Sono costituiti allo scopo di investire il risparmio raccolto presso il pubblico in titoli azionari e obbligazionari scegliendo liberamente tempi e modalità delle operazioni da compiere, senza ingerenze da parte del risparmiatore. Essi hanno funzione di agevolare l’afflusso del risparmio verso titoli azionari, interponendosi, formalmente e sostanzialmente, tra l’investitore e l’emittente dei titoli. I fondi comuni di investimento sono gestiti da società di gestione (v. società di gestione dei fondi comuni di investimento), che hanno la funzione di investire in titoli e in altre attività finanziarie le somme versate dai partecipanti (art. 3, comma 1o, l. 23 marzo 1982, n. 77). I risparmiatori partecipanti concludono con una banca (v. banca depositaria dei fondi comuni di investimento) un contratto di deposito avente ad oggetto le somme destinate all’investimento (v. deposito, fondi comuni di investimento irregolare) ed un contemporaneo contratto di conto corrente di corrispondenza (v. conto corrente, fondi comuni di investimento di corrispondenza), cioè un mandato (v.) di ciascun partecipante alla banca per il regolamento delle operazioni disposte dalla società per la gestione del fondo (art. 2, comma 2o, lett. b l. cit.): acquisto e vendita dei titoli, esecuzione dei pagamenti, riscossione dei crediti, ecc.. I partecipanti conferiscono, altresì, alla società di gestione un mandato avente ad oggetto la gestione delle operazioni di investimento mobiliare che vengono decise dalla società stessa. In tal modo le istruzioni alla banca depositaria vengono date dalla società di gestione, mandataria del partecipante depositante. Il fondo comune è formato dalle somme depositate dai partecipanti, dai titoli acquistati con dette somme, dai ricavi dell’alienazione, dai dividendi riscossi e da ogni altro provento derivante dall’esercizio di diritti patrimoniali inerenti a titoli. La condizione giuridica dei fondi comuni di investimento è quella di patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione e da quello dei partecipanti (art. 3, comma 2o, l. cit.). Se la società di gestione costituisce più fondi comuni di investimento ciascun fondo è , a tutti gli effetti, patrimonio distinto da ogni fondo gestito dalla stessa società di gestione. I fondi comuni di investimento, nonostante il termine comune, non sono oggetto di comproprietà (v.) di diritto comune; nessuna delle situazioni giuridiche caratteristiche della comunione, infatti, vi risulta corrispondente. I partecipanti al fondo a) non concorrono nella sua amministrazione integralmente rimessa alla società di gestione; b) non sono personalmente responsabili delle obbligazioni inerenti alla negoziazione dei titoli; c) non possono chiedere la divisione del fondo, ma solo il rimborso, in ogni momento, delle loro quote, che deve essere eseguito in danaro entro quindici giorni dalla richiesta (art. 3, comma 4o, l. cit.), detratti gli oneri per il rimborso delle quote eventualmente previsti dal regolamento (art. 2, comma 2o, lett. g l. cit.); d) i creditori personali dei partecipanti non possono agire sul fondo. Trattasi, dunque, di una forma di proprietà collettiva diversa dalla comproprietà e caratterizzata dallo statuto previsto dalla legge del 1982 citata. La società ha, nei limiti di legge, pieni poteri di gestione: essa provvede, nell’interesse dei partecipanti, agli investimenti, alle alienazioni ed alle negoziazioni, all’esercizio dei diritti inerenti ai titoli e di ogni altro diritto compreso nel fondo, alla distribuzione dei proventi, ad ogni altra attività di gestione (art. 4, comma 1o, l. cit.). Essa è mandataria senza rappresentanza dei partecipanti: dispone l’acquisto e la vendita dei titoli per conto dei partecipanti ma in nome proprio, obbligandosi personalmente nei confronti dell’altro contraente. I titoli entrano a far parte, all’atto stesso dell’acquisto, del fondo; tuttavia è la denominazione della società di gestione che figura sui titoli nominativi e nei registri degli emittenti ed è sempre quest’ultima che esercita i diritti di socio o di obbligazionista. I fondi comuni di investimento sono aperti, cioè consentono ai partecipanti di entrare e uscire in ogni momento: il numero dei partecipanti è , così, continuamente variabile.
fondi comuni di investimento ad accumulazione: sono i fondi comuni di investimento nei quali è esclusa la ripartizione periodica dei proventi di gestione (art 2, comma 2o, lett. e l. n. 77 del 1982).
