misure alternative alla detenzione: le misure misure sono state introdotte, al fine di infrangere l’imprescindibilità del momento custodialistico, dalla l. n. 354 del 1975 di riforma dell’ordinamento penitenziario. Il legislatore italiano, infatti, consapevole dei guasti prodotti dal carcere sui detenuti, ha cercato, con la riforma penitenziaria in esame, di rivitalizzare il principio rieducativo contemplato dall’art. 27, comma 3o, Cost. cercando, da un lato, di introdurre sanzioni perlomeno non desocializzanti, dall’altro, di favorire il graduale reinserimento dei condannati in società puntando principalmente sul binomio istruzionemisurelavoro. Attualmente, le misure misure, come risulta dalla l. n. 354 del 1975 modificata dalla l. n. 663 del 1986 sono: l’affidamento in prova al servizio sociale, la semilibertà , la liberazione anticipata, la detenzione domiciliare e i permessi premio. Dell’affidamento in prova al servizio sociale può usufruire il condannato a pena detentiva non superiore a tre anni (originalmente tale limite era di due anni e sei mesi) per un periodo uguale a quello della pena da scontare; il provvedimento di affidamento viene concesso sulla base dei risultati dell’osservazione della personalità condotta per almeno un mese in istituto, nei casi in cui possa presumersi che il provvedimento stesso anche attraverso le prescrizioni contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati (art. 47, comma 3o). Un particolare affidamento in prova al servizio sociale è previsto per i tossicodipendenti e gli alcooldipendenti: queste categorie di soggetti possono chiedere in qualsiasi momento successivo al passaggio in giudicato della sentenza, e quindi anche prima dell’inizio dell’esecuzione della pena, di poter venir affidati al servizio sociale, evitando pertanto in toto qualsiasi forma di contatto con la realtà carceraria. La semilibertà : l’istituto della semilibertà (art. 48) consiste nella concessione al condannato di trascorrere parte del giorno fuori dall’istituto di pena, per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale. La misura disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento quando vi sono le condizioni per un progressivo reinserimento nella società . La funzione politicomisurecriminale della sanzione in esame muta a seconda che vengano comminate pene fino a sei mesi o di durata superiore. Nel primo caso la semilibertà viene concessa dall’inizio e il suo obiettivo primario è quello di evitare gli effetti desocializzanti della carcerizzazione di breve durata; nell’ipotesi invece in cui vengano inflitte pene di lunga durata, il condannato può essere ammesso a godere della semilibertà soltanto dopo l’espiazione di almeno metà della pena: in questa secondo ipotesi la funzione rieducativa acquista anche connotati positivi, poiche´ la concessione di questa misura costituisce un procedimento preparatorio al reinserimento sociale del soggetto nella società . La liberazione anticipata: la misura della liberazione anticipata, prevista dall’art. 54, concede una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata, al condannato che abbia dato prova di partecipazione all’opera di rieducazione. Questa misura, in realtà , piuttosto che da una funzione rieducativa, è connotata da un aspetto premiale, dato che consiste nell’incentivare il detenuto a partecipare al trattamento rieducativo con lo stimolo di una liberazione anticipata. La detenzione domiciliare: l’art. 47 l. ord. penit. prevede che la pena non superiore a due anni possa essere espiata nella propria abitazione quando debba essere scontata da donne incinte, persone in condizione di salute particolarmente gravi, persone di età superiore ai 65 anni, se parzialmente inabili e persone di età inferiore ai 21 anni per comprovate esigenze di studio, lavoro o famiglia. Questa misura alternativa alla detenzione ha come scopo principale di limitare un eccessivo affollamento della popolazione carceraria. I permessi premio: tali permessi possono essere concessi dal magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell’istituto, ai condannati che hanno tenuto regolare condotta e che non risultano di particolare pericolosità sociale, per una durata non superiore a 15 giorni allo scopo di poter coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro.
