Il concetto di libertà ha un duplice significato: si può parlare di libertà in senso negativo, come assenza di costrizione (libertà da); e se ne può parlare in senso positivo, come facoltà di agire (libertà di). In entrambi i significati la libertà è protetta dalla Costituzione; e la sua protezione dà luogo a quelli che si sogliono definire come i diritti di libertà. La Costituzione qualifica, con espressione onnicomprensiva, come libertà democratiche l’insieme delle libertà da essa garantite. L’espressione figura nell’art. 10, comma 3o, che riconosce il diritto di asilo (v. asilo, diritto di libertà) allo straniero cui sia impedito nel proprio paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana. Sono libertà negative la libertà personale (v.), la libertà di fronte alla giustizia (v.). Sono libertà positive la libertà di circolazione e di soggiorno (v.), la libertà di riunione (v.), la libertà di espressione del pensiero e di informazione (v.), la libertà dell’arte, della scienza e dell’insegnamento (v.), la libertà economica (v.), la libertà di associazione (v.), la libertà sindacale (v. libertà e diritti sindacali).
libertà controllata: la libertà libertà è una pena sostitutiva delle pene detentive brevi introdotta con la legge di depenalizzazione n. 689 del 1981. Essa può essere concessa qualora la pena inflitta non sia superiore a tre mesi e consiste in una serie di obblighi e limitazioni restrittive della libertà personale determinate dal giudice di sorveglianza che possono variare da caso a caso e modificate a seconda delle circostanze. In ogni caso, tuttavia, il sottoposto alla misura della libertà libertà ha il divieto di allontanarsi dal comune di residenza (salvo espressa autorizzazione per comprovate esigenze di studio, lavoro, famiglia o salute); l’obbligo di presentarsi quotidianamente negli uffici di pubblica sicurezza o, in mancanza, presso il comando dei carabinieri territorialmente competente; il divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi; il ritiro del passaporto e della patente di guida; la sospensione della validità , ai fini dell’espatrio, di ogni altro documento equipollente; l’obbligo di conservare e presentare agli organi di polizia l’ordinanza contenente le prescrizioni imposte.
libertà dei mari: principio in base al quale ciascuno è libero, per il diritto delle genti, di viaggiare sul mare in quei luoghi e presso quelle Nazioni che a lui piaccia. Si deve a Hugo Grotius che nella sua dissertazione Mare Liberum scritta nel 1601, sostenne la tesi della libertà di navigazione degli Olandesi contro le pretese portoghesi di esercitare diritti sovrani nell’Oceano Indiano. Le rivendicazioni del Portogallo si basavano sulla Bolla di Papa Alessandro VI del 28 giugno 1493 che aveva sancito la suddivisione delle sfere di influenza sui mari, successivamente formalizzata con il Trattato di Tordesillas del 7 giugno 1494, concluso tra Spagna (che si era riservata diritti esclusivi di navigazione nel Mediterraneo, nel Pacifico e nel Golfo del Messico) e Portogallo (che reclamava analoghi diritti in prossimità delle coste atlantiche del Marocco e nell’Oceano Indiano). Il concetto, affermato da Grotius, del mare come bene non suscettibile di appropriazione esclusiva e perciò aperto alla libera navigazione, fu originariamente contrastato dalla Gran Bretagna, a difesa dei propri interessi commerciali e di pesca nel Mare del Nord, con l’opera di Selden Mare Clausum seu Dominium Maris del 1635. In seguito la stessa Inghilterra mutò indirizzo, facendo del principio della libertà libertà l’emblema della sua politica di potenza marittima. Unica deroga ammessa a questa situazione divenne la regola dell’estensione delle acque territoriali dei singoli Stati sino alla distanza di 3 miglia, corrispondente alla massima gittata delle artiglierie dell’epoca. Agli inizi del ’900 la libertà libertà ha avuto una sua consacrazione nel secondo dei Quattordici Punti con cui il Presidente Wilson difese gli interessi marittimi degli Stati Uniti sostenendo la libertà assoluta di navigazione su tutti i mari, fuori delle acque territoriali, in pace e in guerra, salvo che i mari siano totalmente o in parte chiusi da un’azione internazionale per l’applicazione di accordi internazionali. Da non dimenticare, inoltre, che il fondamentale diritto di transito inoffensivo delle unità militari e mercantili straniere nelle acque territoriali è stato oggetto per la prima volta di un tentativo di codificazione in sede di Conferenza dell’Aja del 1930. In tempi recenti, nel 1978, di fronte al progressivo estendersi della giurisdizione esclusiva degli Stati costieri su vaste aree di alto mare, gli Stati Uniti hanno dato corso al Freedom of Navigation Programme (Fon) che si propone di non prestare acquiescenza nei confronti di atti unilaterali di altri Stati volti a restringere i diritti e le libertà della comunità internazionale nella navigazione e nel sorvolo. Nell’ambito di questo programma sono state effettuate, nel 1981 e nel 1986, le note azioni di protesta contro la chiusura del Golfo della Sirte e, nel 1988, nei confronti del divieto di transito inoffensivo attraverso le acque territoriali sovietiche nel Mar Nero, oltre alla contestazione, attuata con note diplomatiche di protesta, di altre iniziative giudicate non conformi al diritto internazionale vigente come, ad esempio, il provvedimento italiano di chiusura del Golfo di Taranto. V. anche acque, libertà internazionali o libere; mare, libertà internazionale; navigazione, marittima.