banca depositaria dei fondi comuni di investimento: è la banca (v.) incaricata del regolamento delle operazioni disposte dalla società per la gestione del fondi comuni di investimento (v. società di gestione dei fondi comuni di investimento) e presso la quale sono depositati i titoli inclusi nel fondo e le disponibilità liquide. Deve essere scelta tra le banche che amministrano una massa di depositi non inferiore ai settecento miliardi di lire (art 2, comma 2o, lett. b l. 23 marzo 1982, n. 77).
certificato di partecipazione ai fondi comuni di investimento: v. investitori partecipanti ai fondi comuni di investimento.
gestore dei fondi comuni di investimento: v. società di gestione dei fondi comuni di investimento.
fondi comuni di investimento immobiliari: presentano la particolarità per cui il fondo è investito in immobili o in partecipazioni in società immobiliari. In un singolo immobile non può essere investito più di un terzo del patrimonio netto del fondo. Si tratta di fondi chiusi, analoghi sotto questo aspetto ai corrispondenti fondi comuni di investimento mobiliare (v. fondi comuni di investimento mobiliari chiusi).
investitori partecipanti ai fondi comuni di investimento: sono i risparmiatori che investono somme di danaro in titoli azionari o obbligazionari attraverso i fondi comuni di investimento. Non possono partecipare ai fondi comuni di investimento le società e gli enti aventi per oggetto esclusivo o principale un’attività commerciale, fatta eccezione solo per le imprese di assicurazione (v.) autorizzate al ramo vita e limitatamente agli accantonamenti a fronte delle riserve matematiche (art. 3, comma 6o, l. n. 77 del 1982). I contratti conclusi dall’investitore con la banca depositaria (v. banca depositaria dei fondi comuni di investimento) e con la società di gestione (v. società di gestione dei fondi comuni di investimento) si perfezionano all’atto del deposito, presso la banca depositaria, di somme corrispondenti al valore di una o più quote di partecipazione ai fondi comuni di investimento. Le quote di partecipazione ai fondi comuni di investimento sono tutte di uguale valore e attribuiscono uguali diritti, esse sono rappresentate da un documento, il certificato di partecipazione, che può essere nominativo o al portatore, (art. 3, comma 3o, l. n. 77 del 1982). I diritti acquisiti dall’investitore sono tutti di natura patrimoniale: è escluso ogni diritto di concorso nella gestione del fondo. I diritti dell’investitore sono: a) il diritto di esaminare, presso la sede della società di gestione o della banca depositaria, il rendiconto annuale di gestione del fondo e il prospetto trimestrale della composizione e del valore del fondo predisposti dalla società di gestione; inoltre, presso la sede di quest’ultima, i prospetti giornalieri indicanti il valore delle quote e il valore complessivo netto del fondo (art. 5 l. n. 77 del 1982); b) il diritto ai proventi della gestione, secondo i criteri di distribuzione indicati dal regolamento; sempre che non si tratti di accumulazione (v.); c) il diritto al rimborso delle quote; d) il diritto di uscire in ogni momento dal fondo.
istituzione dei fondi comuni di investimento: l’istituzione di un fondo è deliberata dall’assemblea ordinaria (v.) della società di gestione (v. società di gestione dei fondi comuni di investimento), che approva contestualmente il regolamento del fondo. La deliberazione assembleare, resa di pubblica ragione dalla società , vale come offerta al pubblico. Il regolamento del fondo predetermina le condizioni generali dei singoli contratti di mandato (v.) che intercorreranno fra partecipanti e società di gestione. La deliberazione designa, inoltre, la banca depositaria (v. banca depositaria dei fondi comuni di investimento) e predetermina le condizioni uniformi dei contratti che intercorreranno fra partecipanti e banca. Una parte della dottrina sostiene che l’istituzione del fondo dia vita ad un nuovo soggetto di diritto, terzo sia rispetto ai partecipanti sia rispetto alla società di gestione; quest’ultima sarebbe, invece, l’amministratore della persona giuridica. La grande maggioranza degli autori, però , non condivide tale tesi, sulla base, tra l’altro, della considerazione che nessun soggetto, neppure la società di gestione, è abilitato ad agire in nome del fondo, che risulta perciò privo dei connotati minimi di un autonomo soggetto di diritto.
