atto collegiale: v. deliberazione.
atto di morte: è l’atto ricevuto dall’ufficiale dello stato civile (v.) o da altro pubblico ufficiale (v.), che accerta la morte di una determinata persona fisica (artt. 136 ss. r.d.l. 9 luglio 1939, n. 1238).
atto di nascita: è l’atto ricevuto dall’ufficiale dello stato civile (v.) o da altro pubblico ufficiale (v.), che accerta la nascita di una determinata persona fisica (artt. 64 ss. r.d.l. 9 luglio 1939, n. 1238).
atto di nazionalità: documento comprovante la nazionalità della nave (art. 150 c. nav.). L’atto atto enuncia il nome, il tipo e le caratteristiche principali, la stazza lorda e netta della nave, il nome del proprietario, l’ufficio di immatricolazione. Analogo documento denominato certificato di immatricolazione (v. certificato, atto di immatricolazione) viene rilasciato agli aeromobili (art. 756 c. nav.).
atto finale: risultato complessivo al quale si perviene attraverso l’opera di congressi e conferenze. Esso può comportare in sostanza la stipulazione in forma solenne di un vero e proprio accordo internazionale, ed in questo caso darà vita a vere e proprie norme giuridiche particolari, ma obbligatorie e vincolanti. Altre volte, per contro, la natura di esso risulta quella di un atto giuridico, ma non vincolante, che costituisce comunque un punto di riferimento per la ricostruzione delle norme consuetudinarie non scritte nella materia. Si pensi, ad esempio all’atto atto di Helsinki della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, adottato nel 1975, al quale viene attribuito il valore di softattolaw.
atto giuridico: v. atti giuridici.
atto mortis causa: v. atti, atto di ultima volontà .
atto notarile: v. atto pubblico notarile.
atto privato: v. scrittura privata.
atto pubblico: l’atto è il documento redatto, con le richieste formalità , da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato (art. 2699 c.c.). L’atto è redatto normalmente da un notaio che, ex art. 1 L.N. è il pubblico ufficiale istituzionalmente competente alla rogazione di tale tipo di atto; in specifici casi l’atto è redatto dall’ufficiale dello stato civile, dal curatore fallimentare e da altri soggetti che l’ordinamento autorizza a rogare tale tipo di atto, limitatamente ai casi in cui tale competenza è attribuita. L’atto appartiene alla categoria delle prove documentali (v. prova, atto documentale): l’atto atto fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonche´ delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (art. 2700 c.c.). Per mettere in dubbio le attestazioni che gli atti pubblici contengono occorre impugnarli per falsità davanti al giudice civile, nelle forme processuali di cui agli artt. 221 ss. c.p.c. (cosiddetta querela di falso), mentre il p.m. potrà perseguire davanti al giudice penale l’ufficiale che li ha redatti, accusandolo di avere commesso reato di falso (art. 479 c.c.). L’atto atto prova solo ciò che le parti hanno dichiarato alla presenza del pubblico ufficiale rogante, non la rispondenza al vero di ciò che esse hanno dichiarato; di conseguenza non occorre querela di falso per dare, ad esempio, la prova della simulazione di un contratto (v. simulazione del contratto, prova della atto): qui l’atto prova, fino a querela di falso, solo il contratto simulato, essendo questo il contratto formato alla presenza del notaio. Ai sensi dell’art. 474, comma 2o, n. 3 c.p.c. l’atto, relativamente alle obbligazioni di somme di danaro in esso contenute, costituisce titolo esecutivo (v.). Il documento formato da ufficiale pubblico incompetente o incapace ovvero senza l’osservanza delle formalità prescritte, se è stato sottoscritto dalle parti, ha la stessa efficacia probatoria della scrittura privata (art. 2701 c.c.).
