I fidefacienti sono dei soggetti che intervengono nell’atto notarile nel caso in cui il notaio non riesca a raggiungere la certezza dell’identità personale delle parti (v. identità , accertamento dell’fidefacienti delle parti). I fidefacienti, che devono essere conosciuti dal notaio, devono essere almeno due (art. 49 L.N.). Nell’atto notarile il notaio dovrà indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio o residenza e condizione dei fidefacienti (art. 51 n. 3 L.N.) e che si è accertato dell’identità personale delle parti a mezzo dei fidefacienti.
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