fondi comuni di investimento mobiliari chiusi: differiscono dagli ordinari fondi comuni di investimento per il fatto che 1) il fondo è di ammontare determinato e deve essere raccolto mediante un’unica emissione di quote di uguale valore; 2) la durata non è inferiore a cinque e non superiore a dieci anni; 3) ogni singola sottoscrizione ha un ammontare minimo non inferiore a 100 milioni; 4) le quote di partecipazione possono essere sottoscritte in un termine non superiore ad un anno dalla istituzione del fondo (l. 14 agosto 1993, n. 344).
prospetti giornalieri dei fondi comuni di investimento: v. investitori partecipanti ai fondi comuni di investimento.
prospetti trimestrali dei fondi comuni di investimento: v. investitori partecipanti ai fondi comuni di investimento.
quote di partecipazione ai fondi comuni di investimento: v. investitori partecipanti ai fondi comuni di investimento.
rendiconto annuale della gestione dei fondi comuni di investimento: v. investitori partecipanti ai fondi comuni di investimento.
società di gestione dei fondi comuni di investimento: è la società che gestisce i fondi comuni di investimento investendo in titoli e in altre attività finanziarie le somme versate dai partecipanti (art. 3, comma 1o, l. n. 77 del 1982). La società deve presentare i seguenti requisiti: a) essere una s.p.a. con capitale versato non inferiore a due miliardi o, se destinata a garantire più fondi comuni di investimento, con un ulteriore miliardo di capitale per ciascun fondo ed avente per oggetto esclusivo la gestione dei fondi comuni di investimento; b) dimostrare la specifica professionalità della maggioranza degli amministratori e dei dirigenti aventi la legale rappresentanza della società , che debbono avere svolto per almeno un triennio funzioni di amministratore o di dirigente in società o enti del settore creditizio, finanziario o assicurativo; c) essere autorizzata alla gestione dal Ministero del tesoro, sentita la Banca d’Italia (v.); e l’autorizzazione si intende concessa se non è negata entro novanta giorni dalla presentazione della domanda. La società , in forza del contratto di mandato stipulato con i partecipanti al fondo e nei limiti previsti dalla legge, ha pieni poteri di gestione del fondo. Essa provvede, nell’interesse dei partecipanti, agli investimenti, alle alienazioni ed alle negoziazioni, all’esercizio dei diritti derivanti dai titoli e di ogni altro diritto compreso nel fondo, alla distribuzione dei proventi e ad ogni altra attività di gestione (art. 4, comma 1o, l. n. 77 del 1982). Essa è mandataria senza rappresentanza dei partecipanti al fondo: dispone l’acquisto e la vendita dei titoli per conto dei partecipanti, ma in nome proprio. L’attività della società di gestione è sottoposta ad un quadruplice ordine di controlli: a) alla banca depositaria (v. banca depositaria dei fondi comuni di investimento) spetta di controllare, ad ogni liquidazione mensile, la conformità alla legge, al regolamento del fondo ed alle prescrizioni della Banca d’Italia delle operazioni disposte dalla società di gestione; gli amministratori e i sindaci della banca depositaria debbono riferire senza ritardo alla Banca d’Italia le irregolarità riscontrate nell’amministrazione della società e nella gestione del fondo; b) la Banca d’Italia tiene apposito albo delle società di gestione, esercita su di esse la vigilanza e determina le modalità di investimento del capitale della società di gestione, approva il regolamento del fondo (art. 7, commi 1o, 2o, 3o, l. n. 77 del 1982); c) la Consob (v.) esercita sulle fondi comuni di investimento fondi comuni di investimento le attribuzioni degli artt. 3 e 4 l. n. 216 del 1974 e art 18 d.p.r. n. 138 del 1975 (art. 7, comma 4o, l. n. 77 del 1982); d) una società di revisione provvede alla revisione della contabilità delle fondi comuni di investimento fondi comuni di investimento, nonche´ alla certificazione del bilancio (v. bilancio, certificazione del fondi comuni di investimento) e del rendiconto del fondi comuni di investimento (v. investitori partecipanti ai fondi comuni di investimento) (art. 6, comma 1o, l. n. 77 del 1982); e) i sindaci della fondi comuni di investimento fondi comuni di investimento devono riferire alla Banca d’Italia le irregolarità riscontrate nella gestione della società stessa e del fondo (art. 6, comma 4o, l. n. 77 del 1982). La società di gestione non può vendere titoli allo scoperto (v. contratti di borsa, fondi comuni di investimento a termine), non può includere nel fondo azioni (v. azioni di società ) con diritto di voto (v.) emesse da una stessa società , per un valore superiore al 5% del valore nominale delle azioni con diritto di voto emesse dalla società medesima, se quotate in borsa o al mercato ristretto, oppure al 10% se non quotate (art. 4 l. n. 77 del 1982).
