L’art. 53 della l. 16 febbraio 1913 n. 89 dispone che gli originali degli atti notarili devono essere scritti senza raschiature, termine con il quale il legislatore ha inteso riferirsi alle abrasioni. L’art. 2219 c.c. relativo alla tenuta delle scritture contabili da parte dell’imprenditore vieta di fare abrasioni sulle stesse.
Aborto | | | Abrogazione |