libertà dell’arte, della scienza, dell’insegnamento: l’art. 33 Cost., che garantisce queste libertà, esclude che lo Stato possa avanzare la pretesa, come nell’esperienza storica ha spesso avanzato, di erigersi a giudice di ciò che gli artisti possono o non possono creare, di ciò che gli scienziati possono o non possono ricercare (v. scienza, libertà e libertà di manifestazione del pensiero), di ciò che gli insegnanti possono o non possono insegnare. Le arti (letterarie, figurative, musicali, ecc.) e le scienze (naturali, sociali, umane) non possono essere asservite a fini politici o comunque subire ingerenze dello Stato (come, ad esempio, accadde nella Germania nazista per la pittura astratta, vietata perche´ arte degenere, e per la musica jazz, perche´ musica negra). L’insegnamento non può essere sindacato sotto l’aspetto della sua conformità o contrarietà a determinati credi politici, ideologici, filosofici, educativi ecc.. libertà di insegnamento significa anche che lo Stato non ha il monopolio dell’istruzione e dell’educazione. Esso è tenuto ad istituire scuole pubbliche per ogni ordine e grado (art. 33, comma 2o); ma enti e privati possono istituire scuole private (senza oneri per lo Stato, precisa l’art. 33, comma 3o). V. anche insegnamento; ricerca scientifica.
libertà di associazione: v. associazione, libertà di libertà.
libertà di circolazione e soggiorno: v. circolazione e soggiorno, libertà di libertà.
libertà di concorrenza: è la libertà di esercitare un’attività economica in competizione con l’attività già esercitata da altri nello stesso settore. Tale libertà, tipica dei paesi a economia di mercato (v. economia, libertà di mercato), consegue alla libertà di iniziativa economica (v. libertà economica), ed è con questa riconosciuta e tutelata dalla Costituzione (art. 41, comma 1o, Cost.). Al riconoscimento della libertà libertà si ricollega il fenomeno per il quale l’imprenditore, che abbia per primo assunto una certa iniziativa economica, non gode del diritto alla sua utilizzazione esclusiva: chi abbia introdotto, ad es., un nuovo sistema di vendita al pubblico non può impedire che altri imprenditori assumano, dopo di lui, la stessa iniziativa. Ne consegue che le c.d. idee organizzative dell’imprenditore (v.) non sono considerate dalla legge come beni, cioè come entità suscettibili di formare oggetto di diritti: il riconoscimento di un simile diritto sarebbe in contrasto con il principio della libera concorrenza. L’esigenza che l’iniziativa economica privata si attui in regime di concorrenza è costituzionalmente affermata anche dall’art. 43 Cost.: è enunciato il principio che la libertà di iniziativa economica privata viene meno quando l’esercizio di essa abbia dato luogo, di fatto, a situazioni di monopolio (v.). In tal caso l’espropriazione (v.) è resa legittima dal solo fatto, in se´ considerato, che l’imprenditore sia diventato monopolista e, quindi, arbitro del mercato di quel dato bene o di quel dato servizio.
