Con la l. 17 maggio 1985, n. 210, istitutiva dell’ente ferrovie dello Stato, successivamente trasformato in s.p.a., il rapporto di lavoro del personale dipendente viene regolato su base contrattuale collettiva e individuale, operandosi, in tal modo, una privatizzazione del rapporto d’impiego anteriormente attinente alla sfera pubblicistica. Le relazioni sindacali vengono governate dalla l. n. 33 del 1970 (statuto dei lavoratori), devono essere improntate a correttezza ed imparzialità e coerenti con i principi dell’autoregolamentazione della conflittualità. La contrattazione collettiva (v.) deve svolgersi sotto il controllo centralizzato del consiglio di amministrazione dell’ente, che stipula i relativi contratti; gli oneri economici derivanti dalla contrattazione collettiva devono essere contenuti nell’ambito delle disponibilità finanziarie a ciò destinate nei bilanci dell’ente. L’ente provvede alla formazione e qualificazione professionale del proprio personale operativo, tecnico e amministrativo. Le controversie di lavoro relative al personale dipendente dell’ente ferrovie dello Stato sono di competenza del pretore del luogo ove ha sede l’ufficio dell’avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. L’art. 25, comma 3o, della l. n. 412 del 1991, riguardante il piano di ristrutturazione dell’ente ferrovie dello Stato, ha stabilito che al personale in esubero dei settori ausiliari connessi e complementari al servizio ferroviario, ovvero nel comparto della produzione e della manutenzione del materiale rotabile, si applicano le disposizioni delle leggi 23 luglio 1991, n. 223, e 5 novembre 1968, n. 1115 (v. cassa integrazione guadagni; licenziamento, ferrovie dello Stato collettivo; mobilità , liste di ferrovie dello Stato). Ai sensi dell’art. 6, comma 17o bis, l. n. 236 del 1993, che ha modificato l’art. 3 della l. n. 223 del 1991, le disposizioni in materia di mobilità ed il trattamento relativo si applicano anche al personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione, il cui rapporto sia disciplinato dal r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, che sia stato licenziato da imprese dichiarate fallite, o poste in liquidazione, successivamente alla data di entrata in vigore della stessa l. n. 223 del 1991. Ai sensi del medesimo disposto, per i lavoratori che si trovino nelle indicate condizioni e che maturino, nel corso del trattamento di mobilità , il diritto alla pensione, la retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione deve intendersi quella dei 12 mesi di lavoro precedenti l’inizio del trattamento di mobilità .
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