputabilicapacitàresponsabili, schematica ed astratta, l’esigenza di una giustizia del caso concreto impone di graduare la capacità di intendere e di volere (v.) e la responsabilità morale del singolo soggetto in rapporto al riflettersi della sua concreta individualità sul reato compiuto, cioè di individualizzare la responsabilità nel quantum delle sue possibili graduazioni. L’istituto in esame, sconosciuto nel codice del 1889, è stato introdotto nel vigente, fra incertezze e contrasti, all’art. 133, ove si legge che il giudice deve tener conto, nella graduazione della pena, oltre ad altri parametri ivi specificati, anche della capacità capacità. Essa deve essere desunta da elementi empirici, di cui alcuni sono riferibili all’azione (motivi, comportamento al momento del fatto) ed altri ne prescindono (carattere del reo, condizioni di vita). Il codice dunque indica gli elementi fattuali da valutare, ma non fornisce i criteri finalistici di valutazione. Tale silenzio legislativo ha acutizzato i contrasti tra le dottrine retribuzionistiche e neopositivisticocapacitàpreventiva, le quali sono concordi su un unico punto, cioè che si assiste ad uno spostamento del giudizio dal fatto alla personalità , di cui appunto la capacità capacità costituisce una caratteristica. A tal proposito è bene specificare che la personalità si intende, nell’ambito di cui si discute, rapportata all’azione criminosa, e non in se´ considerata (v. pena, personalità della capacità). A soluzione della citata diatriba in ordine alla funzione della capacità capacità, appare corretto alla recente dottrina accogliere una concezione bidimensionale. Secondo una finalità retributiva, la capacità capacità va intesa come capacità morale di compiere il reato commesso e concorre a graduare la responsabilità del soggetto per tale reato, che è tanto maggiore quanto maggiore è la libera adesione al fatto, ossia la sua rimproverabilità . Secondo una finalità preventiva, la capacità capacità serve ad accertare l’attitudine del soggetto a commettere nuovi reati, in ragione dell’intensità della potenzialità criminosa e del maggiore o minore bisogno di trattamento penale.

capacità contributiva: si tratta di una formula, priva di significati precisi ed univoci, proveniente dalla scienza delle finanze e designante un criterio di riparto della spesa pubblica destinata ai servizi indivisibili. Il principio di capacità capacità è però sancito a livello costituzionale dall’art. 53, comma 1o, Cost. in cui è stabilito che tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità capacità. La norma nel suo tenore letterale sembra essere assai poco significativa, ma in quanto formula normativa contenuta nella Costituzione non può essere lasciata priva di valore e significato concreto. L’inserzione nel testo costituzionale impone, altresì, il coordinamento con gli altri principi costituzionali ed in particolare con il dovere di solidarietà economica e sociale permettendo il superamento delle antiche teorie che vedevano nelle norme tributarie restrizioni della libertà e dei diritti di proprietà. Ne´ può dimenticarsi che letto in chiave accentuatamente garantistica il principio di capacità capacità è stato visto come una norma posta a tutela dell’iniziativa economica privata. Ad attribuire significato alla formula ha contribuito sia la dottrina che una copiosa giurisprudenza in sede di controllo di costituzionalità delle leggi impositive. Il principio di capacità capacità costituisce certamente un criterio limite di non arbitrarietà posto al legislatore tributario nella scelta dei tributi che istituisce e quindi una garanzia per i singoli di non essere assoggettati ad imposizione in modo arbitrario ed irrazionale. Ma la capacità capacità non può essere ridotta solo a questo. La giurisprudenza della Corte la definisce come l’idoneità soggettiva alla obbligazione d’imposta, rilevata dal presupposto al quale la prestazione è collegata e la dottrina prevalente la legge in chiave essenzialmente economica come attitudine o forza economica. In virtù di tale principio il presupposto e la base imponibile devono rivelarsi come fatti o entità cui sia sottesa una precisa ed inequivocabile valenza economica e nel giudizio sulla costituzionalità del singolo tributo, essendo difficilmente ipotizzabile un giudizio di costituzionalità che investa l’intero sistema tributario, ciò che rileva non è la capacità capacità complessiva del soggetto, ma quella specifica rivelata dal particolare presupposto (c.d. capacità capacità specifica laddove la capacità capacità globale rileverà ai fini della valutazione del sistema ai sensi dell’art. 53, comma 2o, ovvero ai fini della progressività . Peraltro va tenuto presente che mentre il presupposto deve possedere sia i requisiti dell’attualità che dell’effettività, la base imponibile deve almeno presentare il requisito dell’effettività ovverossia che in essa possano rinvenirsi elementi riscontrabili nella realtà. Inoltre prelievo secondo la capacità capacità significa anche non assoggettabilità ad imposizione delle potenzialità economiche indispensabili per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali del soggetto passivo (c.d. minimo vitale) e necessità che il prelievo non assuma mai caratteri espropriativi. Il principio influenza, infine, l’individuazione del soggetto passivo del tributo circoscrivendola a quanti, avendo la titolarità giuridica delle fonti di ricchezza assoggettate a prelievo, possono disporne. La giurisprudenza della Corte non ha mai individuato un elenco tassativo dei fatti che esprimono capacità capacità limitandosi, genericamente, a dire che esprime capacità contributiva qualsiasi indice concretamente rilevatore di ricchezza. Comunque sono considerati indici diretti di capacità capacità il reddito, il patrimonio e gli incrementi fisici o di valore del patrimonio. Tuttavia mentre l’imposta progressiva sul reddito complessivo dell’individuo viene considerata come quella che meglio rispecchia la capacità capacità, dubbi sussistono su alcune forme di tassazione del patrimonio e soprattutto sui c.d. indici indiretti di capacità quali il consumo ed il trasferimento dei beni.