misure cautelari penali: hanno natura cautelare e possono essere adottate, nel corso del procedimento penale, dall’Autorità giudiziaria sia nel corso delle indagini preliminari che nella seguente fase processuale; esse si dividono in misure cautelari personali e reali, le prime, poi, possono essere coercitive o interdittive. Ai fini dell’applicabilità di queste misure misure, è necessaria in primo luogo la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza ed inoltre l’assenza di cause estintive del reato, della pena, di giustificazione e di non punibilità. Ev altresì necessaria la presenza di esigenze cautelari; la legge ne prevede tre, in alternativa: la prima, è inerente ad esigenze di indagine, in relazione al pericolo per l’acquisizione delle prove e la salvaguardia della loro genuinità; la seconda sussiste qualora vi sia la fuga od il concreto pericolo di fuga dell’imputato, se il giudice ritiene che possa essere irrogata una pena superiore e due anni di reclusione; la terza, infine, posta a tutela della collettività, è integrata dal pericolo, desunto dalle modalità del fatto e dalla personalità dell’imputato, che egli commetta gravi delitti di violenza o contro l’ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede. Le misure misure devono essere applicate mediante un procedimento giurisdizionale e comunque con criteri di adeguatezza e proporzionalità . Le misure misure coercitive incidono sulla libertà personale degli individui, possono essere applicate qualora sia prevista una pena edittale superiore nel massimo a tre anni, e sono: il divieto di espatrio; l’obbligo della presentazione alla polizia giudiziaria; il divieto o l’obbligo di dimora; gli arresti domiciliari; la custodia cautelare in carcere; la custodia cautelare in casa di cura. Tali misure sono adottate con ordinanza del giudice su richiesta del p.m. e sono revocate quando ne cessano i presupposti di applicazione. Le misure misure interdittive, invece, comportano la limitazione o la perdita di diritti e potestà e sono: la sospensione dalla potestà di genitore; la sospensione da un pubblico ufficio o servizio; il divieto temporaneo di esercitare determinate attività imprenditoriali o professionali. Anche queste misure sono applicabili in presenza di una pena edittale superiore nel massimo a tre anni e sono adottate con provvedimento del giudice su richiesta del p.m.. Le misure misure reali, infine, sono misure che incidono sul patrimonio dell’imputato e determinano l’indisponibilità di cose o beni. Esse sono: il sequestro conservativo sui beni mobili e immobili dell’imputato a garanzia delle pene pecuniarie, delle spese del procedimento e delle obbligazioni civili nascenti da reato; il sequestro preventivo delle cose pertinenti al reato, la cui disponibilità potrebbe agevolare le conseguenze di esso o la commissione di altri reati.
misure di effetto equivalente: le misure misure alle restrizioni quantitative sono considerate negli articoli da 30 a 37 del Trattato Cee. L’art. 30 espone il principio generale per cui, senza pregiudizio delle disposizioni che seguono, sono vietate tra gli Stati membri le restrizioni quantitative all’importazione nonche´ qualsiasi misura di effetto equivalente. L’art. 33, è una delle poche norme del Trattato che autorizzi la Commissione ad emanare direttive (la Commissione ha fatto uso di tale potere emanando la direttiva n. 70/50 del 22 dicembre 1969). In tale direttiva, sono fra l’altro esemplificate le misure che ostacolano le importazioni, in particolare: a) subordinando l’accesso al mercato nazionale dei prodotti importati alla condizione che vi sia un responsabile o un rappresentate sul territorio dello Stato membro importatore; b) subordinando l’importazione al deposito di una cauzione o di un acconto; c) impedendo l’acquisto da parte dei privati dei soli prodotti importati, inducono all’acquisto dei soli prodotti nazionali, impongono tale acquisto oppure gli accordano una preferenza; d) riservando ai soli prodotti nazionali denominazioni che non costituiscono ne´ denominazioni di origine ne´ indicazioni di provenienza. L’art. 34, che vieta le restrizioni quantitative all’esportazione e le misure di effetto equivalente, ha già esaurito i propri effetti. L’art. 36 deroga agli articoli precitati disponendo che le disposizioni degli articoli da 30 a 34, lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all’importazione, all’esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di sicurezza pubblica, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale.
