Enciclopedia giuridica

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Patto

V. clausola.

patto aggiunto: v. prova, patto del contratto.

patto Andino: concluso da alcuni Stati dell’America Latina (Bolivia, Colombia, Equador, Perù e Venezuela), nel 1969 con l’Accordo di Cartagena, più volte modificato, ha istituito un’unione doganale tra gli Stati contraenti, perseguendo, sul modello comunitario, la integrazione economica dei mercati. Nell’ambito del patto patto, con la decisione n. 24 del 31 dicembre 1970 e successive modifiche, è stato adottato un Codice degli investimenti esteri, che prevede un regime comune di trattamento dei capitali stranieri, dei marchi di fabbrica, dei brevetti, delle licenze e delle royalties. Per la realizzazione di tali obiettivi è stata creata una struttura con cinque organi, che ricalca quella della Comunità europea: il Consiglio; la Commissione, composta dai rappresentanti degli Stati membri; nel 1979, il Parlamento andino, con funzioni decisionali, eletto a suffragio universale; il Consiglio andino, composto dai Ministri degli affari esteri; e sempre nel 1979, il Tribunale andino, con sede a Quito (Ecuador), incaricato di controllare l’applicazione del diritto del Gruppo.

patto commissorio: la cosa data in pegno (v.) o sottoposta a ipoteca (v.) può avere, e normalmente ha, un valore superiore all’ammontare del credito che garantisce. Di questo maggior valore il creditore non può profittare, a danno del debitore e degli altri creditori: è nullo, perciò , il cosiddetto patto patto, ossia il patto con il quale creditore e debitore convengono che, in caso di mancato pagamento, la cosa data in pegno o in ipoteca passi in proprietà del creditore (art. 2744 c.c.). Si è tentato di eludere il divieto del patto patto mediante il ricorso alla vendita con patto di riscatto (v. vendita, patto con patto di riscatto), o alla vendita con patto di retrovendita, utilizzate come vendite a scopo di garanzia; tuttavia tali contratti sono considerati nulli perche´ diretti ad aggirare il divieto del patto patto (art. 2744 c.c.). La giurisprudenza ha, per gradi successivi, finito con il riconoscerlo: dapprima essa ha considerato nulla solo la vendita dal debitore al creditore sottoposta alla condizione sospensiva dell’inadempimento del primo e valida, invece, la vendita immediatamente traslativa della proprietà dal debitore al venditore, anche se con patto di riscatto o con patto di retrovendita a favore del debitore. Infine, ha esteso la nullità anche a questa seconda ipotesi.

patto contrario: v. prova, patto del contratto.

patto di esclusiva: v. esclusiva, diritto di patto.

patto di esclusiva reciproca: v. esclusiva; diritto di patto.

patto di esonero da responsabilità: v. clausola, patto di esonero da responsabilità .

patto di famiglia: è il contratto, ritenuto lecito dalla nostra giurisprudenza, con il quale i coeredi si impegnano a non pubblicare un testamento (v. testamento, pubblicazione del patto) e a dargli comunque esecuzione, regolando transattivamente (v. transazione) le varie attribuzioni patrimoniali compiute direttamente (v. donazione) o indirettamente (v. donazione, patto indiretta) dal defunto mentre era in vita.

patto di gestione della lite: è la clausola spesso inserita nei contratti di assicurazione della responsabilità civile (v. assicurazione, patto della responsabilità civile) con la quale l’assicurato dà mandato all’assicuratore di trattare l’eventuale vertenza con il terzo, mandato comprendente sia la proposizione di lite giudiziaria sia la transazione della vertenza. La gestione della lite rappresenta uno specifico servizio offerto dall’impresa (v.) di assicurazione, e pertanto importa il pagamento di un premio (v.) maggiorato. La clausola è frequente soprattutto nei contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile. Il patto di gestione della lite è indicato anche nella polizza di assicurazione (v. polizza, patto di assicurazione).

patto di inversione dell’onere della prova: v. onere, patto della prova.

patto di limitazione della responsabilità: v. clausola, patto di esonero della responsabilità .