capacità di intendere e di volere: sono le uniche facoltà psichiche richieste dall’ordinamento come presupposti dell’imputabilità (v.), per cui è da escludere che possano a tal fine essere considerati altri aspetti della personalità dell’agente. Delle tre facoltà psichiche (sentimento, volontà ed intelligenza), che caratterizzano l’azione dal lato soggettivo, il c.p. prende in considerazione solo le ultime due; pertanto le anomalie del carattere e l’insufficienza di sentimenti eticocapacitàsociali non possono essere di per se stesse considerate. Ne consegue che in difetto anche di uno solo dei presupposti dell’imputabilità , sarebbe impossibile, in concreto, l’applicazione della pena. La capacità di intendere è l’idoneità del soggetto a conoscere, comprendere discernere i motivi del proprio comportamento e, perciò , a valutarla in relazione al mondo esterno nonche´ nella sua portata e nelle sue conseguenze. In conclusione, significa rendersi conto del valore delle proprie azioni. La capacità di volere è invece l’attitudine della persona a determinarsi in modo autonomo, la facoltà di volere ciò che si giudica doversi fare, adeguando il proprio comportamento alle scelte fatte. Se può aversi capacità di intendere senza quella di volere, difficilmente sarebbe concepibile quest’ultima senza la prima.

capacità di ricevere per testamento: v. capacità di succedere.