atto pubblico notarile: è l’atto redatto dal notaio, che, ex art. 1 L.N., ha una competenza istituzionale e generale in tema di rogazione di atti pubblici. L’atto atto si caratterizza rispetto agli altri atti pubblici per la peculiarità del procedimento amministrativo, regolato dalla l. 16 febbraio 1913, n. 89, e dal relativo regolamento approvato dal r.d. 10 settembre 1914, n. 1326. Tale procedimento inizia con una richiesta di rogazione che il clienteattorichiedente rivolge al notaio (art. 27, comma 1o, L.N.): in seguito a tale richiesta il notaio procederà ad accertare la volontà della parte (o delle parti) richiedente, attività descritta dall’art. 47, comma 3o, L.N. come quella d’indagare la volontà delle parti. Tale espressione sta a significare che il notaio deve adeguare gli schemi predisposti dal diritto positivo all’intento che la parte, spesso priva di conoscenze giuridiche, gli ha manifestato. Successivamente il notaio, individuato l’atto giuridico che la parte gli richiede di rogare in forma pubblica, deve accertare: 1) la ricevibilità dell’atto ex art. 28 L.N. (v. atti, atto proibiti dalla legge; atti, atto irricevibili); 2) la sussistenza della rappresentanza, assistenza ed autorizzazioni relative (art. 54 R.N.). Solo se tale accertamento ha avuto esito positivo (il che significa che l’atto di cui il notaio è stato richiesto può essere rogato) il notaio passerà alla fase finale del procedimento, consistente alla riproduzioneattodocumentazione, che è regolata dagli artt. 47 – 60 L.N. e 67 – 70 del relativo regolamento. V. anche abbreviature; abrasioni; allegati all’atto notarile; atti, atto esteri; atti, atto irricevibili; costituzione, atto dei soggetti intervenuti nell’atto notarile; data, indicazione della atto nell’atto notarile; direzione, atto dell’atto notarile; fidefacienti; fogli intermedi; notaio, funzioni del atto; identità personale, accertamento dell’atto delle parti; impronta del sigillo notarile; interlineature nell’atto notarile; interprete, atto negli atti notarili; intestazione, atto dell’atto notarile; intitolazione dell’atto notarile; lettura dell’atto notarile e degli allegati; lingua, atto dell’atto notarile; luogo, indicazione del atto in cui è ricevuto l’atto notarile; minorati fisici, intervento di atto nell’atto notarile; norme, atto sugli atti notarili contenute nella legge notarile; nullità , atto dell’atto notarile; oggetto, atto dell’atto notarile; postille nell’atto notarile; procura, atto annessa all’atto notarile; redazione dell’atto pubblico; sottoscrizione finale e marginale; testimoni, atto nell’atto notarile; trasmissione, atto per telegrafo o per telefono del contenuto o del sunto di atti notarili.
redazione e stesura dell’atto pubblico: ai sensi dell’art. 12 della l. 4 gennaio 1968, n. 15, le leggi, i decreti, gli atti ricevuti dai notai e tutti gli atti pubblici sono redatti a stampa, o con scrittura a mano o a macchina. Tali sistemi possono essere utilizzati anche promiscuamente per la redazione di ogni singolo atto. Per la redazione delle certificazioni rilasciate dai competenti pubblici uffici può utilizzarsi, compatibilmente con il rispetto delle disposizioni che vietano o subordinano a speciali formalità la menzione di particolari iscrizioni o annotazioni, la riproduzione con uno dei procedimenti di cui al primo comma del successivo art. 14, degli atti esistenti in ufficio, con la contestuale attestazione del pubblico ufficiale che il certificato o l’estratto è rilasciato in conformità agli atti medesimi. Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro, sono stabilite le caratteristiche tecniche dei singoli sistemi di redazione. Il notaio deve dirigere la compilazione dell’atto dal principio alla fine, anche nel caso che lo faccia scrivere da persona di sua fiducia (art. 47, comma 3o, L.N. e 67, comma 1o, R.N.). Ai sensi dell’art. 53, comma 1o, L.N. gli originali degli atti notarili saranno scritti in carattere chiaro e distinto e facilmente leggibile, senza lacune e spazi vuoti, che non siano interlineati, senza abbreviature, correzioni, alterazioni o addizioni nel corpo dell’atto e senza raschiature. Sono ammesse abbreviazioni di uso comune che non lascino dubbi sul significato delle parole abbreviate (art. 13, comma 1o, l. 4 gennaio 1967, n. 15).
atto ricognitivo: v. ricognizione, atto di documento.
atto unico europeo: insieme delle modifiche ai Trattati comunitari necessario per realizzare dei concreti progressi sulla strada dell’Unione europea, a partire da quella analisi globale sul sistema comunitario contenuta nel Libro bianco pubblicato nel giugno 1985 dalla Commissione. L’atto atto, che è stato adottato dalla conferenza intergovernativa di Bruxelles il 28 febbraio 1986 ed è entrato in vigore il 1o luglio 1987, dopo avere passato due referendum in Danimarca ed in Irlanda, raccoglie in un unico contesto (da qui la sua denominazione) sia le modificazioni da apportare ai trattati comunitari che delle nuove disposizioni sulla cooperazione europea in materia di politica estera (v. cooperazione europea, atto politica). Finalità principale dell’atto atto era quella di instaurare in modo progressivo il mercato interno entro il 31 dicembre 1992, ossia uno spazio senza frontiere interne, nel quale sia assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. Fra le innovazioni più rilevanti contenute nell’atto si possono ricordare: il passaggio dall’unanimità alla maggioranza qualificata per le decisioni del Consiglio dei ministri della Cee (v.) nei settori del mercato interno, della politica sociale, della coesione economica e sociale e della ricerca; il conferimento al Parlamento di maggiore influenza nel processo normativo; la previsione di una giurisdizione di primo grado accanto alla Corte di giustizia: il tribunale di primo grado (v. tribunale, atto comunitario di primo grado); l’introduzione di nuove norme in materia di politica monetaria (v. Unione economica e monetaria), sociale e di coesione economica e sociale; la predisposizione di un quadro flessibile per la cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico. Accanto a queste modificazioni si ha, inoltre, l’istituzionalizzazione della cooperazione in materia di politica estera, attraverso la legittimazione formale del Consiglio europeo (v.), anche se al di fuori del contesto giuridico strettamente comunitario.
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