nullità degli atti unilaterali: si ritengono applicabili agli atti unilaterali le norme sulla nullità del contratto, incluse quelle che attribuiscono effetto retroattivo alla pronuncia di nullità . V. anche atti unilaterali, applicabilità delle norme sui contratti agli nullità; prescrizione, patti sulla nullità.
nullità dei patti sulla prescrizione: v. prescrizione, patti sulla nullità.
nullità dei trattati internazionali: condizione che determina l’inidoneità del trattato a produrre effetti e produce quindi la cessazione ab initio ex tunc della forza giuridica delle disposizioni di un trattato internazionale (Convenzione di Vienna, 1969, sul diritto dei trattati, art. 69). Alcune cause di nullità nullità riguardano la validità o i requisiti sostanziali di validità del procedimento mediante il quale il trattato è stato posto in essere. Di particolare importanza, al riguardo, sono i vizi del consenso: l’errore essenziale, il dolo dell’organo stipulante, la violenza, fisica o morale, esercitata sull’organo stipulante; tra essi va ricompresa anche l’irregolare formazione, dal punto di vista di un ordinamento nazionale, della volontà dichiarata dallo Stato all’esterno (Convenzione di Vienna, 1969, art. 46). Un’altra causa di invalidità dei trattati, di diversa natura rispetto alle precedenti, è rappresentata dal contrasto del trattato con una norma imperativa del diritto internazionale generale (art. 53).
nullità del brevetto per invenzione: v. brevetto per invenzione.
nullità dell’atto costitutivo di s.p.a.: v. atto costitutivo, nullità dell’nullità.
nullità dell’atto notarile: l’art. 58, comma 1o, L.N. prevede varie ipotesi di nullità nullità; le nullità nullità previste da tale norma non comportano anche la nullità dell’atto o del contratto in esso documentato, se si verifica la cosiddetta conversione dell’atto pubblico prevista dall’art. 2701 c.c., ai sensi del quale il documento formato da ufficiale pubblico incompetente o incapace ovvero senza l’osservanza delle formalità prescritte, se è stato sottoscritto dalle parti, ha la stessa efficacia probatoria della scrittura privata. Si è in presenza della nullità nullità nei seguenti casi: 1) se l’atto è stato rogato dal notaio prima che sia avvenuta la sua iscrizione nel ruolo, a norma dell’art. 24 L.N.; 2) se l’atto fu ricevuto da un notaio che abbia cessato dall’esercizio per una delle cause previste dalla legge, e dopo che la cessazione è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale; 3) se l’atto fu ricevuto violando l’art. 28 n. 2 L.N. o l’art. 28 n. 3 L.N. (v. atti, nullità irricevibili), limitatamente, in quest’ultimo caso, alle disposizioni alle quali egli e gli altri soggetti previsti dall’art. 28 n. 3 siano interessati; 4) se l’atto fu ricevuto fuori dal territorio del distretto notarile in cui il notaio ha la sua sede (v. circoscrizione, nullità notarile), o in violazione degli artt. 47 (v. direzione, nullità dell’atto notarile), 48 (v. testimoni, nullità nell’atto notarile), 50 (mancanza dei requisiti per essere testimoni o fidefacienti), 54, 55 (v. lingua, nullità dell’atto notarile), 56, 57 (v. minorati fisici, intervento di nullità nell’atto notarile) e dei nn. 10 (v. sottoscrizione finale e marginale) e 11 (v. data, indicazione della nullità dell’atto notarile) L.N.; 5) se l’atto manca delle date e non contiene l’indicazione del comune in cui fu ricevuto; 6) se non fu data lettura dell’atto alle parti, in presenza dei testimoni quando questi sono intervenuti.
