aborto nel diritto canonico: il can. 1398, tra i delitti contro la vita e la libertà umana, ricomprende l’aborto procurato. Il colpevole di tale delitto incorre nella scomunica latae sententiae. Autore del delitto di aborto è tanto la madre quanto le persone che, senza il suo assenso, commisero il delitto. Soggetto passivo è il feto fin dal momento del suo concepimento. Il ricorso a pratiche abortive, che conseguono il loro effetto, comporta irregolarità nella recezione degli ordini e, nel contempo irregolarità nel loro esercizio. La pena è mitigata nel caso di aborto terapeutico (can. 1324, n. 5), in quanto ricorrano lo stato di necessità o il grave incomodo. Si raccomanda, infine, nei limiti del possibile, il battesimo per i feti abortivi che vivono (can. 831). (M.E. Campagnola).
aborto nel diritto penale: la l. 22 maggio 1978, n. 194, intitolata norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione della gravidanza, ha abrogato le norme del c.p. che punivano il delitto di aborto ed ha ridisciplinato ex novo la materia. Dispone tale legge che nei primi 90 giorni di gravidanza la donna che dalla prosecuzione di essa possa risentire un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica in relazione alla situazione di fatto od alla previsione di anomalie e malformazioni del concepito può richiedere l’interruzione della gravidanza stessa rivolgendosi al proprio medico o ad una struttura assistenziale pubblica. L’intervento è autorizzato ove si riscontrino esistere i presupposti significativi. Dopo 90 giorni, l’interruzione della gravidanza può essere praticata quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna oppure quando siano accertati processi patologici in atti che determinano grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna. La richiesta è fatta personalmente dalla donna; se essa è minorenne occorre l’assenso di chi esercita su di lei la potestà di genitore o di tutore, ma nei primi 90 giorni, se vi siano gravi motivi per tenere celato lo stato di gravidanza, può essere rilasciata un’autorizzazione del giudice tutelare, su richiesta del medico e della struttura socioabortosanitaria pubblica. Severe pene sono previste dagli artt. 17 ss. della legge citata per chi, fuori dalle ipotesi consentite, procura l’aborto con dolo o con colpa, accelera il parto, cagiona l’interruzione della gravidanza senza il consenso della donna o effettua tale interruzione senza compiere gli adempimenti richiesti dalla legge.
prestazione del consenso all’aborto da parte della donna minore di età: è uno dei casi in cui la legge attribuisce, eccezionalmente, effetti giuridici alla volontà del minore, senza la necessaria rappresentanza legale dei genitori o del tutore: ai sensi dell’art. 12 della l. 22 maggio 1978 n. 194 la donna di età inferiore ai diciotto anni, nei primi novanta giorni di gravidanza, quando vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione delle persone esercenti la potestà o la tutela, oppure queste, interpellate, rifiutino il loro assenso o esprimano pareri tra loro difformi, può essere autorizzata alla interruzione della gravidanza stessa con un provvedimento del giudice tutelare.
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