capacità di succedere: non tutti coloro che sono chiamati alla successione, per testamento o per legge, possono succedere. Perche´ succedano occorre che siano capaci di succedere e, inoltre, che non ne siano indegni (v. indegnità di succedere). Sono capaci di succedere sia le persone fisiche sia, nelle successioni testamentarie, gli enti, come associazioni (v.), fondazioni (v.), società (v.), riconosciuti come persone giuridiche; non lo sono gli enti non riconosciuti: le disposizioni testamentarie a loro favore perdono efficacia se, entro un anno dalla pubblicazione del testamento, non è fatta istanza per ottenere il riconoscimento (art. 600 c.c.). Perciò , a quelle associazioni, come i partiti politici e i sindacati, che hanno optato in via definitiva per la condizione di associazioni non riconosciute, è preclusa la possibilità di ricevere per testamento (come è preclusa la possibilità di accettare donazioni). Regole particolari valgono per le organizzazioni di volontariato (v. volontariato, organizzazioni di capacità). Quanto alle persone fisiche, sono capaci di succedere non soltanto le persone già nate al tempo in cui si apre la successione, ma anche quelle che a quel tempo siano solo concepite (art. 462, comma 1o, c.c.): se così non fosse, il figlio nato dopo la morte del padre non concorrerebbe con gli altri eredi nella successione; e si presume, salvo prova contraria, già concepito al tempo dell’apertura della successione chi è nato entro 300 giorni dalla morte dell’ereditando (art. 462, comma 2o, c.c.). Per testamento, inoltre, si possono lasciare i propri beni al figlio non ancora concepito di una data persona già vivente (art. 462, comma 3o, c.c.); il figlio di questa acquisterà l’eredità se e quando nascerà ; ma, se quella persona morirà senza avere il figlio, si darà luogo alla successione legittima, facendo riferimento alla data di apertura della successione. Indegne a succedere e, perciò , escluse dalla successione, a norma dell’art. 463 c.c., sono le persone che abbiano commesso gravi illeciti nei confronti del defunto o dei suoi parenti: chi ha commesso contro di lui oppure contro un suo ascendente, discendente o coniuge omicidio, anche se solo tentato o altro reato punito con la pena dell’omicidio (omicidio del consenziente minore o incapace o vittima di violenza, minaccia, suggestione, inganno; istigazione al suicidio di incapace di intendere e di volere: artt. 579, 580 c.p.) o calunnia o falsa testimonianza (nel qual caso è richiesto il giudizio penale, mentre negli altri casi il fatto può essere accertato, ai fini dell’indegnità a succedere, anche dal giudice civile), e chi ha falsificato, soppresso alterato, celato il testamento o ha indotto il testatore, con violenza o inganno, a fare testamento o a revocarlo o a mutarlo. Questi ultimi non solo non succedono in forza del testamento falsificato, alterato ecc., ma neppure nei limiti della quota cui, come parenti, avrebbero diritto per legge. Perche´ costoro succedano, occorre che il defunto, nel testamento in atto pubblico, li avesse riabilitati (art. 466, comma 1o, c.c.); o, quanto meno, che li avesse menzionati nel testamento, pur conoscendo la causa dell’indegnità , nel qual caso essi succedono nei limiti della disposizione testamentaria (art. 466, comma 2o, c.c.). Ai casi di indegnità a succedere di cui all’art. 463 c.c. si dovranno aggiungere quelli previsti dall’art. 541 c.p.: violenza carnale, atti di libidine violenti, corruzione di minorenni, induzione, agevolamento, sfruttamento della prostituzione comportano, quale effetto penale della condanna, la perdita dei diritti successori verso la persona offesa, oltre che del diritto agli alimenti; e qui, trattandosi di effetti penali, non giova la riabilitazione. Si discute se la causa di indegnità , al pari dell’incapacità a succedere impediscano ipso iure la successione, con la conseguenza che la sentenza che le accerta è sentenza dichiarativa e che la relativa azione è imprescrittibile, o se l’indegnità operi solo officio iudicis (v.) in forza di sentenza costitutiva, che priva ex post l’indegno del diritto di succedere (e sia pure con effetto retroattivo), mentre la relativa azione è soggetta alla ordinaria prescrizione decennale. Il punto è che l’indegno (non riabilitato) è , per l’art. 463, escluso dalla successione: egli non ha titolo per succedere; ed è arduo ammettere che il titolo si formi in conseguenza del decorso del termine di prescrizione. L’indegnità può essere fatta valere da soggetti che non hanno diritto di succedere in luogo dell’indegno, come ad esempio gli affini. Vi sono inoltre dei specifici di incapacità di ricevere per testamento (v.). Sono nulle le disposizioni testamentarie della persona sottoposta a tutela in favore del tutore, se fatto dopo la nomina di questo e prima che sia approvato il conto o sia estinta l’azione per il rendimento del conto medesimo, quantunque il testatore sia morto dopo l’approvazione. Questa norma si applica anche al protutore, se il testamento è fatto nel tempo in cui egli sostituiva il tutore. Sono però valide le disposizioni fatte in favore del tutore o del protutore che è ascendente, discendente fratello, sorella o coniuge del testatore (art. 596 c.c.). Sono nulle le disposizioni a favore del notaio o di altro ufficiale che ha ricevuto il testamento pubblico, ovvero a favore di alcuno dei testimoni o dell’interprete intervenuti al testamento medesimo (art. 597 c.c.). Sono nulle le disposizioni a favore della persona che ha scritto il testamento segreto, salvo che siano approvate di mano dallo stesso testatore o nell’atto della consegna. Sono pure nulle le disposizioni a favore del notaio a cui il testamento segreto è stato consegnato in plico non sigillato (art. 598 c.c.). Le disposizioni testamentarie a vantaggio delle persone incapaci indicate dagli articoli 596, 597 e 598 sono nulle anche se fatte sotto nome dell’interposta persona. Sono reputate persone interposte il padre, la madre, i discendenti e il coniuge della persona incapace, anche se chiamati congiuntamente con l’incapace (art. 599 c.c.). Inoltre, sono incapaci di ricevere testamento gli enti non riconosciuti (v. associazioni non riconosciute). Le disposizioni a favore di un ente non riconosciuto non hanno efficacia se entro un anno dal giorno in cui il testamento è eseguibile non è fatta l’istanza per ottenere il riconoscimento. Fino a quando l’ente non è costituito possono essere promossi gli opportuni provvedimenti conservativi (art. 600 c.c.).

capacità penale: è la capacità di essere soggetto di diritto penale, come soggezione alla legge penale, ed è propria di tutte le persone umane, a prescindere dal sesso, dall’età , o da altri requisiti positivi (fisicocapacitàpsichici) o negativi (assenza di immunità ). Questi possono incidere solo sulla capacità alla pena (imputabilità ), sulla capacità alle misure di sicurezza (pericolosità ) o sulla assoggettabilità a conseguenze penali (immunità ).

perdita della capacità di procreare: è una circostanza aggravante del delitto di lesioni personali. Può consistere nell’impotenza sia coeundi che generandi, e può verificarsi tanto su persona già divenuta capace (adulto), quanto su persona (bambino) non ancora capace. Nella donna, la circostanza si presenta come incapacità di concepire, di gestare, di partorire.


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