trattamento fiscale dei fondi comuni di investimento: la disciplina fiscale dei fondi comuni di investimento è contenuta per i fondi italiani nell’art. 9 della l. 23 marzo 1983, n. 77 e per i fondi esteri nell’art. 11 bis del d.l. 30 settembre 1983, n. 512 (conv. in l. 25 novembre 1983, n. 649). L’attuazione delle direttive comunitarie nn. 85/611 ed 88/220 ha poi novellato la l. 23 marzo 1983, n. 77, attraverso il d.leg. 25 gennaio 1992, n. 83. Per esigenze di semplicità i fondi comuni di investimento mobiliari aperti di diritto nazionale sono assoggettati ad un regime impositivo misto fra l’imposizione sul reddito e l’imposizione sul patrimonio. Così sui redditi di capitale percepiti dal fondo si ha un prelievo effettuato mediante una ritenuta a titolo d’imposta, mentre sul valore netto del fondo è dovuta un’imposta annua sostitutiva la cui misura tiene conto della tipologia degli investimenti in concreto effettuati dal fondo. Sull’ammontare del fondo proporzionalmente riferito alla componente dell’attivo costituita da titoli di Stato, conti correnti e depositi, titoli obbligazionari e similari (eccezione fatta per le obbligazioni convertibili) nonche´ da quote di altri organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, la società di gestione deve prelevare un importo pari allo 0,05%, mentre sull’ammontare del valore netto del fondo proporzionalmente riferito alla residua parte dell’attivo il prelievo è pari allo 0,25%, ridotto allo 0,10%se il fondo è costituito in misura superiore al 55% da titoli di società costituite in Italia, aventi per oggetto esclusivo o principale attività industriali. Tale tipo di imposizione comporta l’esclusione del fondo da Irpeg, Irpef e Ilor (art. 9). I proventi della partecipazione ai fondi non concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti tranne che per le partecipazioni assunte nell’esercizio di imprese commerciali. Per queste ultime è stato infatti rimosso il divieto di acquisire quote di fondi comuni di investimento, pertanto i proventi delle partecipazioni ai fondi, comprese le plusvalenze realizzate in sede di riscatto delle quote, concorrono a formare il reddito imponibile, ma ai soggetti Irpeg (società di capitali ed enti commerciali) è riconosciuto un credito d’imposta pari al 15%. Il meccanismo applicativo di quest’ultimo non risulta, però , ben definito giacche´ nel nuovo comma 2o dell’art. 9 della l. n. 77 del 1983 non è stata riprodotta la previsione secondo cui il predetto credito entra a comporre il reddito imponibile analogamente a quanto accade per il credito d’imposta sui dividendi. Il silenzio della norma potrebbe indurre a ritenere che il credito attribuito a fronte dei proventi derivanti dalla partecipazione di fondi comuni di investimento operi come una sorta di abbuono d’imposta, da scomputare dal tributo dovuto in base alla dichiarazione dei redditi. Con il fondo, quale autonoma organizzazione di beni, non va confusa la società di gestione che è un autonomo soggetto d’imposta avente, rispetto al fondo, solo l’obbligo di corrispondere l’imposta sostitutiva patrimoniale, prelevandola dal fondo stesso. Ev infatti la società di gestione che versa, entro il 31 gennaio di ciascun anno, l’imposta sostitutiva alla sezione della Tesoreria provinciale competente in relazione al domicilio fiscale della società di gestione. Sotto il profilo delle imposte indirette la negoziazione delle quote è soggetta all’imposta sui contratti di borsa (art. 1, comma 2o, lett. a r.d. 30 dicembre 1923, n. 3278) ma non all’imposta di bollo ed all’imposta di registro. Ai sensi dell’art. 10, n. 1 del d.p.r. n. 633 del 1972 la gestione dei fondi comuni di investimento è esente da Iva. La norma è sicuramente applicabile a quanti operano nella gestione ovvero alle società di gestione, ma è di dubbia riferibilità alle operazioni poste in essere da altri soggetti, come le banche incaricate, ancorche´ relative ai fondi.
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