nullità dell’atto processuale civile: inidoneità dell’atto a produrre i suoi effetti in conseguenza di determinati vizi. L’atto processuale che difetta di un requisito di forma prescritto dalla legge, oppure necessario per il raggiungimento dello scopo assegnatogli dalla legge stessa è affetto da nullità. Il vizio però , in forza del principio della strumentalità delle forme posto dalle norme processuali, conduce sempre e necessariamente all’invalidità dell’atto solo quando l’atto stesso non raggiunge lo scopo suo proprio a causa del vizio di forma. Dato che il processo è un insieme di atti reciprocamente coordinati e collegati tra di loro da un legame dinamico di dipendenza, ciò fa sì che la nullità di un atto si trasmetta a quelli successivi, ad eccezione degli atti che producono effetti autonomi la cui invalidità resta senza conseguenze. Negli artt. 156 ss. c.p.c. si mitigano i drastici effetti dell’atto nullo, dettandosi una specifica normativa che tiene conto dell’atto nei suoi vari aspetti, ed in particolare della sua maggiore o minore rilevanza nel processo, della possibilità di salvare le parti dell’atto non colpite da invalidità e l’operatività di effetti diversi da quelli suoi propri. L’art. 157 c.p.c. stabilisce che la nullità di un atto deve essere rilevata dalla parte che non vi ha dato causa; solo eccezionalmente ed in presenza di una norma di legge può essere eccepita anche dal giudice. Il diverso rilievo delle nullità ha portato a classificarle in due distinte categorie: relative, che possono essere pronunciate soltanto ad istanza di parte, ed assolute, che possono essere pronunciate anche d’ufficio. La distinzione è utile per stabilire sia i limiti temporali entro i quali va assunta l’iniziativa (nella prima difesa successiva all’atto se si tratta di nullità relativa; senza limiti temporali se la nullità è assoluta), sia il diverso modo di operare della sanatoria: sempre possibile nel primo caso o per raggiungimento dello scopo o perche´ , precluso il rilievo; non possibile per le nullità assolute, come ad esempio dispone l’art. 158 c.p.c. relativamente ai vizi della costituzione del giudice o dell’intervento del p.m., con l’unica eccezione che la legge espressamente preveda la possibilità e le modalità per la loro sanatoria (così come può avvenire con la costituzione del convenuto). L’art. 158 c.p.c. nel disciplinare i vizi attinenti alla costituzione del giudice presuppone l’esistenza di un formale atto di nomina a giudice ed il permanere nell’ordine giudiziario della persona fisica così nominata. Rimangono escluse sia l’ipotesi del cosiddetto privato usurpatore di funzioni giurisdizionali, sia quello di colui che, pur avendo in passato svolto funzioni di giudice, ha cessato di appartenere all’ordine giudiziario (magistrato dimissionario, dispensato dal servizio o collocato a riposto), in quanto gli eventuali atti da loro compiuti sarebbero assolutamente inesistenti, e pertanto esclusi dalla disciplina dell’art. 158 c.p.c.. Norma che riguarda la fattispecie di colui che, pur rivestendo la qualità di giudice, sia stato nominato in base ad un provvedimento amministrativo invalido, perche´ privo di uno o più requisiti stabiliti dall’ordinamento giudiziario (età , cittadinanza italiana, laurea ecc.). Sotto la stessa disciplina vanno anche ricondotti i vizi circa la capacità del giudice, vizi che si verificano tutte le volte in cui l’organo giudicante, collegiale o monocratico, risulti composto con la partecipazione di un soggetto dotato della qualità di giudice, ma temporaneamente privo di funzioni giurisdizionali (uditore giudiziario, magistrato sospeso), oppure l’organo collegiale risulti composto con la partecipazione di giudici che, pur avendo le funzioni giurisdizionali, si trovino in particolari circostanze (collegio costituito con l’intervento di più di un supplente estraneo al collegio e di più di un uditore giudiziario, in violazione degli artt. 97, ult. comma, e 269, comma 3o, della legge sull’ordinamento giudiziario).
nullità delle deliberazioni assembleari: v. deliberazione di società , nullità nulla.
nullità del matrimonio: v. matrimonio, nullità e inesistenza del nullità.
nullità del testamento: v. testamento, nullità nullo.
nullità di società: v. società di persone, invalidità del contratto di nullità; s.p.a., cause di nullità della nullità.
