Le festività infrasettimanale consistono in un’astensione facoltativa dal lavoro retribuita per poter partecipare a manifestazioni particolarmente sentite dalla comunità . La l. 5 marzo 1977, n. 54, ha ridotto il calendario delle festività infrasettimanale (previsto precedentemente dalle leggi nn. 260 del 1949 e 90 del 1954) abolendo cinque delle undici festività religiose, esclusa quella del Santo Patrono, ed ha spostato alla domenica due (su quattro) festività nazionali, col proposito di favorire un recupero di produttività e di combattere i c.d. ponti. Le festività infrasettimanale sono retribuite e, qualora esse cadano di domenica, ricevono retribuzione doppia. Mentre è vietato il lavoro di domenica (o comunque nel settimo giorno dopo sei giorni consecutivi di lavoro), il datore di lavoro può chiedere ed ottenere che il lavoro venga prestato durante le festività infrasettimanale, seppur prevedendo una maggiorazione retributiva. Per quanto riguarda il trattamento retributivo delle festività soppresse, la tendenza contrattuale che si va diffondendo nel settore privato, e che è stata legalizzata nel settore pubblico (l. 23 dicembre 1977, n. 937) è di trasformare tali ex festività in giornate aggiuntive di ferie.
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