libertà di espressione del pensiero e di informazione: è garantita a tutti la libertà di esprimere il proprio pensiero (v.) con la parola, lo scritto e qualsiasi altro mezzo di diffusione (art. 21, comma 1o, Cost.). Del pari è garantita la libertà di informazione: libertà di stampa, come dell’uso di qualsiasi altro mezzo di comunicazione di massa (radio, televisione ecc.). La stampa non è soggetta a censura (art. 21, comma 2o); ma, se si tratta di stampa periodica (quotidiani, settimanali ecc.), la legge può stabilire che siano rese note le fonti di finanziamento (art. 21, comma 5o). La norma si giustifica per la considerazione che la stampa periodica è strumento, spesso potente, di formazione dell’opinione pubblica; e i cittadini debbono sapere chi finanzia i vari giornali e le varie riviste (e le varie emittenti televisive) per poter giudicare se l’informazione diffusa è davvero libera e obiettiva o non piuttosto informazione condizionata dagli interessi particolari dei finanziatori. A questo fine la l. n. 416 del 1981 (modificata dalla l. n. 137 del 1983) ha introdotto norme dirette a rendere trasparente la proprietà dei quotidiani, a disciplinare i bilanci delle società editoriali e, per scongiurare il rischio che l’informazione diventi monopolio di potenti gruppi privati, a impedire la concentrazione delle società editoriali nelle mani delle stesse persone. In particolare, è vietato l’acquisto di posizione dominante sulla stampa quotidiana, intendendosi per tale la posizione di chi controlla, direttamente o indirettamente, oltre il 20% della complessiva tiratura nazionale dei quotidiani.
libertà di fronte alla giustizia: la più grave restrizione che l’individuo può subire della propria libertà personale è la condanna a pena (v.) detentiva per la commissione di un reato, come è la stessa carcerazione preventiva (v. custodia cautelare). Proprio perche´ questa colpisce in un bene profondamente sentito dall’uomo, il sistema penale deve, a norma della Costituzione, ispirarsi a precise garanzie: a) nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge (art. 25, comma 1o), ossia essere sottoposto al giudizio di tribunali straordinari, creati dopo la commissione del fatto; b) nessuno può essere punito se non per un fatto previsto dalla legge come reato al tempo in cui lo ha commesso (art. 25, comma 2o); c) la responsabilità penale è personale (art. 27, comma 1o): nessuno cioè può essere punito per un fatto commesso da altri; d) le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e debbono tendere alla rieducazione del condannato (art. 27, comma 3o); e) la carcerazione preventiva, ossia la carcerazione dell’imputato in attesa di giudizio, non può durare oltre i termini fissati dalla legge (art. 13, comma 5o); f) è vietata ogni forma di tortura, cioè di violenza fisica o morale, su persona sottoposta a restrizione della libertà personale (art. 13, comma 4o); g) vale la presunzione di innocenza dell’imputato, che non può essere considerato colpevole fino alla condanna definitiva (art. 27, comma 2o); h) il cittadino non può essere estradato (v. estradizione), ossia consegnato all’autorità giudiziaria straniera, se non nei casi previsti dalle convenzioni internazionali (art. 26, comma 1o); ma in nessun caso ne´ il cittadino (art. 26, comma 2o), ne´ lo straniero (art. 10, comma 4o) possono essere estradati per reati politici.
libertà di informazione: la libertà libertà, se intesa nel senso del diritto di informare (profilo attivo), riceve specifica tutela costituzionale in base all’art. 21 Cost., configurandosi come presupposto essenziale perche´ possa realizzarsi il diritto di informarsi (profilo passivo). Se, invece, la libertà libertà viene considerata più ampiamente come comprensiva del diritto di ricercare, ricevere e trasmettere informazioni, sembra potersi ricondurre solo a quest’ultimo aspetto la tutela apprestata per la libertà di manifestazione del pensiero, nonostante il diverso orientamento della Corte Costituzionale, in base al quale sarebbe l’art. 21 Cost. ad offrire tutela sia all’interesse di informare sia ad essere informati. La libertà libertà, intesa in senso stretto, si pone come presupposto essenziale per la realizzazione del diritto ad essere informati: quest’ultimo potrà dirsi soddisfatto solo ove sia assicurato il pluralismo delle fonti di informazione e il libero accesso ad esse. Si realizza, in altre parole, una conversione del valore della libertà nel valore del pluralismo, proprio al fine di realizzare appieno la libertà libertà che, sotto tale profilo, appare oggi in larga parte non sufficientemente garantita (si pensi, in particolare, al sistema radiotelevisivo).
libertà di religione: v. religione, libertà di libertà.