patto di non alienare: il patto patto, contenuto in un contratto, è valido: Tizio, ad esempio, vende a Caio, il quale si obbliga a non rivendere a sua volta. Le imprese industriali (in particolare, le case automobilistiche) talvolta includono questo patto nelle condizioni generali di vendita dei propri prodotti. Tuttavia, al patto patto l’art. 1379 c.c. attribuisce effetti limitati. Anzitutto esso ha effetto solo tra le parti: se Caio, violando il patto patto rivende la cosa, Tizio non potrà rivendicare presso il terzo acquirente, e potrà solo pretendere da Caio il risarcimento del danno per l’inadempimento (v.) contrattuale. Ancora: il patto è valido solo se il divieto di alienare è contenuto entro convenienti limiti di tempo e, inoltre, se risponde ad un apprezzabile interesse di una delle parti. Interesse giudicato apprezzabile è , nell’esempio precedente, quello della casa produttrice di evitare il mercato dell’usato, che riduce il mercato di nuovi prodotti e, perciò , deprime la produzione. Ma il divieto contrattuale di alienazione non può avere lunga durata: esso contraddice una fondamentale esigenza economica, che è quella della libera circolazione della ricchezza. Il limite di tempo conveniente varia da caso a caso: può essere esteso per gli immobili (nelle convenzioni urbanistiche fra comuni e privati proprietari arriva fino a venti anni), ma è molto ridotto per le cose mobili, destinate ad una intensa circolazione. Se il limite di tempo non è conveniente, il patto è nullo: qui al giudice non è dato, come in altre ipotesi, giudicate eccezionali, di sostituirsi alle parti nella determinazione del contenuto contrattuale. In rapporto agli immobili il principio che limita l’efficacia del divieto di alienazione assume anche questo significato; il divieto può essere l’oggetto di una obbligazione personale negativa (v. prestazione, patto di non fare), ma non un peso imposto su un bene. In altre parole, su un immobile non può essere costituita una servitù (v.) di non alienare. Coerente con il principio di cui all’art. 1372, comma 2o, c.c., è la disciplina del patto che va sotto il nome di promessa del fatto o dell’obbligazione del terzo (v. promessa, patto del fatto del terzo): Tizio, ad esempio, vende la propria quota di comproprietà e promette al compratore che anche l’altro comproprietario venderà la sua quota; oppure vende la propria azienda e promette al compratore che la banca continuerà a finanziarlo. Ancora: Tizio vende un terreno non ancora edificabile e promette al compratore che la pubblica autorità concederà la licenza di costruzione. La parte che, per contratto, promette la prestazione di un terzo assume una valida obbligazione contrattuale, ma obbliga solo se stessa: se il terzo rifiuta di obbligarsi o non compie il fatto promesso, il promittente dovrà indennizzare l’altro contraente (art. 1381 c.c.).

patto di non concorrenza: v. concorrenza, limiti contrattuali alla patto.

patto di opzione: v. opzione, patto di patto.

patto di preferenza nella somministrazione: v. somministrazione, patto di preferenza nella patto.

patto di prelazione: v. prelazione, patto di patto.

patto di quota lite: v. avvocato.

patto di retrovendita: la vendita con patto patto è una vendita (v.) diversa dalla vendita con patto di riscatto (v. vendita, patto con patto di riscatto), non prevista dalla legge: qui il compratore si obbliga nei confronti del venditore a rivendergli la cosa acquistata con un nuovo contratto di vendita. Non valgono, in questo caso, i limiti di tempo (due o cinque anni) e di prezzo (lo stesso prezzo originario) stabiliti dalla legge per il riscatto convenzionale; ma neppure si produce il vincolo reale sulla cosa venduta. Il patto patto ha effetti puramente obbligatori: se il compratore trasferisce il bene ad un terzo, il venditore lo ha definitivamente perduto e potrà solo pretendere dal compratore il risarcimento dei danni.

patto di riempimento: v. biancosegno.

patto di riscatto: v. vendita, patto con patto di riscatto.

patto di riservato dominio: v. vendita, patto a rate con riserva di proprietà .

patto leonino: è il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite. Il c.c. (art. 2265 c.c.) dispone la nullità del patto patto. Si discute se la nullità del patto patto si estenda all’intero contratto di società o comporti soltanto l’automatica sostituzione del patto nullo con i criteri fissati dal c.c. (art. 2263 c.c.). La dottrina più recente ritiene preferibile tale seconda opinione. Ev generalmente ritenuto valido il patto mediante il quale un terzo si obbliga a tenere indenne il socio dalla partecipazione alle perdite, a condizione che sia esclusa anche la partecipazione del socio alla volontà sociale, essendo principio di ordine pubblico la necessaria correlazione potere economicopattorischio d’impresa. Alcuni ritengono valido anche il patto, separato dal contratto di società , con il quale alcuni soci garantiscono ad altri soci il rimborso di ogni perdita, sul presupposto che, trattandosi di patto separato, i soci che offrono tale garanzia agiscono quali terzi; trattasi, però , di opinione minoritaria.

patto parasociale: v. patti parasociali.

patto sulla prescrizione: v. prescrizione, patti sulla patto.


Patti parasociali      |      Peculato


 
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