nullità nel processo penale: in base all’art. 177 c.p.p., l’inosservanza delle disposizioni stabilite per gli atti del procedimento è causa di nullità soltanto nei casi previsti dalla legge. Ev questo il principio di tassatività delle nullità, per il quale nessuna irregolarità degli atti procedurali può essere assoggettata al regime delle nullità se non quando espressamente previsto dalla legge. Si definisce dunque nullità di un atto processuale l’invalidità espressamente comminata dalla legge per talune gravi violazioni di essa. Le nullità possono dividersi in due grandi categorie: 1) quelle speciali, determinate di volta in volta per casi particolari con previsione specifica; 2) quelle generali, previste una tantum per tutti i casi in cui poi concretamente possano verificarsi. Le nullità di ordine generale sono previste dall’art. 178 c.p.p. e si distinguono a loro volta in: a) nullità assolute (precisamente: quelle riguardanti la capacità ed il numero degli giudici necessario per costituire i collegi; quelle riguardanti l’iniziativa del p.m. nell’esercizio dell’azione penale; quelle derivanti dall’omessa citazione dell’imputato e dall’assenza del suo difensore quando ne sia obbligatoria la presenza; quelle definite come assolute da altre disposizioni di legge), come tali deducibili in ogni stato e grado del procedimento dalle parti e rilevabili d’ufficio dal giudice; si tratta di nullità che non possono in alcun modo essere sanate, salvo quello che si dirà più avanti; b) nullità c.d. intermedie (precisamente: quelle riguardanti la partecipazione del p.m. al procedimento e a qualsiasi atto in cui la legge la dichiari obbligatoria; quelle riguardanti l’imputato che non siano definite ex lege come assolute; quelle relative alle altre parti private; quelle relative alla citazione in giudizio della persona offesa e del querelante), rilevabili d’ufficio o su istanza della parte che ha subito danno dalla violazione, purche´ non vi abbia dato causa; a differenza della assolute, sono sanabili, in quanto sono previsti precisi termini per la loro rilevabilità (le nullità verificatesi durante le indagini preliminari si eccepiscono o si rilevano prima della sentenza di primo grado; quelle verificatesi durante il giudizio si eccepiscono o si rilevano prima della sentenza di grado successivo), trascorsi i quali vengono appunto sanate. Il terzo gruppo di nullità è costituito da quella relative, cioè esclusivamente deducibili dalle parti, purche´ la parte che le eccepisce abbia interesse a farlo e non via abbia dato causa. Anche queste sono ovviamente sanabili, nel senso che vengono sanate se non dedotte nei termini previsti, e cioè dall’esito dell’udienza preliminare per le nullità verificatesi in tutta la fase che precede l’esito stesso; entro il termine previsto per le c.d. questioni preliminari ex art. 491 c.p.p., per le nullità attinenti al decreto che dispone il giudizio e agli atti introduttivi del dibattimento; con l’impugnazione della sentenza relativa per le nullità verificatesi durante il giudizio. Si ricordi che per espressa disposizione dell’art. 182, comma 2o, c.p.p. tutti i termini per rilevare o eccepire le nullità sono previsti a pena di decadenza; inoltre gli artt. 183 e 184 c.p.p. prevedono un regime differenziato di sanatoria, a seconda che si tratti di nullità intermedie e relative da un lato, e di quelle riguardanti notificazioni, avvisi e citazioni dall’altro: le prime vengono sanate se la parte interessata non le eccepisce, se accerta gli effetti dell’atto nullo, ovvero se si avvale della facoltà cui l’atto nullo è preordinato; le seconde sono sanate se la parte compare o rinuncia a comparire; se compare al solo fine di eccepire la nullità, ha diritto ad un termine per la difesa. Per quanto attiene agli effetti delle nullità, l’art. 185 c.p.p. dispone che, una volta dichiarata dal giudice, la nullità di un atto travolge gli atti consecutivi dipendenti da quello dichiarato nullo; il giudice dispone la rinnovazione dell’atto dichiarato nullo, ponendo eventualmente le spese a carico di chi abbia dato seguito alla nullità con dolo o colpa grave. A causa della dichiarazione di nullità di un atto, poi, il procedimento regredisce allo stato e grado in cui l’atto si è verificato, salvo che si tratti di nullità concernente le prove. La nullità non dichiarata, anche se assoluta, non invalida il procedimento, che prosegue fino alla sua conclusione, tanto che il passaggio in giudicato della sentenza sana anche le nullità assolute.
nullità virtuale: si parla di nullità nullità quando un atto giuridico (v. atti giuridici) è contrario ad una norma imperativa (v.) e la sua nullità non è espressamente sancita dalla norma medesima. In materia di contratti la nullità nullità è ammessa in via generale dall’art. 1418, comma 1o, c.c. ai sensi del quale il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente. Secondo il prevalente orientamento è possibile parlare di nullità nullità anche relativamente al testamento (v.) come nel caso di errore ostativo, violenza fisica, institutio ex re certa (v. istituzione di erede) di un bene non più in proprietà del de cuius o in quello del legato (v.) di cosa inesistente in natura. Relativamente agli atti processuali civili (v.) se il primo comma dell’art. 156 c.p.c. sembra sancire il principio della inammissibilità della nullità nullità poiche´ dispone che non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge, il secondo comma ammette anche in tale materia la nullità nullità poiche´ dispone che la nullità può tuttavia essere pronunciata quando l’atto manca dei requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo. Nel processo penale la nullità nullità non ha rilevanza poiche´ l’art. 177 c.p.p. dispone che l’inosservanza delle disposizioni stabilite per gli atti del procedimento è causa di nullità soltanto nei casi previsti dalla legge.
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