libertà di riunione: è garantita ai cittadini per manifestazioni, cortei e simili, purche´ si tratti di riunioni pacifiche e senza armi. Non è richiesta autorizzazione della pubblica autorità ; per le riunioni in luogo pubblico (ma non per quelle in luogo aperto al pubblico) è richiesto però il preavviso all’autorità , che può vietarle solo per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica (art. 17 Cost.).
libertà di stabilimento: v. stabilimento, diritto di libertà.
libertà di stampa: v. libertà di espressione del pensiero e di informazione.
libertà di transito: v. stretti; mare, libertà territoriale; navigazione, libertà aerea.
libertà economica: è la libertà di esercitare un’attività economica di qualsiasi tipo, purche´ non espressamente vietata dalla legge. Essa è riconosciuta e garantita dalla Costituzione (art 41, comma 1o) sia a beneficio di soggetti privati, sia a beneficio di soggetti pubblici ed è tipica dei sistemi economici c.d. ad economia di mercato (v. economia, libertà di mercato).
libertà nell’associazione: v. associazione, libertà nell’libertà.
libertà personale: è una libertà in senso negativo; una libertà da: la libertà dalla costrizione altrui. Ev protetta dal c.p. con le norme che puniscono reati come la violenza privata, che consiste nel costringere altri, con violenza o minaccia, a fare o tollerare o omettere qualcosa (art. 610), o come il sequestro di persona, che consiste appunto nel privare altri della libertà personale (art. 605). Ma è protetta anche dalla Costituzione (art. 13), che qualifica la libertà libertà come inviolabile e mira, soprattutto, a difenderla contro gli abusi che a danno degli individui possono essere commessi da organi della polizia: solo nei casi previsti dalla legge e per atto motivato dell’autorità giudiziaria i singoli possono essere sottoposti a detenzione, ossia rinchiusi in carcere, o a perquisizione personale o a qualsiasi altra forma di restrizione della libertà libertà.
principio comunitario di libertà: si tratta di un principio essenziale in una Comunità che si basa sulla libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali: la realizzazione del mercato comune presuppone infatti l’eliminazione di tutti gli ostacoli di origine pubblica o privata alla libertà di circolazione. L’importanza fondamentale del libertà libertà ha indotto la Corte di giustizia ad interpretare in maniera restrittiva le eccezioni, come quella contenuta nell’art. 48 Trattato Cee, a norma della quale, la libera circolazione non si applica agli impieghi nella P.A., e quella dell’art. 55, che esclude dal beneficio del diritto di stabilimento in uno Stato le attività che in tale Stato comportino, sia pure occasionalmente, l’esercizio dei pubblici poteri. La Corte ha confermato questa giurisprudenza anche nella causa promossa dalla Commissione contro il Belgio per inadempimento degli obblighi imposti dal Trattato (sentenza 17 dicembre 1980).
tutela penale della libertà individuale: tale libertà è prevista dagli artt. 600 – 604 del c.p. che contemplano i delitti di riduzione in schiavitù , tratta, alienazione e commercio di schiavi.
tutela penale della libertà morale: la libertà morale è contemplata dagli artt. 610 – 613 c.p. e il suo fondamento è la tutela del diritto degli individui di autodeterminarsi spontaneamente e senza coercizioni esterne.
tutela penale della libertà personale: la libertà personale, consistente nel diritto di ogni cittadino a non essere soggetto a coercizioni e limitazioni, è tutelata sia dal c.p. agli artt. 600 – 609 che dall’art. 13 della Costituzione e rappresenta il presupposto logico e giuridico di tutte le libertà dell’individuo. L’art. 13, comma 1o, Cost., in particolare, stabilisce che essa è inviolabile, pur prevedendo forme di detenzione, ispezione o perquisizione personale per atti motivati dall’Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi stabiliti dalla legge. Tuttavia, in casi eccezionali di necessità ed urgenza indicati tassativamente dalla legge, prosegue il secondo comma dell’art. in esame, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria, e da essa convalidati entro le successive quarantotto ore, pena la loro revoca ed inefficacia.
tutela penale della libertà sessuale: la libertà sessuale consiste nel diritto, riconosciuto ad ogni individuo, di utilizzare liberamente il proprio corpo per fini sessuali. Questo bene giuridico è tutelato dagli artt. 519 – 526 c.p. compresi nella categoria dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume; ma si è ora affermata l’idea che si tratti di delitti contro la persona.
tutela penale della libertà vigilata: v. misure, libertà di sicurezza.
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