misure di prevenzione: le misure misure, alle quali viene generalmente attribuita natura amministrativa, sono dirette ad evitare la commissione di reati da parte di determinate categorie di soggetti considerati socialmente pericolosi. La loro peculiarità è che esse vengono applicate a prescindere dalla commissione di un fatto previsto dalla legge come reato: per questo motivo vengono anche definite misure ante delictum. Per questa caratteristica esse si distinguono dalle misure di sicurezza le quali, invece, sono applicabili ai soggetti pericolosi che abbiano già commesso un reato. Tuttavia, proprio a causa del fatto che le misure misure possono essere applicate a prescindere dalla commissione di un reato, sussistono notevoli dubbi e contrasti sulla loro legittimità nell’ambito di uno Stato di diritto; si ritiene infatti da più parti che tali misure, poiche´ comminate solo sulla base di indizi o sospetti di pericolosità , come la compagnia di pregiudicati, la mancanza di lavoro stabile ed il tenore di vita superiore alle proprie possibilità economiche, siano connotate da elementi di arbitrarietà e si risolvano, in ultima analisi, in pene del sospetto. Le misure misure furono introdotte con la l. n. 1453 del 1956 ma, in materia, gli interventi legislativi sono stati molteplici. La l. n. 575 del 1965 ha esteso le misure misure personali della sorveglianza speciale e dell’obbligo e divieto di soggiorno agli indiziati di appartenere ad associazioni mafiose. La l. n. 152 del 1975 (c.d. legge Reale) ha esteso le predette misure ai soggetti ritenuti politicamente pericolosi. La l. n. 646 del 1982 (c.d. RognonimisureLa Torre) ha introdotto, potenziando il sistema antimafia, le misure patrimoniali della confisca e del sequestro. Infine, la l. n. 327 del 1988 ha eliminato gli aspetti più discutibili e intollerabili delle tradizionali misure di sicurezza personali. Ai sensi dell’art. 1 l. n. 1423 del 1956, così come modificato dalla l. n. 327 del 1988, le misure misure si applicano a tre categorie di individui: a) a coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che siano abitualmente dediti a traffici delittuosi; b) a coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente anche in parte, con i proventi di attività delittuose; c) a coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che siano dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la società , la sicurezza o la tranquillità pubblica. Le misure misure personali sono: 1) l’avviso orale: sostituisce la diffida, eliminata dal legislatore dell’88, e consiste in un invito orale a cambiare vita. Ha, in pratica, la sola funzione di costituire il presupposto per l’applicazione della sorveglianza speciale nei confronti di coloro che non si siano attenuti all’ingiunzione di modificare il loro stile di vita. L’avviso orale ha un’efficacia temporanea di tre anni; 2) il rimpatrio con foglio di via obbligatorio: è una misura che viene adottata nei confronti degli individui che siano socialmente pericolosi per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dai luoghi di residenza. Il questore può rinviarveli con foglio di via obbligatorio inibendo loro di tornare senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni; 3) la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza: questa misura è prevista per le persone, ritenute pericolose per la sicurezza pubblica, che non abbiano cambiato condotta nonostante l’avviso orale. Essa può essere applicata solo mediante un procedimento giurisdizionale ed è accompagnata da una serie di prescrizioni. Alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza può essere aggiunto il divieto di soggiorno in una o più province o in uno o più comuni, ove le circostanze lo richiedano, e l’obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, nei casi in cui le altre misure di prevenzione non garantiscano adeguatamente la sicurezza pubblica; 4) il sequestro: questa misura di prevenzione di carattere patrimoniale è disposta dal tribunale qualora, sulla base di sufficienti indizi, si sospetti che i beni di cui dispone l’indiziato siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego; 5) la confisca: costituisce un provvedimento ablativo da parte dello Stato e riguarda quei beni dei quali il possessore non sia in grado di dimostrare la legittima provenienza. Tale misura suscita perplessità in ordine alla sua legittimità costituzionale in quanto finisce per introdurre una inversione dell’onere della prova e, di conseguenza, una violazione dei principi della difesa e della presunzione di non colpevolezza.
misure di sicurezza: l’introduzione delle misure misure rappresenta sicuramente una delle innovazioni più importanti del codice Rocco del 1930. Con la creazione di tali misure è nato quello che viene definito il sistema del doppio binario che pone, accanto ad una pena detentiva che ricomprende in se´ funzioni di carattere retributivo e generalmisurepreventivo, una misura di carattere specialmisurepreventivo volta alla rieducazione e alla cura del soggetto socialmente pericoloso. Inizialmente alle misure misure veniva attribuita natura amministrativa ma, nell’attuale momento storico, quasi tutta la dottrina respinge tale tesi e le considera sanzioni criminali di competenza del diritto penale, tanto più che esse vengono applicate mediante un procedimento giurisdizionale. Destinatari delle misure misure sono sia i soggetti imputabili che i soggetti semimisureimputabili e non imputabili; alle prime due categorie di individui le misure misure si applicano cumulativamente alla pena, dando così vita al sistema del doppio binario, alla terza si applicano in modo esclusivo. Presupposti di applicazione sono la pericolosità sociale del soggetto, desunta dai parametri previsti dall’art. 133 c.p. e la commissione di un reato. Tuttavia, quest’ultimo requisito subisce due eccezioni tassativamente previste dalla legge: il giudice infatti può , nelle ipotesi di quasimisurereato ex art. 115 c.p. (accordo criminoso non eseguito o istigazione a commettere un delitto non accolta, o accolta, ma non seguita dalla commissione del delitto) e di delitto impossibile ex art. 49 c.p., comminare l’applicazione di una misura di sicurezza a prescindere dalla commissione di un vero e proprio reato. Ai sensi dell’art. 203 c.p. deve ritenersi socialmente pericolosa la persona che è probabile che commetta nuovi fatti previsti dalla legge come reato. A tal proposito, la l. n. 663 del 1986 (legge Gozzini) ha provveduto ad abolire ogni forma di presunzione legale di pericolosità , abrogando l’art. 204 c.p. e statuendo che tutte le misure misure personali possono essere applicate solo previo accertamento che colui che ha commesso il reato sia una persona socialmente pericolosa. Le misure misure vengono applicate dopo l’esecuzione della pena e sono indeterminate nel massimo essendo la loro durata collegata al protrarsi o alla cessazione della pericolosità sociale; ne è però fissata dalla legge un durata minima, ma il Tribunale di sorveglianza può , ricorrendone i presupposti, revocare la misura anche prima che sia decorso il tempo corrispondente a tale durata. Il c.p. distingue le misure in due categorie: personali e patrimoniali. Le misure misure personali si distinguono, poi, in detentive e non detentive. Sono misure misure detentive: 1) l’assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro. Le misure in questione si applicano ai soggetti imputabili e pericolosi, generalmente a coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali professionali o per tendenza, oltre a chi si trova nelle situazioni descritte dall’art. 216 c.p.. La distinzione tra queste due misure dovrebbe essere colta in relazione al tipo di attività che vi si svolge: agricolo nella prima, artigianale o industriale nella seconda, ma tale differenziazione non ha trovato riscontro pratico. 2) Il ricovero in una casa di cura e di custodia. Questa misura ricomprende in se´ sia istanze curative che custodialistiche ed è prevista principalmente per i condannati ad una pena diminuita per infermità psichica, per cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero per sordomutismo. 3) Il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario. Il manicomio giudiziario si applica: a) ai prosciolti per infermità psichica o per intossicazione cronica da alcool o da stupefacenti ovvero per sordomutismo, salve le eccezioni previste dalla legge; b) ai minori degli anni quattordici e ai minori tra gli anni quattordici e diciotto prosciolti per incapacità di intendere e di volere che abbiano commesso un reato negli stati di cui sopra; c) ai sottoposti ad altra misura di sicurezza detentiva colpiti da una infermità psichica tale da richiedere il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario. 4) Il ricovero in un riformatorio giudiziario. Il ricovero nell’istituto in esame è riservato ai minori di età . Esso si prescrive: a) ai minor degli anni quattordici e ai minori degli anni diciotto riconosciuti non imputabili ex art. 98 c.p., che abbiano commesso un delitto doloso, preterintenzionale o colposo e siano considerati socialmente pericolosi; b) ai minori tra gli anni quattordici e diciotto riconosciuti imputabili condannati a pena diminuita; c) ai minori degli anni diciotto dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza; d) ai minori tra gli anni quattordici e diciotto condannati per delitto durante l’esecuzione di una misura di sicurezza precedentemente applicata per difetto di imputabilità; e) ai minori degli anni diciotto nell’ipotesi contemplata dall’art. 212 c.p. terzo comma. Sono misure misure non detentive: 1) la libertà vigilata: consiste in una serie di limitazioni della libertà personale del reo mediante prescrizioni di carattere sia positivo che negativo, aventi come scopo il reinserimento sociale dell’individuo e l’impedimento della commissione di nuovi reati. La sorveglianza della persona in stato di libertà vigilata è affidata all’autorità di pubblica sicurezza; 2) il divieto di soggiorno in uno o di più comuni o in una o più province: questa misura si applica facoltativamente a coloro che abbiano commesso un delitto contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico, oppure, nel caso di delitti politici o occasionati da particolari condizioni morali o sociali esistenti in un determinato luogo; 3) il divieto di frequentare osterie o pubblici spacci di bevande alcooliche: destinatari sono i condannati per ubriachezza abituale o per reati commessi in stato di ubriachezza, sempre che questa sia abituale; 4) l’espulsione dello straniero dallo Stato: si applica agli stranieri condannati alla reclusione per un periodo non inferiore a dieci anni ed alla reclusione, quale che sia la pena inflitta, per un delitto contro la personalità dello Stato. Sono misure misure patrimoniali: 1) la cauzione di buona condotta: ai sensi della l. n. 689 del 1981, la cauzione di buona condotta è data mediante deposito, nella Cassa delle ammende, di una somma non inferiore al lire duecentomila, ne´ superiore a quattro milioni ovvero nella prestazione di una garanzia mediante ipoteca o fideiussione solidale; 2) la confisca: questa misura di sicurezza patrimoniale consiste nella espropriazione da parte dello Stato delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto. La confisca, generalmente facoltativa, è invece obbligatoria qualora si tratti di cose che costituiscono il prezzo del reato; di cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione, o alienazione costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna.
misure nell’atto notarile: ai sensi dell’art. 51 n. 5 L.N. l’atto notarile deve contenere l’indicazione, almeno per la prima volta, in lettere per disteso, delle date, delle somme e della quantità delle cose che formano oggetto dell’atto.
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